80 milioni di euro da Regione Lombardia per sostenere le Start up
80 milioni di euro da Regione Lombardia per sostenere le Start up
(Lnews – Milano) “Ottanta milioni di euro per sostenere le migliori idee, accompagnare i nuovi imprenditori e valorizzare la creatività dei giovani, ma anche dei soggetti più maturi usciti dal mercato del lavoro”. È quanto hanno dichiarato gli assessori regionali Mauro Parolini (Sviluppo economico) e Luca Del Gobbo (Università, Ricerca e Open innovation), anticipando i contenuti del piano di intervento a favore dello start up di impresa che Regione Lombardia sta mettendo a punto.
Prima edizione dei DBJ Awards
Prima edizione dei DBJ Awards
Desideriamo ringraziare tutti i partecipanti alla prima edizione dei DBJAwards:
Nella categoria “start up”
• Atboat (turismo)
• Cuochi a colori (food)
• EdoApp (food)
• Fanceat (food)
• GeniusChoice (food)
• Hoppy Fish (food)
• Quomi (food)
Nella categoria “progetto d’impresa”
• Il bosco delle galline volanti (turismo)
• Il Camping 2.0 (turismo)
• Mastri speziali (food)
• Pausa Viaggio (turismo)
• Plins-experience (turismo)
• Table Top (food)
and the winners are…:
– I premio start up dbj: GeniusChoice
– II premio start up dbj: EdoApp
– vincitore del premio “progetto DBJ”: Table Top
Report – Food e Turismo: è tempo di innovare
Report – Food e Turismo: è tempo di innovare
Analisi delle principali tendenze relative alle start-up innovative che lavorano nei comparti “Food” & “Tourism” dell’economia nazionale
a cura di:
Etichettatura presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari
Etichettatura presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari
Regolamento (UE) 1169/11 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori
Il Regolamento (UE) n. 1169/11, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (“regolamento’”), definisce i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano l’etichettatura dei prodotti alimentari.
Entrato in vigore il 13 dicembre 2014, il regolamento ha abrogato, sostituendole, le precedenti direttive in materia di etichettatura e informazioni relative ai prodotti alimentari, cioé la direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, e la direttiva 90/496/CEE, relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.
Rispetto alle abrogate direttive, il regolamento introduce le seguenti significative innovazioni:
- migliora la leggibilità delle informazioni obbligatorie relative a ciascun prodotto, prevedendo una dimensione minima dei caratteri;
- richiede una più chiara ed armonizzata presentazione nella lista degli ingredienti degli allergeni contenuti negli alimenti preimballati;
- rende obbligatoria la presentazione di informazioni relative agli allergeni per gli alimenti non preimballati, come quelli serviti in ristoranti e bar;
- a decorrere dal 13 dicembre 2016, obbliga a fornire una dichiarazione contenente determinate informazioni nutrizionali.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare qualora le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, compresi i servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto quando il luogo di partenza si trovi nel territorio degli Stati membri.
Tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e quelli destinati alla fornitura delle collettività, rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento.
Infine, con l’entrata in vigore del regolamento, incombe anche sui ristoratori l’obbligo di informazione relativo agli allergeni contenuti negli alimenti. Tale informativa deve essere fornita nei locali in cui gli alimenti vengono somministrati, per il tramite del menù o di altro materiale informativo esposto.
Le informazioni obbligatorie sugli alimenti: principi che le disciplinano, contenuto e presentazione
Le informazioni obbligatorie sugli alimenti richieste dalla normativa in oggetto rientrano in una delle seguenti categorie:
- informazioni sull’identità e la composizione, le proprietà o altre caratteristiche dell’alimento;
- informazioni sulla protezione della salute dei consumatori e sull’uso sicuro dell’alimento. Tali informazioni riguardano in particolare:
- gli attributi collegati alla composizione del prodotto che possono avere un effetto nocivo sulla salute di alcune categorie di consumatori;
- la durata di conservazione, le condizioni di conservazione e uso sicuro;
- l’impatto sulla salute, compresi i rischi e le conseguenze collegati a un consumo nocivo e pericoloso dell’alimento;
- informazioni sulle caratteristiche nutrizionali che consentano ai consumatori, compresi quelli che devono seguire un regime alimentare speciale, di effettuare scelte consapevoli.
