Xylella fastidiosa: Conferenza di esperti in Spagna

L’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ha annunciato che nel mese di novembre 2017, in Spagna, si terrà una conferenza alla quale parteciperanno diversi esperti mondiali, con l’obiettivo di fare il punto sulla lotta al batterio Xylella fastidiosa, che è causa di gravi malattie in piante di interesse agricolo e ortofrutticolo come agrumi, pero, melo e olivo, ma anche in essenze arboreo-arbustive di interesse forestale e in piante ornamentali. La Xylella fastidiosa rappresenta una grave minaccia per l’agricoltura e l’ambiente in Europa, in particolare per l’area mediterranea; tuttavia, al momento, non è ancora stato trovato alcun rimedio.

I paesi in cui è stata segnalata la presenza del batterio vanno dalle Americhe all’Asia passando per l’Europa; per questo motivo si terrà a Palma di Maiorca una grande conferenza europea sul batterio Xylella fastidiosa.

Il convegno scientifico è organizzato dall’EFSA in collaborazione con l’Università delle Isole Baleari e la rete Euphresco per il coordinamento e finanziamento della ricerca fitosanitaria a livello europeo e dai progetti POnTE e XF-ACTORS sviluppati nell’ambito di Horizon 2020.

L’evento servirà a sviluppare una discussione approfondita sui risultati della ricerca sul batterio e sui suoi vettori a sostegno degli sforzi in corso per controllare i focolai esplosi in Europa. Oltre a relatori europei, la conferenza vedrà la partecipazione di esperti provenienti dagli Stati Uniti d’America e dal Brasile, poiché in questi Paesi la Xylella fastidiosa è presente già da molti anni.

I principali temi saranno la biologia, la genetica e la tassonomia del batterio, i suoi vettori principali, l’epidemiologia e le strategie di controllo, la gestione della malattia e le misure di mitigazione, con riferimento alla situazione in Europa.

 

Giovanna Bagnardi

Ogm: secondo l’Avvocato Generale gli Stati membri possono adottare misure di emergenza solo in casi di rischio grave e manifesto per la salute e per l’ambiente

In data 30 marzo 2017 sono state proposte dall’Avvocato Generale Bobek le conclusioni relative alla causa C-111/16, Fidenato e a., nelle quali si suggerisce alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di stabilire che gli Stati membri possono adottare misure di emergenza riguardanti alimenti e mangimi geneticamente modificati solo qualora siano in grado di dimostrare, oltre all’urgenza, anche l’esistenza di una situazione di rischio manifesto e grave per la salute umana, per la salute degli animali e per l’ambiente.

La vicenda trae origine dalla coltivazione, da parte del sig. Fidenato e altri, di mais geneticamente modificato (mais MON 810) in violazione di un decreto interministeriale del 2013 che ne ne vieta la coltivazione sul territorio italiano. Il decreto in parola era stato adottato come misura d’emergenza ai sensi dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, nonostante non vi fossero prove scientifiche a supporto delle misure di emergenza emesse in grado di invalidare le precedenti conclusioni sulla sicurezza del mais MON 810 emesse dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Il Tribunale di Udine aveva pertanto chiesto alla Corte di Giustizia, in particolare, se fosse possibile adottare misure di emergenza sulla base del principio di precauzione.

Secondo l’Avvocato Generale, l’articolo 34 del regolamento n. 1829/2003 costituisce un’espressione concreta del principio di precauzione nello specifico contesto degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati in una situazione di urgenza. Questo principio è sancito dal regolamento n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, in particolare, l’articolo 7 consente agli Stati membri di adottare misure di emergenza al fine di scongiurare rischi per la salute umana che non sono stati ancora pienamente identificati o compresi in ragione di una situazione di incertezza sul piano scientifico.

