I brevetti per invenzioni e modelli di utilità acquistati da una società fallita sono ammissibili per il bonus R&S

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di fruire del credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo (art. 3 del DL 145/2013) con riferimento ai costi sostenuti da una società che svolge attività di ricerca e sviluppo per l’acquisto di un “lotto” comprensivo di brevetti per invenzione e modelli di utilità, di marchi e disegni da una società fallita. Per l’acquisto di tale “lotto” la società istante ha pagato un prezzo complessivo.

In particolare, con la risoluzione n. 19 del 14 febbraio 2017 è stato chiarito che:

  1. sono agevolabili i brevetti per invenzione e per modelli di utilità, solo se essi funzionali e connessi al progetto di ricerca e sviluppo, in corso di svolgimento, da parte della società e per il quale la stessa intende fruire del credito d’imposta; non possono invece essere ammessi all’agevolazione i marchi d’impresa e i disegni come previsto dall’art. 3, comma 6 del DL 145/2013 (la risposta è stata resa dal Ministero dello Sviluppo Economico interpellato dalla stessa Agenzia);
  2. sono ammissibili all’agevolazione i costi sostenuti per l’acquisizione di privative da soggetti terzi, anche da un fallimento di altra società;
  3. al fine di determinare la spesa ammissibile per il calcolo del credito di imposta, la società dovrebbe individuare la spesa attribuibile a ciascun bene immateriale facente parte del “lotto” acquistato dalla società fallita; non conoscendo il costo di acquisto dei singoli beni immateriali ricompresi nel “lotto”, l’Agenzia suggerisce di adottare un criterio di ripartizione fondato sull’incidenza percentuale del valore normale del singolo bene rispetto al valore normale complessivo del lotto di beni acquistato. I valori di stima adottati devono risultare da una relazione di stima al fine di un eventuale controllo.
  4. gli investimenti realizzati dalla società fallita per le privative in oggetto, non possono essere imputati ai fini del calcolo della media di riferimento (la circolate n. 5/2016 ha precisato che occorre considerare la “media aritmetica degli investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello di prima applicazione”) della società istante.

 

Angela Valente

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Industria 4.0: il MISE fornisce i primi chiarimenti sull’iperammortamento

Il MISE ha pubblicato sul proprio sito internet (http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/iper-e-super-ammortamento) alcune risposte ai primi quesiti giunti in ordine alla applicazione della maggiorazione del 150% (iperammortamento).

Estremamente favorevole appare il chiarimento relativo al software, secondo cui se un bene digitale incluso in quelli agevolabili con l’iperammortamento secondo l’allegato A contenuto nella legge bilancio 2017 (bene “Industria 4.0”) viene acquistato a un prezzo unitario comprensivo del software necessario per il suo funzionamento (software embedded), l’intero corrispettivo potrà beneficiare della maggiorazione fiscale del 150 per cento.

In ordine all’atteso chiarimento relativo al concetto di “interconnessione” è stato poi spiegato che un bene “Industria 4.0” può essere definito interconnesso alla presenza di due requisiti:

  • deve scambiare informazioni con sistemi interni (ad esempio altre macchine dello stabilimento, sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo,etc.) o esterni (clienti, fornitori partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
  • deve essere riconoscibile in modo univoco tramite un indirizzo IP.

Risposte più restrittive sono state invece fornite in relazione ai seguenti temi:

  • un bene strumentale “Industria 4.0” consegnato nel 2016 non può usufruire della maggiorazione del 150% in quanto il periodo agevolato scatta solo a partire dal 2017. Tuttavia può beneficiare della maggiorazione del 40% (superammortamento previsto dalla Legge di Stabilità 2016). Lo stesso discorso vale anche se il bene strumentale, acquistato nel 2016, entra in funzione ed è interconnesso nel 2017;
  • l’ acquisto di software (indicato nell’Allegato B della Legge di Bilancio 2017) effettuato nel 2017, può beneficiare della maggiorazione del 40% solo a condizione che l’impresa usufruisca al tempo stesso dell’ iperammortamento al 150%, indipendentemente dal fatto che il bene immateriale sia o meno specificatamente riferibile o collegato al bene materiale agevolato;
  • la perizia giurata sull’ interconnessione, necessaria per i beni di valore superiore a 500.000 Euro, deve essere fatta per singolo bene acquisito.