Il regolamento elenca le seguenti indicazioni che obbligatoriamente dovrebbero essere riportate sull’etichetta:
- la denominazione dell’alimento;
- l’elenco degli ingredienti;
- qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico, che provochi allergie o intolleranze, usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito,anche se in forma alterata;
- la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
- la quantità netta dell’alimento;
- il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
- le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni di impiego;
- il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti;
- il paese d’origine o il luogo di provenienza ove richiesto;
- le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
- per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
- la dichiarazione nutrizionale.
Poiché il carattere leggibile delle indicazioni obbligatorie costituisce un elemento fondamentale per far sì che l’informazione contenuta nell’etichetta sia correttamente veicolata al consumatore, sono previste delle misure minime relative alla dimensione dei caratteri utilizzati per le stesse.
Inoltre, per gli alimenti preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, le informazioni obbligatorie, ad eccezione della data di scadenza, sono messe a disposizione del consumatore tramite il supporto della vendita a distanza oppure mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall’operatore del settore alimentare. Ad ogni modo, al momento della consegna del prodotto, tutte le informazioni obbligatorie devono essere nella disponibilità del consumatore.
I “simil alimenti”
Sono tali gli alimenti in cui un componente o un ingrediente che i consumatori presumono sia normalmente utilizzato o naturalmente presente è stato sostituito con un diverso componente o ingrediente. In tal caso, il componente o l’ingrediente utilizzato per la sostituzione parziale o completa andrà chiaramente indicato in etichetta.
Termine minimo di conservazione e scadenza
Il Termine minimo di conservazione (“TMC”) o la scadenza fanno parte delle indicazioni obbligatorie.
La data di scadenza, che é richiesta per i prodotti molto deperibili, è preceduta dalla dicitura “Da consumare entro il”, che rappresenta il limite oltre il quale il prodotto non deve essere consumato.
Il TRM, che invece si applica per gli alimenti che possono essere conservati più a lungo, é preceduto dalla dicitura “Da consumarsi preferibilmente entro il”. Tale dicitura indica che il prodotto, oltre la data riportata, può aver modificato alcune caratteristiche organolettiche come il sapore e l’odore ma può essere consumato senza rischi per la salute.
Paese d’Origine
Le indicazioni relative al paese d’origine o al luogo di provenienza di un alimento dovrebbero essere fornite ogni volta che la loro assenza possa indurre in errore i consumatori per quanto riguarda il reale paese d’origine o luogo di provenienza del prodotto. Per alcuni tipi di carne, l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria.
Informazioni nutrizionali
Il regolamento ha incluso tra le informazioni obbligatorie quelle sulle caratteristiche nutrizionali del prodotto. Tale indicazione consente ai consumatori, compresi quelli che devono seguire un regime alimentare speciale, di effettuare scelte consapevoli.
L’obbligo di fornire tali informazioni decorrerà dal 13 dicembre 2016. Attualmente l’impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute è permesso soltanto se sono rispettate le condizioni previste nel Regolamento (CE) n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.
Ulteriori disposizioni previste dal regolamento
I prodotti e le preparazioni a base di carne nonché i prodotti della pesca che possono sembrare costituiti da un unico pezzo di carne o di pesce ma che in realtà sono frutto dell’unione di diverse parti, attuata grazie ad altri ingredienti tra cui additivi ed enzimi alimentari oppure mediante sistemi diversi, recano l’indicazione “carne ricomposta” o “pesce ricomposto”.
Inoltre, la denominazione dell’alimento comprende o è accompagnata da un’indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito (ad esempio “in polvere”, “ricongelato”, “liofilizzato”, “surgelato”, “concentrato”, “affumicato”), nel caso in cui l’omissione di tale informazione potrebbe indurre in errore l’acquirente. Nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati, la denominazione dell’alimento è accompagnata dalla designazione “decongelato”.