Tuttavia, l’Avvocato Generale Bobek ritiene che tale principio generale non modifichi le condizioni chiaramente fissate dal più specifico articolo 34 in quanto:

  • il principio di legalità, che assume rilievo ancora maggiore quando gli Stati membri infliggono sanzioni penali come nel caso in esame, esige che le autorità pubbliche agiscano esclusivamente entro i limiti di quanto disposto per legge;
  • un regolamento deve essere interpretato e applicato in maniera uniforme in tutti gli Stati membri;
  • il principio di precauzione e l’articolo 34 operano in contesti diversi, visto che l’articolo 34, a differenza del principio di precauzione, si riferisce specificamente ai prodotti geneticamente modificati che sono già stati oggetto di una valutazione scientifica completa prima di essere immessi in commercio.

La conclusione dell’Avvocato Generale non cambia neanche alla luce della nuova direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio, in base alla quale la Commissione aveva vietato il mais MON 810 in 19 Stati membri, tra cui l’Italia. Secondo l’Avvocato Generale, infatti, tale direttiva è entrata in vigore dopo il decreto italiano e riguarda ambiti diversi.

 

Giovanna Bagnardi

MedFish4Ever: impegno di dieci anni a tutela degli stock ittici del Mediterraneo

In data 30 Marzo 2017 è stata firmata la dichiarazione MedFish4Ever volta a tutelare gli stock ittici del Mediterraneo e la prosperità ecologica ed economica della regione. La dichiarazione è stata sottoscritta a Valletta, Malta, a conclusione di una conferenza ministeriale in cui il Commissario europeo per l’ambiente, affari marittimi e pesca, Karmenu Vella, ha incontrato i ministri e le delegazioni di otto Stati membri (Spagna, Francia, Italia, Malta, Slovenia, Croazia, Grecia, Cipro), sette paesi terzi (Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Turchia, Albania, Montenegro) e la Food and Agriculture Organization (FAO), per raggiungere una maggiore sostenibilità ambientale, economica e sociale della pesca nel Mediterraneo.

La dichiarazione MedFish4Ever di Malta è il risultato di un processo avviato dalla Commissione Europea a Catania nel febbraio 2016 e rappresenta un esempio concreto del successo della politica di vicinato dell’Unione Europea, stabilendo un programma di lavoro dettagliato per i prossimi dieci anni basato su obiettivi ambiziosi ma quanto mai concreti. La Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) dirigerà lo sviluppo di sistemi nazionali di controllo e di sanzioni.

I punti salienti dell’accordo consistono in:

  • un’adeguata raccolta di dati e valutazioni scientifiche di tutti i principali stock del Mediterraneo, da effettuare entro il 2020;
  • un’elaborazione di piani di gestione pluriennali per le principali attività di pesca;
  • un’eradicazione della pesca illegale entro il 2020, garantendo che tutti gli Stati membri dispongano del quadro giuridico e delle capacità umane e tecniche necessarie per adempiere alle loro responsabilità in materia di controllo e d’ispezione;
  • un aiuto alle attività sostenibili di pesca e acquacoltura su piccola scala semplificando i meccanismi di finanziamento a favore di progetti locali.

ll Commissario Karmenu Vella, ha dichiarato: “La firma della dichiarazione MedFish4Ever di Malta sancisce la nostra volontà politica di realizzare azioni concrete nel settore della pesca e di altre attività che hanno un impatto sulle risorse alieutiche, dell’economia blu, dell’inclusione sociale e della solidarietà tra le sponde nord e sud del Mediterraneo. Spero che questa dichiarazione sia vista come una svolta verso un futuro migliore per i pescatori, le comunità costiere e le risorse della pesca.”

 

Per ulteriori informazioni si veda il comunicato stampa.

 

Giovanna Bagnardi

Startup e innovazione nel settore agroalimentare: la ricerca dell’Osservatorio Smart AgriFood

L’Osservatorio Smart AgriFood del Politecnico di Milano e dell’Università degli Studi di Brescia ha realizzato una ricerca dedicata al ruolo delle Startup nell’ambito dell’innovazione del settore agroalimentare. Tali giovani realtà imprenditoriali, del resto, assumono un ruolo di crescente importanza, come dimostra il continuo aumento di soluzioni tecnologiche da queste sviluppate, e dedicate – soltanto per citare alcuni esempi – all’agricoltura e alla zootecnia di precisione, alla tracciabilità degli alimenti, alla protezione delle produzioni di qualità dalla contraffazione, al miglioramento costante della qualità del cibo che i consumatori portano in tavola.