 

Angela Valente

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Intervista a S.E. Robert Rydberg, Ambasciatore di Svezia

Le strette relazioni tra De Berti Jacchia Franchini Forlani e i Paesi scandinavi, rafforzate anche dalla attiva presenza dell’avvocato Marco Frazzica, partner dello studio e console generale onorario di Svezia a Milano, consentono a De Berti Jacchia Franchini Forlani, ormai da diversi anni, di essere considerato uno dei punti di riferimento per le imprese appartenenti a quell’area.

In quest’ottica, lo studio ha il piacere di condividere l’intervista a S.E. Robert Rydberg, Ambasciatore di Svezia in Italia pubblicata dal giornale economico finanziario Tribuna Economica dello scorso 6 febbraio.

 

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Reti d’impresa ed e-commerce agroalimentare: ultima chiamata per il credito d’imposta 2016

Tempi stretti per le domande relative all’attribuzione del credito di imposta per gli investimenti delle reti di imprese agricole e agroalimentari e per il commercio elettronico di prodotti agroalimentari. Lo rammenta, con un comunicato stampa del 17 febbraio 2017, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (“Mipaaf“), confermando che anche per quest’anno il termine entro il quale sarà possibile presentarle, va dal 20 al 28 febbraio 2017.

Molto ampio il perimetro delle spese agevolabili e altrettanto estesa la platea dei soggetti interessati; si tratta, infatti, delle a) piccole e medie imprese (“PMI”) come definite nell’allegato I, articolo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 e imprese diverse dalle PMI, attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura compresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFEU”); b) PMI, come definite nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non compresi nel predetto Allegato I del TFEU.

In linea generale, occorre rammentare che in entrambe le misure agevolative, il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Tale credito, comunque, non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

In vista delle scadenze può dunque essere utile ripercorrere in sintesi i tratti salienti delle misure agevolative in parola alla luce dei chiarimenti forniti dal Mipaaf (Cfr. Circolari del 17/10/2016 prot. nn. 76690 e 76689).

 

INVESTIMENTI DELLE RETI DI IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI

È riconosciuto un credito di imposta nella misura del 40% delle spese per nuovi investimenti sostenuti nel periodo di imposta dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché la cooperazione di filiera e comunque non superiore a 400.000 euro (Cfr. art. 3, comma 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91).

Le spese agevolabili, più in particolare, riguardano i costi per l’acquisto, la costruzione o il miglioramento dei beni immobili e l’acquisto di beni strumentali mobili, come ad esempio attrezzature e strumentazioni necessari per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, e per la cooperazione di filiera, ma anche le spese professionali relative alla costituzione della rete, quelle per software e hardware funzionali al progetto di rete, i costi di promozione, comunicazione e pubblicità, i costi di ricerca e sviluppo e quelli per beni immateriali (marchi, brevetti, licenze, diritti) e i costi per la formazione.

Ai fini dell’agevolazione è richiesto che i pagamenti delle forniture devono essere stati effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario o altri strumenti di pagamento tracciabili, apponendo sulla fattura la dicitura “spesa di euro _____ dichiarata ai fini della concessione del credito d’imposta previsto a valere sul Dm 13 gennaio 2015, n. 272”.

