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Prodotto Food 2017

”Fast digital consumer goods” è il titolo della terza edizione di FOOD MATCH, che si svolgerà giovedì 16 febbraio a partire dalle ore 9 presso la sede del Gruppo 24 Ore in Via Monte Rosa 91 a Milano. L’evento è dedicato alla business community del food&beverage, con l’obiettivo di accendere il confronto tra industria e distribuzione sulle nuove sfide del settore alimentare.

Lo Studio Legale De berti Jacchia Franchini Forlani parteciperà in qualità di sponsor dell’evento.

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Incentivi fiscali e “Industria 4.0”: cosa prevede la legge di Bilancio 2017

L’adozione da parte del Governo del Piano Nazionale “Industria 4.0” (2017- 2020) per la trasformazione tecnologica e digitale dell’industria rappresenta una grande opportunità per le imprese italiane che investono nelle nuove tecnologie.

Il Piano, infatti, ha come obiettivo quello di promuovere attraverso molteplici strumenti gli investimenti delle imprese in beni e tecnologie che consentono la connessione tra sistemi fisici e digitali, le analisi complesse (Big Data), gli adattamenti real-time del sistema produttivo, e la digitalizzazione dei processi produttivi in generale, incentivando anche gli investimenti in tecnologie Agrifood, Bio-based economy e a supporto dell’ottimizzazione dei consumi energetici. In tale contesto, è stato previsto, a titolo di esempio, un programma di sviluppo e diffusione delle tecnologie di agricoltura di precisione e delle innovazioni della produzione del cibo.

La Legge di Bilancio 2017 (Legge 11.12.2016, n. 232 pubblicata sul S.O. n. 57 alla G.U. 21.12.2016 n. 297) – nel seguito anche “Legge di Bilancio” – ha previsto un pacchetto fiscale di incentivi per le imprese che investono nella trasformazione tecnologica e digitale in chiave “Industria 4.0”.

Il presente alert si sofferma sulla disciplina del c.d. iper-ammortamento, ossia una maggiorazione del 150% dell’ammortamento ordinario per gli investimenti in economia digitale, e sulla proroga del c.d. super- ammortamento, la maggiorazione del 40% dell’ammortamento ordinario sui beni strumentali nuovi acquistati nel corso del 2017.

Scarica l’alert completo

Cessioni gratuite di prodotti alimentari: novità per le agevolazioni fiscali

La Legge 19 agosto 2016, n. 166, contenente “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi” (la “Legge”) ha introdotto una serie di disposizioni “di favore” al fine di ridurre gli sprechi dei prodotti alimentari e farmaceutici nelle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione dei medesimi attraverso il recupero e la donazione a fini di solidarietà sociale.

In questa sede, ci soffermeremo sulle disposizioni fiscali di carattere agevolativo in materia di IVA, di imposte sui redditi e di tassa sui rifiuti – delle cessioni gratuite di beni alimentari effettuate a fini di solidarietà sociale.

 

Agevolazioni IVA

  • Risulta, in primo luogo, semplificata la procedura amministrativa necessaria per perfezionare il trasferimento dei beni che da “preventiva” diviene “riepilogativa” al fine di superare la presunzione di cessione a titolo oneroso di tali operazioni (disciplinata dal D.Lgs. n. 441/1997).Per provare la cessione è infatti ora previsto che il cedente effettui una comunicazione telematica (con un software specifico) agli uffici dell’Amministrazione finanziaria o alla Guardia di finanza indicando la data, l’ora e il luogo di inizio del trasporto, la destinazione finale dei beni nonché l’ammontare complessivo, calcolato sulla base dell’ultimo prezzo di vendita, dei beni ceduti gratuitamente.

    La comunicazione dovrà pervenire entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni gratuite e può non essere inviata qualora il valore dei beni stessi non sia superiore a 15.000,00 euro per ogni singola cessione effettuata nel corso del mese cui si riferisce la comunicazione. Per le cessioni di beni alimentari facilmente deperibili si è comunque esonerati dall’obbligo della preventiva comunicazione.

    Le modalità telematiche per l’invio della comunicazione saranno regolate da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Si segnala che il termine tale provvedimento era da emanarsi entro 60 dall’entrata in vigore della Legge (14 settembre 2016).