La ricerca si è sviluppata in primis attraverso la mappatura delle Startup italiane e internazionali attive sui temi dell’innovazione digitale nella filiera agroalimentare. Il censimento ha portato all’identificazione di circa 482 realtà, categorizzate secondo differenti parametri (ad esempio: componenti del business model, soluzioni tecnologiche, entità dei finanziamenti ricevuti).

Analisi specifiche sono state quindi realizzate sulle 182 Startup internazionali finanziate. Dai risultati (presentati durante il workshop “La spinta innovativa delle Startup AgriFood”) emerge che la maggior parte delle Startup realizza soluzioni dedicate all’agricoltura di precisione e alla qualità alimentare. Interessanti i dati sul nostro Paese: a differenza di quanto avviene in altri ambiti, come turismo e finanza, nell’agroalimentare l’Italia si ritrova ad occupare un ruolo di rilievo, ospitando l’11% delle Startup censite.

Per leggere i risultati della ricerca: http://www.internet4things.it/smart-agrifood/start-up-e-innovazione-i-trend-del-mercato-agrifood-tra-agricoltura-di-precisione-iot-e-big-data/

 

Angela Valente

I brevetti per invenzioni e modelli di utilità acquistati da una società fallita sono ammissibili per il bonus R&S

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di fruire del credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo (art. 3 del DL 145/2013) con riferimento ai costi sostenuti da una società che svolge attività di ricerca e sviluppo per l’acquisto di un “lotto” comprensivo di brevetti per invenzione e modelli di utilità, di marchi e disegni da una società fallita. Per l’acquisto di tale “lotto” la società istante ha pagato un prezzo complessivo.

In particolare, con la risoluzione n. 19 del 14 febbraio 2017 è stato chiarito che:

  1. sono agevolabili i brevetti per invenzione e per modelli di utilità, solo se essi funzionali e connessi al progetto di ricerca e sviluppo, in corso di svolgimento, da parte della società e per il quale la stessa intende fruire del credito d’imposta; non possono invece essere ammessi all’agevolazione i marchi d’impresa e i disegni come previsto dall’art. 3, comma 6 del DL 145/2013 (la risposta è stata resa dal Ministero dello Sviluppo Economico interpellato dalla stessa Agenzia);
  2. sono ammissibili all’agevolazione i costi sostenuti per l’acquisizione di privative da soggetti terzi, anche da un fallimento di altra società;
  3. al fine di determinare la spesa ammissibile per il calcolo del credito di imposta, la società dovrebbe individuare la spesa attribuibile a ciascun bene immateriale facente parte del “lotto” acquistato dalla società fallita; non conoscendo il costo di acquisto dei singoli beni immateriali ricompresi nel “lotto”, l’Agenzia suggerisce di adottare un criterio di ripartizione fondato sull’incidenza percentuale del valore normale del singolo bene rispetto al valore normale complessivo del lotto di beni acquistato. I valori di stima adottati devono risultare da una relazione di stima al fine di un eventuale controllo.
  4. gli investimenti realizzati dalla società fallita per le privative in oggetto, non possono essere imputati ai fini del calcolo della media di riferimento (la circolate n. 5/2016 ha precisato che occorre considerare la “media aritmetica degli investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello di prima applicazione”) della società istante.

 

Angela Valente

© 2017 Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani

Industria 4.0: il MISE fornisce i primi chiarimenti sull’iperammortamento

Il MISE ha pubblicato sul proprio sito internet (http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/iper-e-super-ammortamento) alcune risposte ai primi quesiti giunti in ordine alla applicazione della maggiorazione del 150% (iperammortamento).