© 2016 Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani
La direttiva UE sui pacchetti turistici
La direttiva UE che riconosce più diritti ai consumatori che acquistano pacchetti di viaggio “tutto compreso”
Il 25 novembre 2015 l’Unione europea (“UE”) ha adottato la Direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati (“direttiva”), con l’obiettivo di migliorare la protezione giuridica dei consumatori che acquistano pacchetti di viaggio “tutto compreso”.
Finora la protezione dei turisti che prenotano pacchetti di viaggio “tutto compreso”, preorganizzati dagli operatori turistici, ha trovato il proprio fondamento giuridico nelle previsioni della direttiva 90/314/CEE (“direttiva 90/314/CEE”), la quale riconosce a tali soggetti i seguenti diritti:
1) il diritto di ricevere tutte le informazioni necessarie anteriormente e successivamente la conclusione di un contratto di viaggio;
2) il diritto di essere rimborsati dei fondi depositati, e rimpatriati, in caso di fallimento dell’operatore turistico;
3) l’assicurazione che l’operatore turistico sia responsabile dell’esecuzione di tutti i servizi inclusi nel pacchetto di viaggio offerto.
L’avvento e l’uso sempre più crescente di internet nelle transazioni commerciali ha però reso più complicata ed incerta l’applicazione della direttiva 90/314/CEE in quanto i consumatori, che sempre più spesso prenotano online pacchetti turistici personalizzati, non sono più sicuri se, a seguito dell’acquisto delle varie combinazioni di servizi di viaggio facenti parte degli stessi, saranno o meno tutelati dalla normativa vigente.
Le innovazioni introdotte dalla direttiva
Con l’intento di eliminare tali inconvenienti e dare ulteriore impulso al settore del turismo, la direttiva adegua il corpus di diritti istituiti con la direttiva 90/314/CEE all’era digitale per il tramite di una serie di interventi di ammodernamento che perseguono il triplice obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno, incrementare il livello di protezione dei consumatori e stabilire parità di condizioni tra i professionisti operanti nel settore del turismo.
I pacchetti turistici personalizzati
Il primo intervento di adeguamento operato dalla direttiva è quello di estendere i diritti riconosciuti dalla direttiva 90/314/CEE ai pacchetti turistici personalizzati, i cui differenti servizi siano scelti ed assemblati dal consumatore–viaggiatore.
Obblighi e responsabilità dell’organizzatore
L’organizzatore di un qualsiasi tipo di pacchetto turistico, sia esso tradizionale oppure personalizzato, ha l’obbligo giuridico di comunicare in modo chiaro, comprensibile e ben visibile al viaggiatore, prima che questo sia vincolato da un contratto o da un’offerta corrispondente, le informazioni precontrattuali relative a:
1) il prezzo del pacchetto turistico, i potenziali costi aggiuntivi e l’impossibilità che tali prezzi vengano ridotti o maggiorati, tranne se il contratto non contenga un’espressa riserva in merito.
La direttiva statuisce che, qualora l’organizzatore richieda una maggiorazione del prezzo del pacchetto turistico superiore all’8% rispetto a quello concordato, il viaggiatore ha il diritto di poter cancellare la vacanza prenotata senza il pagamento di alcuna penalità, se la disdetta viene comunicata entro un termine ragionevole previsto, oppure di accettare un’offerta alternativa di viaggio di uguale valore rispetto a quella inizialmente pattuita;
2) il diritto del viaggiatore di poter cancellare gratuitamente, prima della partenza, la vacanza prenotata, qualora nei paesi di destinazione si siano verificate circostanze eccezionali e inevitabili (quali per esempio disastri naturali, conflitti di guerra o altre situazioni serie), oppure dietro il pagamento di un indennizzo ragionevole per qualsiasi altra ragione;
3) l’assistenza garantita al viaggiatore che si trovi in situazioni di difficoltà durante il viaggio, informandolo dei servizi sanitari, delle autorità locali e dell’assistenza consolare disponibile, e aiutandolo ad effettuare comunicazioni a distanza e a procurarsi servizi turistici alternativi;
4) l’estensione delle garanzie di risarcimento delle somme anticipate e, se è incluso il trasporto passeggeri, di rimpatrio, già previste dalla direttiva 90/314/CEE per il fallimento dell’organizzatore di un pacchetto turistico, ai servizi turistici collegati, qualora il venditore oppure uno qualunque dei fornitori di tali servizi risulti essere insolvente.