    E’ inoltre disposto che le norme del D.P.R. 441/1997 vengano modificate per coordinarle alle nuove previsioni. Nelle more dell’emanazione di tali modifiche, rimane ad oggi valevole la segnalazione preventiva (almeno 5 giorni prima della consegna) per ogni cessione gratuita disciplinata dall’art. 2, c.2 del D.P.R. 441/1997.

  • La nuova normativa amplia le condizioni soggettive e oggettive per cui le cessioni dei beni alimentari ceduti gratuitamente per finalità solidali (operazioni esenti IVA ex art.10, n. 12), DPR n. 633/72) possono essere assimilate alle operazioni di distruzione dei beni senza pertanto alterare la detrazione dell’IVA operata a monte dal cedente.Nello specifico, al fine di ovviare alla necessità di rettificare l’IVA detratta sull’acquisto dei beni ceduti in esenzione IVA, la Legge n.166/2016 ha modificato gli artt. 13, comma 3, D.Lgs. n. 460/97 (per i beni non di lusso non più commercializzabili) e 6, comma 15, Legge n. 133/99 (per le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici) prevedendo che:
    • si considerano distrutti ai fini IVA anche i prodotti alimentari che vanno oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l’integrità dell’imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione;
    • ceduti gratuitamente anche a Enti pubblici / privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione/scambio di beni e servizi di utilità sociale o forme di mutualità.

 

Agevolazioni in materia di imposte sui redditi

  • Dal punto di vista oggettivo (soggetti che effettuano le cessioni gratuite), si conferma la totale deducibilità, dal reddito d’impresa dei soggetti cedenti, dei costi di produzione o di acquisto dei beni alimentari gratuitamente ceduti la cui produzione o commercio rientra nell’attività propria dell’impresa, e, dall’altro, estende tale agevolazione anche ai costi sostenuti in relazione alle cessioni gratuite di altre tipologie di beni destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, sempre se prodotti o commercializzati nell’attività propria dell’impresa cedente. tali beni dovranno essere ndividuati con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
  • Sotto il profilo soggettivo (dal lato, cioè, dei soggetti destinatari di tali cessioni), si estende la platea dei soggetti aventi diritto, in precedenza limitata alle sole ONLUS, anche “agli enti pubblici … e agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione de principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità”.
  • Cambiano poi, anche in relazione a questa normativa, gli aspetti amministrativi.In particolare, è introdotto l’obbligo di predisporre per ogni cessione un documento di trasporto progressivamente numerato ovvero un documento equipollente, contente l’indicazione della data, degli estremi identificativi del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché della qualità, della quantità o del peso dei beni ceduti.

    Chi riceve la donazione dovrà effettuare una dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti, da conservare agli atti dell’impresa cedente, con l’indicazione degli estremi dei documenti di trasporto corrispondenti ad ogni cessione, in cui si attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali e che, a pena di decadenza dai benefici fiscali, ne realizzi l’effettivo utilizzo diretto a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro.

 

Agevolazioni TARI

  • Una novità contenuta nella nuova legge riguarda infine la possibilità, per i comuni, di applicare una riduzione della TARI per le attività commerciali, industriali o professionali e produttive in genere che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l’alimentazione animale.

 

Angela Valente

© 2017 Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani

Start up innovative: pubblicato il modello per le modifiche all’atto costitutivo

Con il decreto del 28 ottobre 2016 (visualizza il decreto) si conclude la seconda fase di attuazione della riforma a vocazione digitale con cui il legislatore aveva demandato al MISE l’emanazione di un modello standard per la costituzione (approvato con decreto del 17 febbraio 2016) e di un modello uniforme per le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto delle startup innovative costituite in forma di SRL.

Come anticipato in un nostro precedente comunicato, l’elemento inedito dell’intero intervento attuativo delle norme agevolative in questo ambito per le start-up innovative, risiede nel fatto che i predetti atti potranno essere redatti, in deroga alle norme del Codice civile, alternativamente anche in forma elettronica.

Un primo grande passo in avanti si è avuto, infatti, già a partire dal 20 luglio 2016 data a partire dalla quale è stato possibile costituire questo tipo di società semplicemente, ed in alternativa all’atto pubblico, utilizzando il modello standard per la costituzione emanato dal MISE. È sempre utile segnalare al riguardo il servizio realizzato da InfoCamere che consente di predisporre per via telematica un atto costitutivo in modo semplice e guidato, secondo i dettami della normativa vigente (http://startup.registroimprese.it/startup/index.html).