Estremamente favorevole appare il chiarimento relativo al software, secondo cui se un bene digitale incluso in quelli agevolabili con l’iperammortamento secondo l’allegato A contenuto nella legge bilancio 2017 (bene “Industria 4.0”) viene acquistato a un prezzo unitario comprensivo del software necessario per il suo funzionamento (software embedded), l’intero corrispettivo potrà beneficiare della maggiorazione fiscale del 150 per cento.

In ordine all’atteso chiarimento relativo al concetto di “interconnessione” è stato poi spiegato che un bene “Industria 4.0” può essere definito interconnesso alla presenza di due requisiti:

  • deve scambiare informazioni con sistemi interni (ad esempio altre macchine dello stabilimento, sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo,etc.) o esterni (clienti, fornitori partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
  • deve essere riconoscibile in modo univoco tramite un indirizzo IP.

Risposte più restrittive sono state invece fornite in relazione ai seguenti temi:

  • un bene strumentale “Industria 4.0” consegnato nel 2016 non può usufruire della maggiorazione del 150% in quanto il periodo agevolato scatta solo a partire dal 2017. Tuttavia può beneficiare della maggiorazione del 40% (superammortamento previsto dalla Legge di Stabilità 2016). Lo stesso discorso vale anche se il bene strumentale, acquistato nel 2016, entra in funzione ed è interconnesso nel 2017;
  • l’ acquisto di software (indicato nell’Allegato B della Legge di Bilancio 2017) effettuato nel 2017, può beneficiare della maggiorazione del 40% solo a condizione che l’impresa usufruisca al tempo stesso dell’ iperammortamento al 150%, indipendentemente dal fatto che il bene immateriale sia o meno specificatamente riferibile o collegato al bene materiale agevolato;
  • la perizia giurata sull’ interconnessione, necessaria per i beni di valore superiore a 500.000 Euro, deve essere fatta per singolo bene acquisito.

 

Angela Valente

© 2017 Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani

Approvato dal CDM il piano strategico del turismo 2017-2022

È stato approvato dal Consiglio dei ministri in via definitiva il Piano Strategico del Turismo 2017-2022 che traccia le linee guida per lo sviluppo di un settore valutato in 171 miliardi di euro (pari all’11,8% del Pil e al 12,8% dell’occupazione).

Con l’avallo del CdM si passa dunque alla fase operativa del rilancio della leadership italiana sul mercato turistico mondiale.

Elaborato dal Comitato Permanente per la promozione del turismo con il coordinamento della Direzione Generale Turismo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – MiBACT, il Piano promuove una nuova modalità di fruizione turistica del patrimonio del nostro Paese, basata sul rinnovamento e ampliamento dell’offerta turistica delle destinazioni strategiche e sulla valorizzazione di nuove mete e nuovi prodotti, per accrescere il benessere economico, sociale e sostenibile e rilanciare così, su basi nuove, la leadership dell’Italia sul mercato turistico internazionale.

Per perseguire tali obiettivi nell’orizzonte temporale fissato in sei anni, il Piano agisce su leve fondamentali come l’innovazione tecnologica e organizzativa, la capacità di adattamento alle trasformazioni del mercato, la valorizzazione del patrimonio territoriale e culturale, l’adeguamento delle competenze, le condizioni favorevoli per le attività imprenditoriali.

Con l’approvazione del Piano comunque il Governo ha dato una prima risposta concreta alle perplessità manifestate al World Economic Forum’s 2016 nell’ambito del quale il nostro Paese è stato collocato al 44° posto della classifica mondiale sulla competitività (The Global Competitiveness Index 2016–2017) a fronte della valutazione delle performance di altri 137 Paesi sulla base di fattori quali Istituzioni, Infrastrutture, Efficienza del mercato del lavoro, Sviluppo del mercato finanziario ed Innovazione. Una nota positiva deve registrarsi con riguardo a quest’ultimo fattore, nel quale il nostro Paese intende drenare parecchie risorse, e per il quale ha guadagnato una speciale menzione nel Global Information Technology Report 2016.