Misure a tutela degli operatori
A complemento degli interventi a favore dei viaggiatori, la direttiva introduce una serie di disposizioni a tutela dei professionisti operanti nel settore del turismo, affinché venga garantita la parità di condizioni in tale mercato.
A tal fine, affinché un operatore turistico non incorra in ostacoli che rendano meno appetibile la prestazione di servizi turistici in altri Stati membri, la direttiva riduce la frammentazione giuridica, tramite l’adozione di regole che si applichino in modo uniforme all’interno dell’UE e che rafforzino il riconoscimento reciproco delle misure di protezione a favore dei turisti in caso d’insolvenza.
Per abbattere i costi in cui i professionisti incorrono per conformarsi alla normativa dell’UE, la direttiva, da un lato, statuisce che i viaggi di lavoro organizzati da compagnie specializzate non rientrino più nel suo ambito di applicazione, mentre dall’altro, non contempla più alcune disposizioni della direttiva 90/314/CEE che ormai sono divenute obsolete, come l’obbligo d’informazione per gli opuscoli e/o di ristampa delle brochure.
Recepimento della direttiva negli ordinamenti nazionali
A far data dalla pubblicazione del testo della direttiva nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dell’11 dicembre 2015, gli Stati Membri hanno a disposizione due anni per implementare le nuove regole, mentre gli organizzatori di pacchetti turistici godranno di ulteriori sei mesi per conformarsi ai nuovi obblighi.
© 2016 Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani
Il Regolamento sui nuovi alimenti
Il Regolamento sui nuovi alimenti
Il 25 novembre 2015 l’Unione europea (“UE”) ha adottato il Regolamento (UE) n. 2015/2283 relativo ai nuovi alimenti (“regolamento” o “nuovo regolamento”), le cui disposizioni saranno applicabili a far data dal 1° gennaio 2018.
Il nuovo regolamento persegue l’obiettivo di migliorare le condizioni di accesso sul mercato dell’UE dei prodotti alimentari nuovi ed innovativi, garantendo al contempo un elevato livello di sicurezza alimentare, la tutela della salute pubblica e del benessere dei consumatori, oltreché il corretto funzionamento del mercato interno.
Alla luce degli ultimi sviluppi del diritto UE, dell’evoluzione dei progressi tecnologici e dei pareri scientifici, il regolamento chiarisce la definizione di “nuovo alimento”, semplifica la procedura per l’autorizzazione all’immissione nell’UE di nuovi prodotti alimentari, e introduce disposizioni a tutela delle nuove prove o dei nuovi dati scientifici acquisiti dal richiedente a supporto della propria domanda di autorizzazione.
Definizione di “nuovo alimento”
Secondo le nuove disposizioni introdotte dal regolamento, un alimento potrà essere considerato “nuovo” qualora non sia stato consumato in misura significativa nell’UE prima del maggio 1997 (i.e. data in cui la prima normativa sui nuovi prodotti alimentari è entrata in vigore) e sia innovativo, oppure derivato dall’applicazione di nuovi processi di produzione e tecnologie, oppure sia stato tradizionalmente consumato al di fuori dell’UE. La nuova normativa precisa che anche gli animali interi, e quindi gli insetti interi, se non usati in misura significativa per il consumo umano nell’UE prima del maggio 1997 rientrano nella definizione di nuovi prodotti alimentari.
