Settore lattiero caseario: approvata una moratoria di 30 mesi dei mutui degli allevatori

Settore lattiero caseario: approvata una moratoria di 30 mesi dei mutui degli allevatori

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per il rilancio del settore lattiero caseario che prevede una moratoria di 30 mesi dei debiti bancari degli allevatori italiani, grazie ad un meccanismo che dispone la sospensione dei pagamenti dei mutui sottoscritti dalle imprese allevatoriali, attraverso le misure del Fondo Latte per la ristrutturazione dei debiti degli allevatori e l’Accordo per il Credito 2015.

Il Fondo Latte, approvato a novembre 2015, prevede interventi per la ristrutturazione del debito, come l’abbattimento dei costi di garanzia e interessi nel limite del regolamento de minimis, e per favorire gli investimenti attraverso la possibilità di accedere al Fondo credito Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare).

Anche le imprese che non accedono ai benefici del Fondo Latte, o che appartengono ad altri comparti del settore agroalimentare, possono comunque ottenere la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo, secondo quanto previsto dall’Accordo per il Credito 2015 o alle migliori condizioni che sono in via di definizione da parte del Ministero con le singole banche.

Il Ministro Maurizio Martina ha dichiarato: “… lavoriamo da mesi al sostegno dei nostri allevatori e l’accordo […] per la moratoria dei mutui per due anni e mezzo è un passo concreto in avanti. Un’azione che rafforza l’operatività del nostro Fondo latte da 50 milioni di euro e va a incidere su uno dei fronti più delicati, come quello del credito, provando ad aiutare le imprese lattiere in questa fase …”.

 

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La Commissione europea autorizza la commercializzazione del pane trattato con raggi UV

La Commissione europea autorizza la commercializzazione del pane trattato con raggi UV

Con la sua decisione di esecuzione n. 2016/398, del 16 marzo 2016, la Commissione europea ha stabilito che il pane trattato con raggi UV può essere immesso sul mercato in qualità di nuovo prodotto alimentare, a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, se contiene una quantità massima di vitamina D2 pari a 3 μg per 100 g di prodotto.

Tale decisione è stata presa in seguito alla consultazione con l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) che nel suo parere emesso a giugno 2015 ha concluso che il pane arricchito con vitamina D2 mediante trattamento UV è sicuro alle condizioni di uso proposte.

Per “pane trattato con raggi UV” si intendono pane e panini lievitati con lievito (senza guarniture) ai quali si applica, dopo la cottura, un trattamento con radiazioni ultraviolette al fine di convertire l’ergosterolo in vitamina D2 (ergocalciferolo). Questo nuovo alimento dovrà in qualsiasi caso sottostare a quanto già previsto dal regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa prescrizioni sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti.

All’etichetta del prodotto dovrà essere aggiunto quanto segue: “contiene vitamina D prodotta attraverso trattamento UV”.

 

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UE: nuove misure eccezionali a sostegno degli agricoltori in crisi

UE: nuove misure eccezionali a sostegno degli agricoltori in crisi

La Commissione europea ha annunciato un pacchetto di misure eccezionali a supporto degli agricoltori europei e a salvaguardia del mercato interno UE. Nonostante le numerose crisi e le ristrettezze di budget, l’Unione europea (UE) ha mobilitato più di 1 miliardo di euro negli ultimi due anni a supporto del settore agricolo, compreso il pacchetto di supporto da 500 milioni di euro approvato a settembre 2015.

Il Commissario all’agricoltura e allo sviluppo rurale Phil Hogan ha dichiarato che “… la risposta odierna è una risposta completa che tiene conto del maggior numero possibile di proposte tenendo conto dei limiti legali e di budget presenti…”.

Le misure introdotte con questo ulteriore pacchetto si caratterizzano per la loro flessibilità che consentirà agli Stati membri di modificarle per adattarle il più possibile alle diverse esigenze nazionali, e sono focalizzate principalmente sul settore lattiero caseario, della carne suina e ortofrutticolo.