Sotto il profilo dell’innovazione tecnologica, questo Piano di sviluppo si può collocare idealmente all’interno del più ampio programma promosso dal Governo con il Piano triennale Industria 4.0.  Con quest’ultimo, tra gli altri, sono incentivate le imprese che investono in beni strumentali nuovi, in beni materiali e immateriali (software e sistemi IT) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi. Tra i tanti vantaggi meritano di essere menzionati l’Iperammortamento: ossia la supervalutazione del 250% degli investimenti in beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione in chiave 4.0 acquistati o in leasing; ed il Superammortamento: supervalutazione del 140% degli investimenti in beni strumentali nuovi acquistati o in leasing. Benefici questi che vale la pena ricordare sono cumulabile con altri quali ad esempio la Nuova Sabatini, il Credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo, il Patent Box, gli Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE), gli Incentivi agli investimenti in startup e PMI innovative, il Fondo Centrale di Garanzia.

Si tratta quindi di una grande occasione per tutte le aziende che vogliono cogliere le opportunità legate anche alla quarta rivoluzione industriale. Per saper cogliere la sfida dell’innovazione è però opportuno che i player del settore turistico valutino fin da subito il grado e le potenzialità di innovazione della propria attività onde poter comprendere quali e quanti benefici, principalmente ma non solo fiscali, potranno ritrarre dall’evoluzione del proprio business in un’ottica 4.0.

 

Il Piano è consultabile al seguente indirizzo: clicca qui

 

Alessandro Foti

© 2017 Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani

Start up innovative: pubblicato il modello per le modifiche all’atto costitutivo

Con il decreto del 28 ottobre 2016 (visualizza il decreto) si conclude la seconda fase di attuazione della riforma a vocazione digitale con cui il legislatore aveva demandato al MISE l’emanazione di un modello standard per la costituzione (approvato con decreto del 17 febbraio 2016) e di un modello uniforme per le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto delle startup innovative costituite in forma di SRL.

Come anticipato in un nostro precedente comunicato, l’elemento inedito dell’intero intervento attuativo delle norme agevolative in questo ambito per le start-up innovative, risiede nel fatto che i predetti atti potranno essere redatti, in deroga alle norme del Codice civile, alternativamente anche in forma elettronica.

Un primo grande passo in avanti si è avuto, infatti, già a partire dal 20 luglio 2016 data a partire dalla quale è stato possibile costituire questo tipo di società semplicemente, ed in alternativa all’atto pubblico, utilizzando il modello standard per la costituzione emanato dal MISE. È sempre utile segnalare al riguardo il servizio realizzato da InfoCamere che consente di predisporre per via telematica un atto costitutivo in modo semplice e guidato, secondo i dettami della normativa vigente (http://startup.registroimprese.it/startup/index.html).

Analogamente a quanto previsto per l’atto costitutivo, anche il nuovo modello uniforme approvato dal MISE per le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto delle startup innovative costituite in forma di SRL, dovrà essere redatto in forma elettronica e firmato digitalmente (a norma dell’art. 24 del C.A.D.). In questo caso a firmare dovranno essere il presidente dell’assemblea e ciascuno dei soci che hanno approvato la delibera (nel caso di società pluripersonale) o dell’unico socio (nel caso di società unipersonale), in conformità allo standard allegato al decreto.

Viene previsto inoltre che il documento informatico sia presentato per l’iscrizione al registro delle imprese, competente territorialmente, entro 30 giorni dall’assemblea.

Infine, sotto il profilo procedurale, il decreto prevede che l’ufficio del registro delle imprese esegua una serie di controlli (e.g., conformità dell’atto modificativo al modello approvato, validità delle sottoscrizioni, esistenza di un indirizzo PEC) ed in caso di esito positivo proceda all’iscrizione provvisoria dell’atto modificativo, entro dieci giorni dalla data di protocollo del deposito, nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con la dicitura aggiuntiva “modifica di atto costitutivo di start-up a norma dell’art. 4 comma 10-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale”.