Si ricorda anche che la domanda per le spese agevolabili del 2016 può essere presentata dalle imprese aderenti ad un contratto di rete già costituito al momento della presentazione della domanda e che tale domanda deve essere inoltrata dall’impresa capofila e sottoscritta da tutte quelle partecipanti. Inoltre, unitamente ad essa occorre allegare l’attestazione nella quale si dichiara l’effettività del sostenimento delle spese e la loro destinazione per la realizzazione del programma comune di rete; copia del contratto di rete in essere. Tutti i documenti richiesti devono essere redatti su modelli predisposti dal Mipaaf e disponibili sul sito www.politicheagricole.it.

 

COMMERCIO ELETTRONICO DI PRODOTTI AGROALIMENTARI

In questo caso l’agevolazione consiste in un credito di imposta nella misura del 40% delle spese per nuovi investimenti sostenuti e comunque non superiore a 50.000 euro, nel periodo di imposta dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico (Cfr. art. 3, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91).

È utile ricordare che sono agevolabili tutte le spese sostenute per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate all’avvio e allo sviluppo del commercio elettronico. Trattasi, più in dettaglio di: dotazioni tecnologiche, software, progettazione e implementazione, sviluppo di database e sistemi di sicurezza.

Analogamente a quanto previsto per le reti d’impresa, i pagamenti devono essere stati effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario o altri strumenti di pagamento tracciabili, apponendo sulla fattura la dicitura “spesa di euro _____ dichiarata ai fini della concessione del credito d’imposta previsto a valere sul Dm 13 gennaio 2015, n. 272”.

Con riguardo alle imprese interessate, va detto che la domanda per le spese agevolabili del 2016 può essere presentata dalle imprese, anche costituite in cooperative o riunite in consorzi, che producono prodotti agricoli, agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura. Inoltre, nella domanda è necessario specificare il codice dell’attività prevalente dichiarata dall’impresa ai fini IVA, il tipo di impresa, il costo complessivo degli investimenti e l’ammontare delle singole spese ammissibili, l’effettività delle spese sostenute e della destinazione, nonché il credito di imposta spettante. Anche in questo caso, tutti i documenti richiesti devono essere redatti su modelli predisposti dal Mipaaf e disponibili sul sito www.politicheagricole.it.

 

Alessandro Foti

© 2017 Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani

Prodotto Food: De Berti Jacchia Franchini Forlani premia Parmareggio

Si è tenuta settimana scorsa, giovedì 16 febbraio, la premiazione della terza edizione del PRODOTTO FOOD un conferimento dedicato a valorizzare le realtà imprenditoriali che più hanno puntato sulla Ricerca & Sviluppo e hanno saputo rispondere con l’innovazione alle richieste del consumatore moderno.

Presente sul palco per conferire il premio “innovazione” Massimiliano Gazzo, partner e responsabile dell’area tax di De Berti Jacchia Franchini Forlani, lo studio che ormai da qualche anno ha lanciato l’Osservatorio DBJWatch con la finalità proprio di monitorare l’innovazione e supportare le aziende più meritevoli sotto il profilo della capacità di innovare che operano nel mondo del food e del turismo.


Massimiliano Gazzo
: “L’anno scorso noi per primi abbiamo premiato 2 start up e 1 progetto di impresa. Quest’anno, perfettamente in linea con lo scopo con cui è nato l’Osservatorio –e cioè essere un luogo che sia chiamato “casa” per chiunque sta lavorando per costruire innovazione in due settori chiave della nostra economia e identità: il buon cibo e l’accoglienza– siamo stati felici di premiare un’azienda come Parmareggio”.

Durante l’evento si è anche parlato delle nuove opportunità garantite da driver fiscali a supporto dell’innovazione che coinvolgono il ciclo completo delle attività interne alle aziende: dalla ricerca e sviluppo al prodotto finito attraverso l’innovazione di processo, la valorizzazione degli intangibles (basti pensare al patent box) e gli investimenti in nuovi impianti.