Analogamente a quanto previsto per l’atto costitutivo, anche il nuovo modello uniforme approvato dal MISE per le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto delle startup innovative costituite in forma di SRL, dovrà essere redatto in forma elettronica e firmato digitalmente (a norma dell’art. 24 del C.A.D.). In questo caso a firmare dovranno essere il presidente dell’assemblea e ciascuno dei soci che hanno approvato la delibera (nel caso di società pluripersonale) o dell’unico socio (nel caso di società unipersonale), in conformità allo standard allegato al decreto.

Viene previsto inoltre che il documento informatico sia presentato per l’iscrizione al registro delle imprese, competente territorialmente, entro 30 giorni dall’assemblea.

Infine, sotto il profilo procedurale, il decreto prevede che l’ufficio del registro delle imprese esegua una serie di controlli (e.g., conformità dell’atto modificativo al modello approvato, validità delle sottoscrizioni, esistenza di un indirizzo PEC) ed in caso di esito positivo proceda all’iscrizione provvisoria dell’atto modificativo, entro dieci giorni dalla data di protocollo del deposito, nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con la dicitura aggiuntiva “modifica di atto costitutivo di start-up a norma dell’art. 4 comma 10-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale”.

Pare molto utile precisare che potranno avvalersi di questa procedura le startup innovative per le quali le modifiche richieste con il modello non comportino la perdita dei requisiti e la cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative. A tal fine, infatti, viene previsto che contestualmente al deposito per l’iscrizione in sezione ordinaria del registro delle imprese del verbale modificativo, la startup depositi la dichiarazione di attestazione del mantenimento dei requisiti.

 

Alessandro Foti

 

© 2016 Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani

Un nuovo accordo tra il Governo italiano e Alibaba mira a tutelare il settore agroalimentare nazionale nel mercato cinese

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha annunciato l’accordo tra il Governo italiano ed Alibaba, piattaforma e-commerce cinese, ai fini della promozione delle eccellenze agroalimentari italiane e della protezione contro i falsi, come è accaduto nel caso del parmesan e del prosecco contraffatto. Grazie a questa intesa, il cui percorso è iniziato quest’anno al Vinitaly, i produttori italiani potranno fare ingresso sulla piattaforma con più tranquillità cercando di soddisfare una domanda che, attualmente, conta oltre 430 milioni di consumatori.

Il Ministro Maurizio Martina dichiara che gli accordi con Alibaba rappresentano uno dei punti principali della strategia di sostegno del “Made in Italy” agroalimentare nel mondo e afferma che “… Siamo riusciti a garantire ai nostri marchi geografici un livello molto alto di protezione sulla piattaforma cinese. Un risultato fondamentale che, in sede di WTO, inseguiamo da decenni e che invece sul web siamo riusciti a costruire in pochi mesi e con risultati eccezionali. Sul versante della promozione avevamo preso l’impegno a Vinitaly per essere protagonisti nella giornata del vino il 9/9 e lo abbiamo mantenuto: il mercato cinese offre opportunità che vanno colte subito …”.

L’accordo, dunque, riguarda sia la protezione che la promozione dei marchi geografici. Sul versante della tutela, ad oggi, l’Italia è l’unico Paese al mondo ad avere garantito ai prodotti Dop e Igp la stessa tutela contro il falso di cui godono i brand commerciali sulla piattaforma e-commerce. Con l’intesa in oggetto, inoltre, la tutela viene estesa dalla piattaforma b2b, accessibile solo alle aziende, a quella b2c, accessibile anche agli utenti della rete di Alibaba ai quali viene data garanzia di acquistare solo vero “Made in Italy”.

Al fine di individuare i falsi, poi, il Ministero delle politiche agricole ha costituito una task force operativa dell’ispettorato repressione frodi che, ogni giorno, cerca i prodotti contraffatti e li segnala ad Alibaba, il quale, entro tre giorni, rimuove le inserzioni ed informa i produttori in merito all’usurpazione delle indizazioni geocrafiche italiane.

Sul versante della promozione, invece, l’Italia investe sulla valorizzazione delle proprie eccellenze enogastronomiche sul sito cinese, come è avvenuto lo scorso 9 settembre con un evento interamente dedicato al vino. Dallo scorso Vinitaly, le aziende vitivinicole italiane presenti sulla piattaforma online sono aumentate da 2 a 50, con oltre 500 etichette.

MASTRI SPEZIALI

MASTRI SPEZIALI

Mastri Speziali è un’azienda agricola votata alla produzione di spezia, in particolare zafferano a km0.

Nata dall’amicizia di quattro studenti di agraria, si propone come luogo di studio per la coltivazione e il miglioramento delle tecniche di gestione delle spezie.

Anno di fondazione: 2014

Settore: Food

Incubatore: No

Sito internetwww.mastrispeziali.com

Altre info:  Primo round di finanziamenti

[lvca_heading heading=”TEAM”][lvca_team per_line=”4″][lvca_team_member member_name=”Matteo Bartolini” member_position=”Rapporti commerciali, fiscali e operatività in campo”][lvca_team_member member_name=”Ivan Lalli” member_position=”Ricerca&Sviluppo e operatività in campo”][lvca_team_member member_name=”Andrea Muscarà” member_position=”Ricerca&Sviluppo e operatività in campo”][lvca_team_member member_name=”Paolo DeBenedettis” member_position=”Amministrazione e operatività in campo”][/lvca_team]

TABLE TOP

TABLE TOP

Una app per tutti, un cyber manuale intorno al cibo, la cucina e correlati, con particolare attenzione alla tavola, il suo allestimento e la sua personalizzazione in funzione del luogo, della persona e dell’occasione che si vuole celebrare o festeggiare. Una grande enciclopedia, dove l’utente seleziona il tema e la tipologia di ospiti, per trovare suggerimenti visivi di tavole, ricette in stile e tanti spunti per uno shopping on line che gli permetta di creare la tavola dei suoi sogni. A disposizione anche un servizio extra di personalizzazione a domicilio.

Anno di inizio: 2016

Settore: Food

Incubatore: No

Sito internetwww.tabletopmilano.com

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BEEPRY

BEEPRY

Beepry Srl nasce nel 2015 come startup innovativa nel settore digital, che ha come primo obiettivo di rendere la ricerca dei viaggi online quanto più completa e flessibile, offrendo un servizio di comparazione voli e hotel di altissima qualitá innovativa tramite un complesso algoritmo proprietario e allo stesso tempo una piattaforma che mette al centro di tutto una user experience quanto più fruibile all’utente finale.

Anno di fondazione: 2015

Settore: Turismo

Incubatore: Si

Sito internetwww.beepry.it

Altre info:  Hanno concluso 2 round di finanziamenti free equity:
TIM #WCAP: 25k €
Microsoft: 120k $

[lvca_heading heading=”TEAM”][lvca_team per_line=”3″][lvca_team_member member_name=”Salvatore Ambrosino” member_position=”CEO”][lvca_team_member member_name=”Guglielmo Seminara” member_position=”CTO”][lvca_team_member member_name=”Christian Bongiorno” member_position=”Data Scientist”][/lvca_team]

Start up e PMI innovative: la bozza della Legge di bilancio per il 2017

Incentivare gli investimenti privati su tecnologie e beni dell’Industria 4.0, Aumentare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione nonchè Rafforzare la finanza a supporto dell’Industria 4.0, VC e start-up. Sono queste, in sintesi, le direttrici fondamentali del Piano nazionale “Industria 4.0” varato dal Governo per il triennio 2017-2020 e promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico (“MISE”) che in questi giorni, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero state sostanzialmente trasposte nella bozza di legge di bilancio per il 2017 in fase di approvazione.

In linea generale, tra gli incentivi in materia fiscale in via di approvazione vi sarebbero: la proroga dell’ammortamento al 140% per l’acquisto di nuovi macchinari e soluzioni; l’introduzione del cd iperammortamento pari al 250% per gli investimenti in digitalizzazione; l’incremento al 50% (con limite di spese per 20milioni di euro) del credito d’imposta in Ricerca, Sviluppo e Innovazione.