Pare molto utile precisare che potranno avvalersi di questa procedura le startup innovative per le quali le modifiche richieste con il modello non comportino la perdita dei requisiti e la cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative. A tal fine, infatti, viene previsto che contestualmente al deposito per l’iscrizione in sezione ordinaria del registro delle imprese del verbale modificativo, la startup depositi la dichiarazione di attestazione del mantenimento dei requisiti.

 

Alessandro Foti

 

© 2016 Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani

Un nuovo accordo tra il Governo italiano e Alibaba mira a tutelare il settore agroalimentare nazionale nel mercato cinese

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha annunciato l’accordo tra il Governo italiano ed Alibaba, piattaforma e-commerce cinese, ai fini della promozione delle eccellenze agroalimentari italiane e della protezione contro i falsi, come è accaduto nel caso del parmesan e del prosecco contraffatto. Grazie a questa intesa, il cui percorso è iniziato quest’anno al Vinitaly, i produttori italiani potranno fare ingresso sulla piattaforma con più tranquillità cercando di soddisfare una domanda che, attualmente, conta oltre 430 milioni di consumatori.

Il Ministro Maurizio Martina dichiara che gli accordi con Alibaba rappresentano uno dei punti principali della strategia di sostegno del “Made in Italy” agroalimentare nel mondo e afferma che “… Siamo riusciti a garantire ai nostri marchi geografici un livello molto alto di protezione sulla piattaforma cinese. Un risultato fondamentale che, in sede di WTO, inseguiamo da decenni e che invece sul web siamo riusciti a costruire in pochi mesi e con risultati eccezionali. Sul versante della promozione avevamo preso l’impegno a Vinitaly per essere protagonisti nella giornata del vino il 9/9 e lo abbiamo mantenuto: il mercato cinese offre opportunità che vanno colte subito …”.

L’accordo, dunque, riguarda sia la protezione che la promozione dei marchi geografici. Sul versante della tutela, ad oggi, l’Italia è l’unico Paese al mondo ad avere garantito ai prodotti Dop e Igp la stessa tutela contro il falso di cui godono i brand commerciali sulla piattaforma e-commerce. Con l’intesa in oggetto, inoltre, la tutela viene estesa dalla piattaforma b2b, accessibile solo alle aziende, a quella b2c, accessibile anche agli utenti della rete di Alibaba ai quali viene data garanzia di acquistare solo vero “Made in Italy”.

Al fine di individuare i falsi, poi, il Ministero delle politiche agricole ha costituito una task force operativa dell’ispettorato repressione frodi che, ogni giorno, cerca i prodotti contraffatti e li segnala ad Alibaba, il quale, entro tre giorni, rimuove le inserzioni ed informa i produttori in merito all’usurpazione delle indizazioni geocrafiche italiane.

Sul versante della promozione, invece, l’Italia investe sulla valorizzazione delle proprie eccellenze enogastronomiche sul sito cinese, come è avvenuto lo scorso 9 settembre con un evento interamente dedicato al vino. Dallo scorso Vinitaly, le aziende vitivinicole italiane presenti sulla piattaforma online sono aumentate da 2 a 50, con oltre 500 etichette.

Start up e PMI innovative: la bozza della Legge di bilancio per il 2017

Incentivare gli investimenti privati su tecnologie e beni dell’Industria 4.0, Aumentare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione nonchè Rafforzare la finanza a supporto dell’Industria 4.0, VC e start-up. Sono queste, in sintesi, le direttrici fondamentali del Piano nazionale “Industria 4.0” varato dal Governo per il triennio 2017-2020 e promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico (“MISE”) che in questi giorni, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero state sostanzialmente trasposte nella bozza di legge di bilancio per il 2017 in fase di approvazione.

In linea generale, tra gli incentivi in materia fiscale in via di approvazione vi sarebbero: la proroga dell’ammortamento al 140% per l’acquisto di nuovi macchinari e soluzioni; l’introduzione del cd iperammortamento pari al 250% per gli investimenti in digitalizzazione; l’incremento al 50% (con limite di spese per 20milioni di euro) del credito d’imposta in Ricerca, Sviluppo e Innovazione.