Continua Gazzo: “Proprio in riferimento a quest’ultima opportunità, quest’anno continuiamo a supportare le aziende che intendono innovare cercando di rendere più semplice il percorso per poter beneficiare dei rilevanti incentivi fiscali connessi al progetto di Industria 4.0 sviluppato in ambito governativo. E’ fondamentale portare le imprese a conoscenza di questi temi: noi abbiamo già prodotto un primo alert e stiamo organizzando l’evento  “Industria 4.0: investimenti, produzione e innovazione” previsto la prima settimana di aprile in collaborazione con consulenti aziendali e docenti universitari”.

Approvato dal CDM il piano strategico del turismo 2017-2022

È stato approvato dal Consiglio dei ministri in via definitiva il Piano Strategico del Turismo 2017-2022 che traccia le linee guida per lo sviluppo di un settore valutato in 171 miliardi di euro (pari all’11,8% del Pil e al 12,8% dell’occupazione).

Con l’avallo del CdM si passa dunque alla fase operativa del rilancio della leadership italiana sul mercato turistico mondiale.

Elaborato dal Comitato Permanente per la promozione del turismo con il coordinamento della Direzione Generale Turismo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – MiBACT, il Piano promuove una nuova modalità di fruizione turistica del patrimonio del nostro Paese, basata sul rinnovamento e ampliamento dell’offerta turistica delle destinazioni strategiche e sulla valorizzazione di nuove mete e nuovi prodotti, per accrescere il benessere economico, sociale e sostenibile e rilanciare così, su basi nuove, la leadership dell’Italia sul mercato turistico internazionale.

Per perseguire tali obiettivi nell’orizzonte temporale fissato in sei anni, il Piano agisce su leve fondamentali come l’innovazione tecnologica e organizzativa, la capacità di adattamento alle trasformazioni del mercato, la valorizzazione del patrimonio territoriale e culturale, l’adeguamento delle competenze, le condizioni favorevoli per le attività imprenditoriali.

Con l’approvazione del Piano comunque il Governo ha dato una prima risposta concreta alle perplessità manifestate al World Economic Forum’s 2016 nell’ambito del quale il nostro Paese è stato collocato al 44° posto della classifica mondiale sulla competitività (The Global Competitiveness Index 2016–2017) a fronte della valutazione delle performance di altri 137 Paesi sulla base di fattori quali Istituzioni, Infrastrutture, Efficienza del mercato del lavoro, Sviluppo del mercato finanziario ed Innovazione. Una nota positiva deve registrarsi con riguardo a quest’ultimo fattore, nel quale il nostro Paese intende drenare parecchie risorse, e per il quale ha guadagnato una speciale menzione nel Global Information Technology Report 2016.

Sotto il profilo dell’innovazione tecnologica, questo Piano di sviluppo si può collocare idealmente all’interno del più ampio programma promosso dal Governo con il Piano triennale Industria 4.0.  Con quest’ultimo, tra gli altri, sono incentivate le imprese che investono in beni strumentali nuovi, in beni materiali e immateriali (software e sistemi IT) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi. Tra i tanti vantaggi meritano di essere menzionati l’Iperammortamento: ossia la supervalutazione del 250% degli investimenti in beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione in chiave 4.0 acquistati o in leasing; ed il Superammortamento: supervalutazione del 140% degli investimenti in beni strumentali nuovi acquistati o in leasing. Benefici questi che vale la pena ricordare sono cumulabile con altri quali ad esempio la Nuova Sabatini, il Credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo, il Patent Box, gli Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE), gli Incentivi agli investimenti in startup e PMI innovative, il Fondo Centrale di Garanzia.

Si tratta quindi di una grande occasione per tutte le aziende che vogliono cogliere le opportunità legate anche alla quarta rivoluzione industriale. Per saper cogliere la sfida dell’innovazione è però opportuno che i player del settore turistico valutino fin da subito il grado e le potenzialità di innovazione della propria attività onde poter comprendere quali e quanti benefici, principalmente ma non solo fiscali, potranno ritrarre dall’evoluzione del proprio business in un’ottica 4.0.