Con specifico riguardo, invece, alle misure a sostegno dell’innovazione spiccano talune disposizioni destinate essenzialmente all’estensione ed al rafforzamento delle agevolazioni già in vigore per gli investimenti nelle start-up e nelle PMI innovative. Si tratterebbe, nello specifico, dell’incremento della detrazione fiscale la quale, a decorrere dal 2017, passerebbe dall’attuale 19% con limite di investimento di 500.000 euro, al 30% con investimento massimo detraibile di 1 milione di euro. In pratica, se venissero normate le indiscrezioni della bozza legge, assumendo l’investimento massimo agevolabile, agli investitori spetterebbe una detrazione massima di 300.000 euro (contro i 95.000 attualmente previsti). Si ricorda, ad ogni buon conto, che trattandosi di “aiuti di stato” l’efficacia della disposizione in parola resterà comunque subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione europea dietro richiesta a cura del MISE.

Nella bozza di legge, vi sarebbero inoltre altre misure non meno rilevanti quali: l’Assorbimento da parte delle società “sponsor” delle perdite di startup per 4 anni; la detassazione dei capital gain originati da investimenti a medio/lungo termine; il programma noto come “acceleratori di impresa” con focus sull’Industria 4.0; i fondi di investimento per l’industrializzazione di idee e brevetti ad alto contenuto tecnologico; i fondi di venture capital dedicati a startup Industria 4.0 in co-matching.

È interessante osservare come il modello di sviluppo tecnologico/industriale adottato dal Governo presenti più d’una affinità con analoghi programmi già adottati (con discreto successo) da Governi di altri Paesi.

A titolo di esempio, negli Stati Uniti d’America, il cd “Manufacturing USA” prevede un network di istituti e di laboratori di eccellenza, ai fini della diffusione tecnologica e delle competenze. Questi sarebbero costituiti da grandi gruppi privati ICT e università. Il progetto promosso dal Governo e finanziato tramite partnership pubblico-private Impegno pubblico di circa 0,5$Mld.

In Francia, è stato approvato un Piano di reindustrializzazione e di investimento in tecnologie nell’Industria 4.0 (cd “Industrie du Futur”) capeggiato a livello centrale dal Governo e che prevede un impegno pubblico che supera i 10€Mld. Le principali disposizioni riguardano: Incentivi fiscali per investimenti privati, Prestiti agevolati per PMI e per le mid-tier, Credito d’imposta per la ricerca, Finanziamento progetti “Industrie du Futur” e “Invest for the future”.

Il Governo tedesco ha adottato un Piano d’azione sponsorizzato a livello federale con il coinvolgimento di grandi player industriali e tecnologici (cd “Industrie 4.0”). L’impegno pubblico previsto è di circa 1€Mld e le principali manovre concernono: Finanziamento di progettualità aziendali e centri di ricerca applicata, Agevolazioni fiscali per investimenti in start-up tecnologiche (Cfr. Presentazione Industria 4.0 a cura del MISE).

L’impegno del nostro Governo va quindi accolto con estremo favore non tanto (e non soltanto) in un’ottica di allineamento, doveroso e ineludibile, ai programmi di sviluppo adottati nel resto del mondo, ma anche (e soprattutto) nella prospettiva di rendere il nostro Paese più attrattivo sia agli occhi degli investitori nazionali sia a quelli internazionali. Non può escludersi, per esempio, che questa manovra possa, in qualche misura, assumere un ruolo significativo nel panorama europeo nell’attuale e futuro scenario BREXIT il cui fenomeno potrebbe indurre (ed in alcuni casi ha già indotto) un ripensamento sull’allocazione degli investimenti cautelativamente orientabili verso Paesi appartenenti all’Unione Europea.

In un contesto del genere, il successo della manovra dipenderà in parte dai livelli di semplificazione e di benefici fiscali che con i vari decreti attuativi si riuscirà introdurre nel nostro Paese ed, in egual misura, anche dalla visione prospettica che in essi verrà profusa.

Start up innovative: Modalità di costituzione delle società a responsabilità limitata

È percorribile facoltativamente e in via alternativa, rispetto a quanto ordinariamente previsto dal codice civile, la modalità di costituzione delle start-up innovative sotto forma di società a responsabilità limitata, pertanto, a seconda dei casi, gli uffici potranno continuare a iscrivere in sezione ordinaria e speciale start-up costituite nella forma di s.r.l. con atto pubblico. Sono queste alcune delle indicazioni pervenute dal Ministero dello Sviluppo Economico (“MISE”) con circolare 3691/C del 1 luglio 2016 e finalizzate ad illustrare la disciplina attuativa contenuta nel Decreto ministeriale 17 febbraio 2016 (“DM”) e nel decreto direttoriale 1 luglio 2016 “DR”).