Ricordiamo che tra i nuovi prodotti alimentari recentemente approvati figurano l’olio ottenuto da Buglossoides arvensis, la proteina di semi di colza e l’olio di semi di coriandolo. I nuovi prodotti alimentari autorizzati comprendono prodotti tradizionalmente consumati in paesi extraeuropei, come i semi di chia (ricchi di acidi grassi omega-3), e alimenti ottenuti utilizzando le più recenti innovazioni tecnologiche, come i prodotti lattieri trattati termicamente fermentati con Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964). Altri esempi includono il “salatrim”, un grasso a valore calorico ridotto, un olio ad alto tenore di DHA derivato dalle microalghe e un succo di frutta prodotto ad alta pressione (esempio di alimento derivato da nuovi processi di produzione).
La procedura per l’autorizzazione al commercio di un “nuovo” alimento
Il regolamento rende più snella e veloce la procedura per autorizzare l’immissione sul mercato UE di un nuovo alimento. Nel contesto di tale procedura, all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (“EFSA”) spetterà, qualora richiesto, il compito di effettuare le valutazioni scientifiche necessarie per valutare i rischi derivanti dai nuovi prodotti alimentari.
L’approvazione per l’immissione nell’UE di nuovi prodotti alimentari verrà concessa solo se, a seguito di un’attenta valutazione scientifica, sarà dimostrato che questi non arrecano rischi alla sanità pubblica, il loro utilizzo non è svantaggioso dal punto di vista nutrizionale nel momento in cui questi sono destinati a sostituire un prodotto alimentare simile e non sono fuorvianti per il consumatore.
Al fine di informare correttamente il consumatore, il nuovo regolamento dispone inoltre che sull’etichetta dei nuovi prodotti alimentari possano essere applicati ulteriori requisiti specifici, come per esempio la descrizione dell’alimento, la sua origine, la sua composizione o le sue condizioni d’uso al fine di garantire che i consumatori siano a sufficienza informati sulla natura e sulla sicurezza del nuovo alimento, in particolar modo per quanto concerne i gruppi vulnerabili della popolazione.
Inoltre, è previsto l’utilizzo di una differente procedura per l’autorizzazione degli alimenti tradizionali provenienti da paesi extraeuropei, che sono qualificabili come nuovi prodotti alimentari nell’UE, in modo tale da agevolarne gli scambi.
Poiché il nuovo regolamento armonizza e centralizza a livello europeo la procedura per l’autorizzazione dei nuovi prodotti alimentari, gli Stati membri non avranno più il diritto di approvare o vietare nuovi prodotti alimentari in maniera indipendente una volta che questi saranno stati autorizzati per la commercializzazione nell’UE. Ad ogni modo, uno Stato membro potrà decidere di sospendere o limitare in maniera provvisoria l’immissione sul proprio territorio e l’uso di qualsiasi nuovo prodotto alimentare qualora ritenga che questo possa costituire un pericolo per la salute in forza delle disposizioni di salvaguardia della legislazione alimentare generale. Qualora si verifichi tale circostanza le autorità degli Stati membri dovranno informare la Commissione della misura di protezione adottata, la cui compatibilità con il diritto UE verrà valutata nell’ambito di un’apposita indagine. Nel caso in cui dovesse risultare che un nuovo prodotto alimentare è rischioso per i consumatori, la Commissione potrà immediatamente sospenderne l’autorizzazione alla commercializzazione nell’UE.
Disposizioni in materia di protezione dei dati
Le disposizioni in materia di protezione dei dati contribuiranno a proteggere gli interessi delle aziende che producono nuovi prodotti innovativi, e dovrebbero contribuire a promuovere l’innovazione nel settore dei prodotti alimentari.
In forza di tali disposizioni, le prove scientifiche di recente pubblicazione e i dati che sono protetti da proprietà industriale non potranno essere riutilizzati a beneficio di un’altra domanda di autorizzazione per un periodo di 5 anni a seguito dell’approvazione di un nuovo prodotto alimentare, purché vengano rispettate determinate condizioni.
Misure transitorie
Il regolamento dispone che le domande di autorizzazione la cui fase di valutazione da parte degli Stati membri non sia stata ancora ultimata al momento della sua applicazione, saranno disciplinate dallo stesso, con la conseguenza che spetterà alla Commissione il compito di completare tale valutazione.
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