L’Italia introduce nuovi obblighi di etichettatura per gli alimenti

Dal 19 aprile 2017 in Italia sarà obbligatorio inserire in etichetta l’indicazione dell’origine per i prodotti lattiero caseari di origine ovicaprina, bufalina o di altra origine animale. Da tale data, infatti, entrerà in vigore il decreto ministeriale 9 dicembre 2016 relativo all’indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (GU n.15 del 19.01.2017).

Questo nuovo sistema consente di indicare con chiarezza ai consumatori la provenienza delle materie prime di molti prodotti come il latte UHT, il burro, lo yogurt, la mozzarella, i formaggi ed i latticini in genere.

Sulle confezioni del latte o dei prodotti da esso derivati dovrà essere indicato il “Paese di mungitura”, cioè il nome del Paese nel quale è stato munto il latte, e il “Paese di condizionamento o trasformazione”, cioè il nome del Paese in cui il prodotto è stato condizionato o trasformato il latte. Qualora il Paese di mungitura e condizionamento o trasformazione del latte o del latte usato come ingrediente sia lo stesso, l’indicazione in etichetta può essere, ad esempio, la seguente “Origine del latte: Italia”. Nel caso in cui le fasi di confezionamento e trasformazione avvengano nel territorio di più Paesi, diversi dall’Italia, possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: (i) “latte di Paesi UE”, (ii) “latte condizionato o trasformato in Paesi UE” oppure, (iii) qualora le operazioni si realizzassero al di fuori dell’Unione europea, verrà usata la dicitura “Paesi non UE”.

Sono esclusi dalla presente normativa i prodotti DOP e IGP che hanno già disciplinari relativi anche all’origine e il latte fresco già tracciato.

Il Ministro Martina ha dichiarato:

Vogliamo garantire la massima tutela e trasparenza per consumatori e produttori. Con la sperimentazione dell’origine in etichetta, infatti, chi acquista potrà scegliere in modo informato e consapevole il Made in Italy, si tratta di una svolta storica che consente un rapporto nuovo tra gli allevatori, i produttori e i consumatori. L’Italia continuerà a spingere perché questo modello si affermi a livello europeo e per tutte le produzioni agroalimentari, perché è una chiave decisiva per la competitività e la distintivita’ dei modelli agricoli”.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, inoltre, rende noto che il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto attuativo che reintroduce l’obbligo di indicare lo stabilimento di produzione o confezionamento in etichetta. L’obbligo era stato abrogato in seguito al riordino della normativa europea in materia di etichettatura alimentare ma verrà presto reintrodotto al fine di garantire, oltre che una corretta e completa informazione al consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità degli alimenti da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute.

 

Giovanna Bagnardi

I brevetti per invenzioni e modelli di utilità acquistati da una società fallita sono ammissibili per il bonus R&S

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di fruire del credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo (art. 3 del DL 145/2013) con riferimento ai costi sostenuti da una società che svolge attività di ricerca e sviluppo per l’acquisto di un “lotto” comprensivo di brevetti per invenzione e modelli di utilità, di marchi e disegni da una società fallita. Per l’acquisto di tale “lotto” la società istante ha pagato un prezzo complessivo.

In particolare, con la risoluzione n. 19 del 14 febbraio 2017 è stato chiarito che:

  1. sono agevolabili i brevetti per invenzione e per modelli di utilità, solo se essi funzionali e connessi al progetto di ricerca e sviluppo, in corso di svolgimento, da parte della società e per il quale la stessa intende fruire del credito d’imposta; non possono invece essere ammessi all’agevolazione i marchi d’impresa e i disegni come previsto dall’art. 3, comma 6 del DL 145/2013 (la risposta è stata resa dal Ministero dello Sviluppo Economico interpellato dalla stessa Agenzia);
  2. sono ammissibili all’agevolazione i costi sostenuti per l’acquisizione di privative da soggetti terzi, anche da un fallimento di altra società;
  3. al fine di determinare la spesa ammissibile per il calcolo del credito di imposta, la società dovrebbe individuare la spesa attribuibile a ciascun bene immateriale facente parte del “lotto” acquistato dalla società fallita; non conoscendo il costo di acquisto dei singoli beni immateriali ricompresi nel “lotto”, l’Agenzia suggerisce di adottare un criterio di ripartizione fondato sull’incidenza percentuale del valore normale del singolo bene rispetto al valore normale complessivo del lotto di beni acquistato. I valori di stima adottati devono risultare da una relazione di stima al fine di un eventuale controllo.
  4. gli investimenti realizzati dalla società fallita per le privative in oggetto, non possono essere imputati ai fini del calcolo della media di riferimento (la circolate n. 5/2016 ha precisato che occorre considerare la “media aritmetica degli investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello di prima applicazione”) della società istante.

 

Angela Valente

© 2017 Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani

Incentivi fiscali e “Industria 4.0”: cosa prevede la legge di Bilancio 2017

L’adozione da parte del Governo del Piano Nazionale “Industria 4.0” (2017- 2020) per la trasformazione tecnologica e digitale dell’industria rappresenta una grande opportunità per le imprese italiane che investono nelle nuove tecnologie.

Il Piano, infatti, ha come obiettivo quello di promuovere attraverso molteplici strumenti gli investimenti delle imprese in beni e tecnologie che consentono la connessione tra sistemi fisici e digitali, le analisi complesse (Big Data), gli adattamenti real-time del sistema produttivo, e la digitalizzazione dei processi produttivi in generale, incentivando anche gli investimenti in tecnologie Agrifood, Bio-based economy e a supporto dell’ottimizzazione dei consumi energetici. In tale contesto, è stato previsto, a titolo di esempio, un programma di sviluppo e diffusione delle tecnologie di agricoltura di precisione e delle innovazioni della produzione del cibo.

La Legge di Bilancio 2017 (Legge 11.12.2016, n. 232 pubblicata sul S.O. n. 57 alla G.U. 21.12.2016 n. 297) – nel seguito anche “Legge di Bilancio” – ha previsto un pacchetto fiscale di incentivi per le imprese che investono nella trasformazione tecnologica e digitale in chiave “Industria 4.0”.

Il presente alert si sofferma sulla disciplina del c.d. iper-ammortamento, ossia una maggiorazione del 150% dell’ammortamento ordinario per gli investimenti in economia digitale, e sulla proroga del c.d. super- ammortamento, la maggiorazione del 40% dell’ammortamento ordinario sui beni strumentali nuovi acquistati nel corso del 2017.

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