Viene chiarito, anzitutto, che la scelta di concentrare la regolamentazione sul tipo societario della s.r.l. è essenzialmente dovuta a due ragioni: in primo luogo la rilevanza numerica delle start-up iscritte in sezione speciale e costituite in forma di s.r.l. (che rappresentano ad oggi oltre l’80% del numero complessivo delle start-up); in secondo luogo, si è tenuto conto del regime particolarmente favorevole, che il legislatore ha riservato alle start-up s.r.l. (e.g, la disciplina relativa alle diverse categorie di quote, all’equity crowdfunding, etc.).

Va detto poi che già nei primi mesi di quest’anno, al fine di dare concreta attuazione alle norme agevolative previste per la costituzione di tali tipologie d’imprese, il Ministero aveva elaborato un modello standard di atto costitutivo e statuto di s.r.l. secondo la procedura derogatoria delle norme codicistiche. Nello specifico, in adesione alla delega normativa, veniva regolato esclusivamente il modello standard alternativo, rimanendo disciplinato dal codice civile, dalla legge 89 del 1913 (cd legge notarile) e dalle altre norme di sistema, l’ordinaria costituzione tramite atto pubblico.

È importante ricordare che a partire dal 20 luglio 2016 per costituire una startup innovativa in forma di S.R.L., in alternativa all’atto pubblico, è possibile utilizzare il modello standard tipizzato sottoscritto con firma digitale dai contraenti. Il modello standard tipizzato può essere redatto attraverso software disponibili sul mercato, oppure con il servizio “base” Atti Startup realizzato da InfoCamere (http://startup.registroimprese.it/startup/index.html). Il servizio consente di predisporre per via telematica un atto costitutivo startup in forma di S.R.L. in modo semplice e guidato, secondo i dettami della normativa vigente.

Il MISE precisa che con il DM sono state anche delineate le modalità di deposito e conseguente iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese; si tratta di regole formali a cui i depositanti e gli uffici dovranno attenersi ai fini dell’espletamento della formalità che, lo si ricorda, ha efficacia costitutiva.

In particolare, si richiede la sottoscrizione elettronica a norma del codice dell’amministrazione digitale (“CAD”), da parte di ciascun contraente (o da parte dell’unico sottoscrittore, nel caso di s.r.l. unipersonale) da apporre sul documento elettronico, senza possibilità di prevedere modalità di sottoscrizione alternative, soprattutto al fine di consentire le necessarie e corrette verifiche degli uffici (ai sensi della direttiva del 16 settembre 2009, n. 2009/101/CE e delle norme antiriciclaggio).

In pratica, l’onere formale degli atti costitutivi risulterà assolto quando riporterà l’impronta digitale di ciascuno dei (o del) sottoscrittori, e quando esso accede a un documento informatico, nel rispetto del CAD. Ne consegue che non assolve tale onere il documento nato su supporto analogico, sottoscritto autografamente dai contraenti e poi successivamente scansionato e trasmesso (anche se sullabasedelle specifiche tecniche di cui al DR) all’ufficio del registro delle imprese (cfr. nota alla Camera di commercio di Padova del 7/12/2015, prot. 265996).

Sempre ai fini del rispetto dell’onere formale, la circolare chiarisce che il DM richiede anche che, ai fini del rispetto del principio della consensualità (di cui all’articolo 1325 cc), in caso di atto plurilaterale, tutte le sottoscrizioni debbano essere apposte entro 10gg.

Con riguardo alle verifiche che gli uffici dovranno porre in essere ai fini dell’iscrizione in sezione ordinaria (iscrizione propedeutica a quella in sezione speciale), il MISE specifica che essi alternativamente eseguiranno dei controlli preventivi giurisdizionali, amministrativi o in assenza di entrambi dell’atto pubblico. Più in dettaglio, stante l’efficacia costitutiva della formalità in parola, l’ufficio del registro delle imprese, all’atto dell’iscrizione in sezione ordinaria della s.r.l. start-up costituita sulla base del modello standard sottoscritto a norma del CAD, potrà porre in essere quattro tipi di controllo: di mera legalità formale, di legalità formaleallargatanelrispetto della regolamentazione UE, di legalità formale dedicata, di verifica antiriciclaggio. A titolo esemplificativo, l’ufficio ricevente dovrà verificare che, al di là della pertinenza nell’oggettosocialedelconcettodiproduzione,sviluppoe commercializzazione di un bene o un servizio innovativo, esso sia lecito, possibile, determinato o almeno determinabile. In ogni caso, precisa la circolare, l’ufficio è chiamato anche a verificare la capacità giuridica e di agire del o dei costituenti; la condizione patrimoniale dei sottoscrittori; che in caso di conferimenti in natura sia rispettato il disposto dell’articolo 2343 del codice civile, come richiamato dall’articolo 2463 del codice civile; la capacità giuridica del o dei comparenti,daverificarsi soprattutto con riferimento all’eventuale presenza di pene accessorie a condanne penali di natura interdittiva o inabilitativa specifica. Si tratta, in pratica, di verifiche che nella maggior parte dei casi gli uffici effettuano ordinariamente al momento dell’iscrizione.

Fermo quanto già descritto l’ufficio avrà anche cura di verificare quanto segue: con riferimento a cittadini comunitari ed extracomunitari non a conoscenza della lingua italiana (fermo restando il criterio del bilinguismo nelle aree geografiche individuate dalle rispettive norme), che il testo sia in duplice lingua, che la conformità della traduzione sia asseverata , che il cittadino non a conoscenza della lingua sia assistito da traduttore o interprete di propria fiducia, che sottoscriverà digitalmente l’atto, indicando la propria qualità;

Attengono invece a verifiche finora non praticate dagli uffici quelle previste dalla disciplina antiriciclaggio la quale, tuttavia, non può certo essere disattesa nel caso in cui vengano costituite start-up ai sensi della procedura di cui si discute. Sul punto il MISE specificamente chiarisce che, sebbene tali uffici non siano inclusi nell’alveo di figure istituzionali chiamate a compiere verifiche del genere, ai fini di garantirne il compimento si ritiene di poter equiparare codesti uffici ai professionisti individuati dal legislatore della normativa antiriciclaggio.

Da ciò consegue che agli uffici, inter alia, spetterà il compito di adeguata verifica del titolare effettivo nonché di segnalare eventuali operazioni sospette, da individuarsi secondo i criteri e gli indicatori dettati dalla normativa in materia. Nella circolare in parola, viene anche precisato che laddove la sottoscrizione dell’atto costitutivo avvenga non all’interno dell’ufficio, ma in via remota e ove l’ufficio non possa provvedere all’identificazione de visu del o deicontraenti,sarà consentito a talune condizioni, l’utilizzo del dispositivo di firma digitale.

Naturalmente, le verifiche da parte degli uffici in materia antiriciclaggio, sono perviste nelle sole ipotesi di atto costitutivo non autenticato dal notaio o dall’ufficio assistenza qualificata alle imprese (“AQI“) presso le Camere di commercio. Poiché, diversamente, su tali soggetti incomberebbero tutti gli adempimenti antiriciclaggio.

La circolare del MISE evidenzia inoltre i possibili esiti della mancata iscrizione in sezione speciale della start-up, distinguendo due fattispecie completamente differenti. Nella pima si è in presenza di non iscrizione genetica nella sezione speciale e conseguente non iscrizione anche nella sezione ordinaria, nel qual caso saranno esperibili gli ordinari rimedi. Diverso è il caso in cui la cancellazione successiva dalla sezione speciale, in tale ipotesi infatti è consentito il mantenimento dell’iscrizione in sezione ordinaria.

Qualora invece le parti contraenti si avvalgano dell’autentica prestata dall’ufficio AQI, dovendo gli uffici camerali svolgere tutti gli accertamenti riconnessi all’autentica, la verifica del medesimo ne consente l’immediata iscrizione in sezione ordinaria e speciale e l’eventuale immediato avvio dell’attività. In queste ipotesi dovendosi procedere alla autenticazione delle sottoscrizioni digitali dei contraenti de visu, il Conservatore o la persona da esso delegata, dovrà verificare direttamente (e non per tabulas) il consenso dei contraenti stessi, che costituisce l’elemento fondamentale della “non contrarietà all’ordinamento giuridico”.