Con specifico riguardo, invece, alle misure a sostegno dell’innovazione spiccano talune disposizioni destinate essenzialmente all’estensione ed al rafforzamento delle agevolazioni già in vigore per gli investimenti nelle start-up e nelle PMI innovative. Si tratterebbe, nello specifico, dell’incremento della detrazione fiscale la quale, a decorrere dal 2017, passerebbe dall’attuale 19% con limite di investimento di 500.000 euro, al 30% con investimento massimo detraibile di 1 milione di euro. In pratica, se venissero normate le indiscrezioni della bozza legge, assumendo l’investimento massimo agevolabile, agli investitori spetterebbe una detrazione massima di 300.000 euro (contro i 95.000 attualmente previsti). Si ricorda, ad ogni buon conto, che trattandosi di “aiuti di stato” l’efficacia della disposizione in parola resterà comunque subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione europea dietro richiesta a cura del MISE.

Nella bozza di legge, vi sarebbero inoltre altre misure non meno rilevanti quali: l’Assorbimento da parte delle società “sponsor” delle perdite di startup per 4 anni; la detassazione dei capital gain originati da investimenti a medio/lungo termine; il programma noto come “acceleratori di impresa” con focus sull’Industria 4.0; i fondi di investimento per l’industrializzazione di idee e brevetti ad alto contenuto tecnologico; i fondi di venture capital dedicati a startup Industria 4.0 in co-matching.

È interessante osservare come il modello di sviluppo tecnologico/industriale adottato dal Governo presenti più d’una affinità con analoghi programmi già adottati (con discreto successo) da Governi di altri Paesi.

A titolo di esempio, negli Stati Uniti d’America, il cd “Manufacturing USA” prevede un network di istituti e di laboratori di eccellenza, ai fini della diffusione tecnologica e delle competenze. Questi sarebbero costituiti da grandi gruppi privati ICT e università. Il progetto promosso dal Governo e finanziato tramite partnership pubblico-private Impegno pubblico di circa 0,5$Mld.

In Francia, è stato approvato un Piano di reindustrializzazione e di investimento in tecnologie nell’Industria 4.0 (cd “Industrie du Futur”) capeggiato a livello centrale dal Governo e che prevede un impegno pubblico che supera i 10€Mld. Le principali disposizioni riguardano: Incentivi fiscali per investimenti privati, Prestiti agevolati per PMI e per le mid-tier, Credito d’imposta per la ricerca, Finanziamento progetti “Industrie du Futur” e “Invest for the future”.

Il Governo tedesco ha adottato un Piano d’azione sponsorizzato a livello federale con il coinvolgimento di grandi player industriali e tecnologici (cd “Industrie 4.0”). L’impegno pubblico previsto è di circa 1€Mld e le principali manovre concernono: Finanziamento di progettualità aziendali e centri di ricerca applicata, Agevolazioni fiscali per investimenti in start-up tecnologiche (Cfr. Presentazione Industria 4.0 a cura del MISE).

L’impegno del nostro Governo va quindi accolto con estremo favore non tanto (e non soltanto) in un’ottica di allineamento, doveroso e ineludibile, ai programmi di sviluppo adottati nel resto del mondo, ma anche (e soprattutto) nella prospettiva di rendere il nostro Paese più attrattivo sia agli occhi degli investitori nazionali sia a quelli internazionali. Non può escludersi, per esempio, che questa manovra possa, in qualche misura, assumere un ruolo significativo nel panorama europeo nell’attuale e futuro scenario BREXIT il cui fenomeno potrebbe indurre (ed in alcuni casi ha già indotto) un ripensamento sull’allocazione degli investimenti cautelativamente orientabili verso Paesi appartenenti all’Unione Europea.

In un contesto del genere, il successo della manovra dipenderà in parte dai livelli di semplificazione e di benefici fiscali che con i vari decreti attuativi si riuscirà introdurre nel nostro Paese ed, in egual misura, anche dalla visione prospettica che in essi verrà profusa.