 

Il Piano è consultabile al seguente indirizzo: clicca qui

 

Alessandro Foti

© 2017 Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani

Prodotto Food 2017

”Fast digital consumer goods” è il titolo della terza edizione di FOOD MATCH, che si svolgerà giovedì 16 febbraio a partire dalle ore 9 presso la sede del Gruppo 24 Ore in Via Monte Rosa 91 a Milano. L’evento è dedicato alla business community del food&beverage, con l’obiettivo di accendere il confronto tra industria e distribuzione sulle nuove sfide del settore alimentare.

Lo Studio Legale De berti Jacchia Franchini Forlani parteciperà in qualità di sponsor dell’evento.

Per maggiori informazioni clicca qui

Incentivi fiscali e “Industria 4.0”: cosa prevede la legge di Bilancio 2017

L’adozione da parte del Governo del Piano Nazionale “Industria 4.0” (2017- 2020) per la trasformazione tecnologica e digitale dell’industria rappresenta una grande opportunità per le imprese italiane che investono nelle nuove tecnologie.

Il Piano, infatti, ha come obiettivo quello di promuovere attraverso molteplici strumenti gli investimenti delle imprese in beni e tecnologie che consentono la connessione tra sistemi fisici e digitali, le analisi complesse (Big Data), gli adattamenti real-time del sistema produttivo, e la digitalizzazione dei processi produttivi in generale, incentivando anche gli investimenti in tecnologie Agrifood, Bio-based economy e a supporto dell’ottimizzazione dei consumi energetici. In tale contesto, è stato previsto, a titolo di esempio, un programma di sviluppo e diffusione delle tecnologie di agricoltura di precisione e delle innovazioni della produzione del cibo.

La Legge di Bilancio 2017 (Legge 11.12.2016, n. 232 pubblicata sul S.O. n. 57 alla G.U. 21.12.2016 n. 297) – nel seguito anche “Legge di Bilancio” – ha previsto un pacchetto fiscale di incentivi per le imprese che investono nella trasformazione tecnologica e digitale in chiave “Industria 4.0”.

Il presente alert si sofferma sulla disciplina del c.d. iper-ammortamento, ossia una maggiorazione del 150% dell’ammortamento ordinario per gli investimenti in economia digitale, e sulla proroga del c.d. super- ammortamento, la maggiorazione del 40% dell’ammortamento ordinario sui beni strumentali nuovi acquistati nel corso del 2017.

Scarica l’alert completo

Cessioni gratuite di prodotti alimentari: novità per le agevolazioni fiscali

La Legge 19 agosto 2016, n. 166, contenente “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi” (la “Legge”) ha introdotto una serie di disposizioni “di favore” al fine di ridurre gli sprechi dei prodotti alimentari e farmaceutici nelle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione dei medesimi attraverso il recupero e la donazione a fini di solidarietà sociale.

In questa sede, ci soffermeremo sulle disposizioni fiscali di carattere agevolativo in materia di IVA, di imposte sui redditi e di tassa sui rifiuti – delle cessioni gratuite di beni alimentari effettuate a fini di solidarietà sociale.

 

Agevolazioni IVA

  • Risulta, in primo luogo, semplificata la procedura amministrativa necessaria per perfezionare il trasferimento dei beni che da “preventiva” diviene “riepilogativa” al fine di superare la presunzione di cessione a titolo oneroso di tali operazioni (disciplinata dal D.Lgs. n. 441/1997).Per provare la cessione è infatti ora previsto che il cedente effettui una comunicazione telematica (con un software specifico) agli uffici dell’Amministrazione finanziaria o alla Guardia di finanza indicando la data, l’ora e il luogo di inizio del trasporto, la destinazione finale dei beni nonché l’ammontare complessivo, calcolato sulla base dell’ultimo prezzo di vendita, dei beni ceduti gratuitamente.