Di seguito viene riportato l’elenco, con una breve descrizione, delle misure adottate:

 

Applicazione di misure volontarie di gestione (articolo 222)

La Commissione permetterà alle organizzazioni di produttori, alle organizzazioni interprofessionali e alle cooperative di concludere, per un breve lasso di tempo, degli accordi volontari per coordinare la produzione e l’offerta dei prodotti agricoli. Tale misura viene denominata come “articolo 222” dell’Organizzazione Comune dei Mercati Agricoli (CMO), ovvero una misura specifica del settore agricolo applicata in periodi di grave squilibrio del mercato. Secondo la Commissione i parametri preoccupanti del mercato odierno soddisfano i requisiti stringenti richiesti per l’adozione della misura in questione. Si tratta infatti di una misura eccezionale mai utilizzata prima ed inclusa dal legislatore nel quadro delle riforme alla PAC del 2013 al fine di proteggere il mercato interno.

 

Aumento temporaneo degli aiuti di Stato

La Commissione autorizzerà un aumento temporaneo degli aiuti di Stato volto a permettere agli Stati membri di concedre a ciascun imprenditore agricolo fino a un massimo di 15.000 euro all’anno, senza applicare alcun tetto massimo nazionale. Tale misura, contrariamente all’aumento del massimale “de minimis” nazionale, può essere erogata immediatamente e con maggiore celerità.

 

Raddoppio del massimale d’intervento per il latte scremato in polvere ed il burro

La Commissione aumenterà i limiti quantitativi di latte scremato in polvere e di burro sottoposti a prezzi d’intervento rispettivamente da 109.000 a 218.000 tonnellate e da 60.000 a 100.000 tonnellate. In questo modo, la Commissione si impegna apertamente a sostenere il prezzo d’intervento stabilito.

 

Rafforzamento del produttore all’interno della catena di approvvigionamento

Il ruolo e la posizione dei produttori nella catena di approvvigionamento alimentare continuano ad essere un argomento cruciale per la Commissione. Il Gruppo di Lavoro dei Mercati Agricoli, costituito nel settembre del 2015 nell’ambito degli aiuti di 500 milioni di euro, presenterà in autunno le proprie osservazioni e raccomandazioni di carattere legislativo al fine di pervenire ad un miglior equilibro nella catena di approvvigionamento. Inoltre, è stato deciso che i rappresentati nazionali di alto livello si riuniranno con il Gruppo Mercati Agricoli per esaminare attentamente la situazione del settore lattiero caseario.

 

Sostegno al settore della carne suina

In risposta alle proposte per un nuovo regime di aiuti riguardante lo stoccaggio privato di carne suina, il Commissario Hogan ha comunicato che prenderà in considerazione l’instaurazione di un nuovo regime. Le modalità di tale regime, compresa la data d’introduzione delle misure, devono però ancora essere confermate.

 

Istituzione di un Osservatorio per il mercato della carne

Gli Stati membri hanno riconosciuto ed accolto il lavoro della Commissione nel controllo e scambio di informazioni di mercato. A seguito dell’esperienza maturata con l’Osservatorio del mercato del latte creato nel 2014, la Commissione ha deciso di istituire anche un Osservatorio per il mercato della carne volto a monitorare la carne bovina e quella suina.

 

Commercio internazionale

In relazione ai negoziati sugli accordi TTIP e Mercosur, la Commissione è al corrente della sensibilità del settore agricolo. Il Commisario Hogan, insieme al collegio dei Commissari, è determinato a promuovere gli interessi dell’UE e ad aprire nuovi mercati per i prodotti dell’UE negoziando, allo stesso tempo, un trattamento differenziato per i prodotti sensibili. I nuovi mercati sono di certo cruciali per l’agricoltura europea, ma altrettanto cruciale è un trattamento differenziato dei prodotti sensibili.

 

Promozione

Le campagne promozionali sono uno strumento chiave per trovare nuovi mercati, a tal fine sono disponibili oltre 100 milioni di euro per il 2016 solo per supportare la promozione di prodotti agricoli all’interno dell’UE e in paesi terzi. Grazie ad un impegno preso lo scorso settembre, oltre 30 milioni di euro sono stati specificamente destinati ai settori della carne suina e lattiero caseari ai quali oggi si aggiungono ulteriori risorse per far fronte alle turbative di mercato presenti in tali settori.

 

Divieti sanitari e fito-sanitari russi

L’intera Commissione sta continuando ad adoperarsi senza sosta al fine di revocare il divieto fitosanitario russo. Nonostante gli sforzi della Commissione per cercare di assicurare una rapida ripresa del commercio tra UE e Russia, fino ad ora ci sono stati pochi cambiamenti. Tuttavia sono stati fatti importanti progressi nell’eliminare i divieti fitosanitari ingiustificati o sproporzionati attuati da paesi terzi, compresi gli Stati Uniti, il Giappone, il Brasile e l’Ucraina. Ciò contribuirà a far aumentare sostanzialmente i flussi commerciali.

 

Strumenti finanziari/Banca europea per gli investimenti/Fondo europeo per gli investimenti strategici

La Commissione renderà prioritario il suo coinvolgimento con la Banca europea per gli investimenti (BEI), al fine di sviluppare degli strumenti finanziari adeguati per assistere gli agricoltori e gli operatori coinvolti nella trasformazione delle materie prime che vogliono investire nelle loro imprese per migliorarne la competitività o fare i necessari aggiustamenti strutturali. Gli Stati membri sono anche incoraggiati a sfruttare a pieno le opportunità offerte dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) per investimenti nel settore agricolo e ad esaminare la possibilità di creare delle piattaforme dedicate per i finanziamenti FEIS.

 

Credito all’esportazione

La Commissione sta esaminando la fattibilità di uno schema per il credito all’esportazione che potrebbe integrare gli schemi che gli Stati membri già operano a livello nazionale. A tal riguardo, la Direzione generale per l’agricoltura sta intensificando i suoi contatti con la BEI e le agenzie competenti negli Stati membri.

 

Settore ortofrutticolo

La Commissione sta esaminando un prolungamento delle misure eccezionali previste per il settore ortofrutticolo conseguenti al divieto russo che scadrà il 30 giugno 2016.

 

Sviluppo rurale

La Commissione lavorerà insieme agli Stati membri per capire dove e come i programmi di sviluppo rurale possano essere adeguati per renderli più sensibili alla crisi attuale.

 

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Start up innovative: Cancellazione per decorrenza del termine di applicabilità delle disposizioni normative in materia di start-up

Start up innovative: Cancellazione per decorrenza del termine di applicabilità delle disposizioni normative in materia di start-up

Con il parere del 21 marzo 2016 (prot. n. 79330) il MISE ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese, delle start-up innovative (o degli incubatori) per le quali sono decorsi i termini di legge.

La questione sottoposta al Ministero dalla Camera di commercio di Taranto non era di poco conto. Si trattava, infatti, di chiarire se, ai fini della cancellazione dalla sezione speciale cui sono iscritte le start-up (e gli incubatori), sia sufficiente un provvedimento “autonomo” del Conservatore ovvero se sia necessario avviare un “procedimento” in contraddittorio con le imprese interessate.

Il Ministero precisa anzitutto che nel primo caso la comunicazione del decorso del termine per l’iscrizione nella sezione speciale start-up risulterebbe comunque già trasmessa dal Ministero stesso, mentre, nel secondo caso, si darebbe vita ad una complessa procedura in cui l’ufficio, avuto conoscenza della scadenza dei termine di applicabilità delle disposizioni normative in materia di startup, sarebbe tenuto ad: a) informare tramite PEC la start-up (o incubatore) dell’avvio del procedimento, consentendo di controdedurre entro un termine non superiore a dieci giorni; b) successivamente, procedere a trasmettere l’intera documentazione al giudice del registro per la valutazione della sussistenza dei requisiti normativi ai fini della cancellazione dell’impresa dalla sezione speciale.

Ad avviso del Ministero, inoltre, le comunicazioni sulla decadenza non sono “periodiche”, ma rispondono a un calendario previsto per legge e richiamato dalla Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 16/E, che fissa al 18 dicembre 2016 la cancellazione delle startup costituite tra il 20 ottobre 2010 e il 18 dicembre 2012 ed aveva fissato al 18 dicembre 2015 la cancellazione delle start-up costituite nel periodo intercorrente dal 20 ottobre 2009 e al 19 ottobre 2010

Per queste ragioni il MISE ha ritenuto opportuno che gli uffici procedano autonomamente alla cancellazione dalla sezione speciale, sebbene previa “notifica di cortesia” all’impresa da effettuarsi tramite PEC.

Naturalmente, aggiunge il Ministero, ciò non limita in alcun modo la possibilità per le imprese che abbiano interesse e requisiti di legge a richiedere ed ottenere l’iscrizione nella sezione speciale PMI innovative.

Il Parere del MISE è disponibile al seguente LINK.

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Start up innovative: il ministro Guidi firma un decreto che estende al 2016 gli incentivi fiscali

Start up innovative: il ministro Guidi firma un decreto che estende al 2016 gli incentivi fiscali

A distanza di pochi giorni dalla emanazione del decreto che prevede la costituzione delle start up innovative anche online e senza notaio (DECRETO 17 febbraio 2016), prende il via il pacchetto di misure volte a favorire questa categoria di imprese. Si tratta di due decreti di cui, il primo prevede una estensione per l’anno in corso (2016) degli incentivi fiscali a favore di chi investe nelle start up, mentre il secondo dovrebbe rendere più agevole l’accesso al Fondo di garanzia per le PMI innovative.

Similmente a quanto previsto per il passato il decreto sugli incentivi, tra le altre cose, consentirà alle persone fisiche che investono fino a 500mila euro in start up innovative di detrarre il 19% di tale investimento. Nei casi in cui la detrazione ecceda l’imposta lorda, tale eccedenza potrà essere detratta dall’IRPEF dovuta nei periodi di imposta successivi (ma non oltre il terzo) e fino a concorrenza del suo ammontare. Per le società che investono, invece, è prevista la possibilità di dedurre dal proprio reddito complessivo ai fini IRES il 20% degli investimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a 1,8 milioni. Le percentuali salgono rispettivamente al 25% se si investe in una start up a vocazione sociale e al 27% nel caso di aziende che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. Le agevolazioni spettano fino a un ammontare complessivo dei conferimenti non superiore a 15 milioni per ciascuna start up innovativa.

La seconda misura prevede un concreto ampliamento a beneficio delle PMI innovative della possibilità di accedere al Fondo di garanzia attraverso la procedura cd “semplificata”. Con quest’ultima, in sostanza, si riconosce la possibilità di accesso senza che il gestore del Fondo stesso effettui la valutazione del merito creditizio dell’impresa beneficiaria. Tale valutazione, dunque, viene demandata al soggetto richiedente, banca o confidi.

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Start up innovative: Nuove modalità di redazione degli atti costitutivi di SRL

Start up innovative: Nuove modalità di redazione degli atti costitutivi di SRL

Nell’ambito dei progetti del governo tesi a facilitare la nascita delle startup innovative si inserisce a pieno titolo il decreto del 17 febbraio 2016 che introduce, in deroga alle ordinarie prescrizioni di legge (art. 2463 cc), la possibilità di costituire una startup innovativa mediante un modello conforme a quello standard tipizzato con firma digitale.

Ferma restando la possibilità di costituire la società nei modi ordinari (atto pubblico), il decreto prevede che l’atto costitutivo e lo statuto della società siano redatti in modalità elettronica e firmati digitalmente secondo gli standard prescritti dal codice dell’amministrazione digitale (DLgs  7  marzo  2005,  n.  82).

Gli atti potranno essere redatti direttamente dai soci della startup oppure avvalendosi dell’Ufficio del Registro delle imprese che autenticherà le sottoscrizioni e procederà in tempo reale all’iscrizione, permettendo la nascita della società contestualmente all’apposizione dell’ultima firma.

Ciò, a ben vedere, dovrebbe consentire uno snellimento delle formalità legate non solo alla costituzione ma anche alle successive eventuali modifiche dei predetti atti relativi alle società che decideranno di avvalersi di tale procedura.

Sotto un profilo squisitamente procedurale, invece, viene prevista una prima fase in cui le neo-società aderenti al nuovo sistema di redazione e modifica degli atti in parola in formato digitale verranno iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese prima di migrare nella sezione speciale riservata alle start up innovative.

Con successivo decreto direttoriale sarà approvato il modello informatico e la modulistica per la trasmissione e iscrizione al Registro delle imprese, direttamente compilabile online. Frattanto, è stato reso disponibile al seguente LINK un modello uniforme dell’atto costitutivo/statuto per start-up innovative in forma di s.r.l.

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Etichettatura presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari

Etichettatura presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari

Regolamento (UE) 1169/11 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori

Il Regolamento (UE) n. 1169/11, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (“regolamento’”), definisce i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano l’etichettatura dei prodotti alimentari.

Entrato in vigore il 13 dicembre 2014, il regolamento ha abrogato, sostituendole, le precedenti direttive in materia di etichettatura e informazioni relative ai prodotti alimentari, cioé la direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, e la direttiva 90/496/CEE, relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.

Rispetto alle abrogate direttive, il regolamento introduce le seguenti significative innovazioni:

  1. migliora la leggibilità delle informazioni obbligatorie relative a ciascun prodotto, prevedendo una dimensione minima dei caratteri;
  2. richiede una più chiara ed armonizzata presentazione nella lista degli ingredienti degli allergeni contenuti negli alimenti preimballati;
  3. rende obbligatoria la presentazione di informazioni relative agli allergeni per gli alimenti non preimballati, come quelli serviti in ristoranti e bar;
  4. a decorrere dal 13 dicembre 2016, obbliga a fornire una dichiarazione contenente determinate informazioni nutrizionali.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare qualora le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, compresi i servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto quando il luogo di partenza si trovi nel territorio degli Stati membri.

Tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e quelli destinati alla fornitura delle collettività, rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento.

Infine, con l’entrata in vigore del regolamento, incombe anche sui ristoratori l’obbligo di informazione relativo agli allergeni contenuti negli alimenti. Tale informativa deve essere fornita nei locali in cui gli alimenti vengono somministrati, per il tramite del menù o di altro materiale informativo esposto.

Le informazioni obbligatorie sugli alimenti: principi che le disciplinano, contenuto e presentazione  

Le informazioni obbligatorie sugli alimenti richieste dalla normativa in oggetto rientrano in una delle seguenti categorie:

  1. informazioni sull’identità e la composizione, le proprietà o altre caratteristiche dell’alimento;
  2. informazioni sulla protezione della salute dei consumatori e sull’uso sicuro dell’alimento. Tali informazioni riguardano in particolare:
    • gli attributi collegati alla composizione del prodotto che possono avere un effetto nocivo sulla salute di alcune categorie di consumatori;
    • la durata di conservazione, le condizioni di conservazione e uso sicuro;
    • l’impatto sulla salute, compresi i rischi e le conseguenze collegati a un consumo nocivo e pericoloso dell’alimento;
  3. informazioni sulle caratteristiche nutrizionali che consentano ai consumatori, compresi quelli che devono seguire un regime alimentare speciale, di effettuare scelte consapevoli.

Il regolamento elenca le seguenti indicazioni che obbligatoriamente dovrebbero essere riportate sull’etichetta:

  1. la denominazione dell’alimento;
  2. l’elenco degli ingredienti;
  3. qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico, che provochi allergie o intolleranze, usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito,anche se in forma alterata;
  4. la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
  5. la quantità netta dell’alimento;
  6. il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
  7. le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni di impiego;
  8. il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti;
  9. il paese d’origine o il luogo di provenienza ove richiesto;
  10. le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
  11. per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
  12. la dichiarazione nutrizionale.

Poiché il carattere leggibile delle indicazioni obbligatorie costituisce un elemento fondamentale per far sì che l’informazione contenuta nell’etichetta sia correttamente veicolata al consumatore, sono previste delle misure minime relative alla dimensione dei caratteri utilizzati per le stesse.

Inoltre, per gli alimenti preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, le informazioni obbligatorie, ad eccezione della data di scadenza, sono messe a disposizione del consumatore tramite il supporto della vendita a distanza oppure mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall’operatore del settore alimentare. Ad ogni modo, al momento della consegna del prodotto, tutte le informazioni obbligatorie devono essere nella disponibilità del consumatore.

I “simil alimenti”

Sono tali gli alimenti in cui un componente o un ingrediente che i consumatori presumono sia normalmente utilizzato o naturalmente presente è stato sostituito con un diverso componente o ingrediente. In tal caso, il componente o l’ingrediente utilizzato per la sostituzione parziale o completa andrà chiaramente indicato in etichetta.

Termine minimo di conservazione e scadenza

Il Termine minimo di conservazione (“TMC”) o la scadenza fanno parte delle indicazioni obbligatorie.

La data di scadenza, che é richiesta per i prodotti molto deperibili, è preceduta dalla dicitura “Da consumare entro il”, che rappresenta il limite oltre il quale il prodotto non deve essere consumato.

Il TRM, che invece si applica per gli alimenti che possono essere conservati più a lungo, é preceduto dalla dicitura “Da consumarsi preferibilmente entro il”. Tale dicitura indica che il prodotto, oltre la data riportata, può aver modificato alcune caratteristiche organolettiche come il sapore e l’odore ma può essere consumato senza rischi per la salute.

Paese d’Origine

Le indicazioni relative al paese d’origine o al luogo di provenienza di un alimento dovrebbero essere fornite ogni volta che la loro assenza possa indurre in errore i consumatori per quanto riguarda il reale paese d’origine o luogo di provenienza del prodotto. Per alcuni tipi di carne, l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria.

Informazioni nutrizionali

Il regolamento ha incluso tra le informazioni obbligatorie quelle sulle caratteristiche nutrizionali del prodotto. Tale indicazione consente ai consumatori, compresi quelli che devono seguire un regime alimentare speciale, di effettuare scelte consapevoli.

L’obbligo di fornire tali informazioni decorrerà dal 13 dicembre 2016. Attualmente l’impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute è permesso soltanto se sono rispettate le condizioni previste nel Regolamento (CE) n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

Ulteriori disposizioni previste dal regolamento

I prodotti e le preparazioni a base di carne nonché i prodotti della pesca che possono sembrare costituiti da un unico pezzo di carne o di pesce ma che in realtà sono frutto dell’unione di diverse parti, attuata grazie ad altri ingredienti tra cui additivi ed enzimi alimentari oppure mediante sistemi diversi, recano l’indicazione “carne ricomposta” o “pesce ricomposto”.

Inoltre, la denominazione dell’alimento comprende o è accompagnata da un’indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito (ad esempio “in polvere”, “ricongelato”, “liofilizzato”, “surgelato”, “concentrato”, “affumicato”), nel caso in cui l’omissione di tale informazione potrebbe indurre in errore l’acquirente. Nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati, la denominazione dell’alimento è accompagnata dalla designazione “decongelato”.

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