    La comunicazione dovrà pervenire entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni gratuite e può non essere inviata qualora il valore dei beni stessi non sia superiore a 15.000,00 euro per ogni singola cessione effettuata nel corso del mese cui si riferisce la comunicazione. Per le cessioni di beni alimentari facilmente deperibili si è comunque esonerati dall’obbligo della preventiva comunicazione.

    Le modalità telematiche per l’invio della comunicazione saranno regolate da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Si segnala che il termine tale provvedimento era da emanarsi entro 60 dall’entrata in vigore della Legge (14 settembre 2016).

    E’ inoltre disposto che le norme del D.P.R. 441/1997 vengano modificate per coordinarle alle nuove previsioni. Nelle more dell’emanazione di tali modifiche, rimane ad oggi valevole la segnalazione preventiva (almeno 5 giorni prima della consegna) per ogni cessione gratuita disciplinata dall’art. 2, c.2 del D.P.R. 441/1997.

  • La nuova normativa amplia le condizioni soggettive e oggettive per cui le cessioni dei beni alimentari ceduti gratuitamente per finalità solidali (operazioni esenti IVA ex art.10, n. 12), DPR n. 633/72) possono essere assimilate alle operazioni di distruzione dei beni senza pertanto alterare la detrazione dell’IVA operata a monte dal cedente.Nello specifico, al fine di ovviare alla necessità di rettificare l’IVA detratta sull’acquisto dei beni ceduti in esenzione IVA, la Legge n.166/2016 ha modificato gli artt. 13, comma 3, D.Lgs. n. 460/97 (per i beni non di lusso non più commercializzabili) e 6, comma 15, Legge n. 133/99 (per le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici) prevedendo che:
    • si considerano distrutti ai fini IVA anche i prodotti alimentari che vanno oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l’integrità dell’imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione;
    • ceduti gratuitamente anche a Enti pubblici / privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione/scambio di beni e servizi di utilità sociale o forme di mutualità.

 

Agevolazioni in materia di imposte sui redditi

  • Dal punto di vista oggettivo (soggetti che effettuano le cessioni gratuite), si conferma la totale deducibilità, dal reddito d’impresa dei soggetti cedenti, dei costi di produzione o di acquisto dei beni alimentari gratuitamente ceduti la cui produzione o commercio rientra nell’attività propria dell’impresa, e, dall’altro, estende tale agevolazione anche ai costi sostenuti in relazione alle cessioni gratuite di altre tipologie di beni destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, sempre se prodotti o commercializzati nell’attività propria dell’impresa cedente. tali beni dovranno essere ndividuati con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
  • Sotto il profilo soggettivo (dal lato, cioè, dei soggetti destinatari di tali cessioni), si estende la platea dei soggetti aventi diritto, in precedenza limitata alle sole ONLUS, anche “agli enti pubblici … e agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione de principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità”.
  • Cambiano poi, anche in relazione a questa normativa, gli aspetti amministrativi.In particolare, è introdotto l’obbligo di predisporre per ogni cessione un documento di trasporto progressivamente numerato ovvero un documento equipollente, contente l’indicazione della data, degli estremi identificativi del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché della qualità, della quantità o del peso dei beni ceduti.

    Chi riceve la donazione dovrà effettuare una dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti, da conservare agli atti dell’impresa cedente, con l’indicazione degli estremi dei documenti di trasporto corrispondenti ad ogni cessione, in cui si attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali e che, a pena di decadenza dai benefici fiscali, ne realizzi l’effettivo utilizzo diretto a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro.

 

Agevolazioni TARI

  • Una novità contenuta nella nuova legge riguarda infine la possibilità, per i comuni, di applicare una riduzione della TARI per le attività commerciali, industriali o professionali e produttive in genere che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l’alimentazione animale.

 

Angela Valente

© 2017 Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani