Etichettatura presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari

Regolamento (UE) 1169/11 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori

Il Regolamento (UE) n. 1169/11, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (“regolamento’”), definisce i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano l’etichettatura dei prodotti alimentari.

Entrato in vigore il 13 dicembre 2014, il regolamento ha abrogato, sostituendole, le precedenti direttive in materia di etichettatura e informazioni relative ai prodotti alimentari, cioé la direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, e la direttiva 90/496/CEE, relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.

Rispetto alle abrogate direttive, il regolamento introduce le seguenti significative innovazioni:

  1. migliora la leggibilità delle informazioni obbligatorie relative a ciascun prodotto, prevedendo una dimensione minima dei caratteri;
  2. richiede una più chiara ed armonizzata presentazione nella lista degli ingredienti degli allergeni contenuti negli alimenti preimballati;
  3. rende obbligatoria la presentazione di informazioni relative agli allergeni per gli alimenti non preimballati, come quelli serviti in ristoranti e bar;
  4. a decorrere dal 13 dicembre 2016, obbliga a fornire una dichiarazione contenente determinate informazioni nutrizionali.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare qualora le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, compresi i servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto quando il luogo di partenza si trovi nel territorio degli Stati membri.

Tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e quelli destinati alla fornitura delle collettività, rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento.

Infine, con l’entrata in vigore del regolamento, incombe anche sui ristoratori l’obbligo di informazione relativo agli allergeni contenuti negli alimenti. Tale informativa deve essere fornita nei locali in cui gli alimenti vengono somministrati, per il tramite del menù o di altro materiale informativo esposto.

Le informazioni obbligatorie sugli alimenti: principi che le disciplinano, contenuto e presentazione  

Le informazioni obbligatorie sugli alimenti richieste dalla normativa in oggetto rientrano in una delle seguenti categorie:

  1. informazioni sull’identità e la composizione, le proprietà o altre caratteristiche dell’alimento;
  2. informazioni sulla protezione della salute dei consumatori e sull’uso sicuro dell’alimento. Tali informazioni riguardano in particolare:
    • gli attributi collegati alla composizione del prodotto che possono avere un effetto nocivo sulla salute di alcune categorie di consumatori;
    • la durata di conservazione, le condizioni di conservazione e uso sicuro;
    • l’impatto sulla salute, compresi i rischi e le conseguenze collegati a un consumo nocivo e pericoloso dell’alimento;
  3. informazioni sulle caratteristiche nutrizionali che consentano ai consumatori, compresi quelli che devono seguire un regime alimentare speciale, di effettuare scelte consapevoli.

Il regolamento elenca le seguenti indicazioni che obbligatoriamente dovrebbero essere riportate sull’etichetta:

  1. la denominazione dell’alimento;
  2. l’elenco degli ingredienti;
  3. qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico, che provochi allergie o intolleranze, usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito,anche se in forma alterata;
  4. la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
  5. la quantità netta dell’alimento;
  6. il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
  7. le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni di impiego;
  8. il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti;
  9. il paese d’origine o il luogo di provenienza ove richiesto;
  10. le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
  11. per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
  12. la dichiarazione nutrizionale.

Poiché il carattere leggibile delle indicazioni obbligatorie costituisce un elemento fondamentale per far sì che l’informazione contenuta nell’etichetta sia correttamente veicolata al consumatore, sono previste delle misure minime relative alla dimensione dei caratteri utilizzati per le stesse.

Inoltre, per gli alimenti preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, le informazioni obbligatorie, ad eccezione della data di scadenza, sono messe a disposizione del consumatore tramite il supporto della vendita a distanza oppure mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall’operatore del settore alimentare. Ad ogni modo, al momento della consegna del prodotto, tutte le informazioni obbligatorie devono essere nella disponibilità del consumatore.

I “simil alimenti”

Sono tali gli alimenti in cui un componente o un ingrediente che i consumatori presumono sia normalmente utilizzato o naturalmente presente è stato sostituito con un diverso componente o ingrediente. In tal caso, il componente o l’ingrediente utilizzato per la sostituzione parziale o completa andrà chiaramente indicato in etichetta.

Termine minimo di conservazione e scadenza

Il Termine minimo di conservazione (“TMC”) o la scadenza fanno parte delle indicazioni obbligatorie.

La data di scadenza, che é richiesta per i prodotti molto deperibili, è preceduta dalla dicitura “Da consumare entro il”, che rappresenta il limite oltre il quale il prodotto non deve essere consumato.

Il TRM, che invece si applica per gli alimenti che possono essere conservati più a lungo, é preceduto dalla dicitura “Da consumarsi preferibilmente entro il”. Tale dicitura indica che il prodotto, oltre la data riportata, può aver modificato alcune caratteristiche organolettiche come il sapore e l’odore ma può essere consumato senza rischi per la salute.

Paese d’Origine

Le indicazioni relative al paese d’origine o al luogo di provenienza di un alimento dovrebbero essere fornite ogni volta che la loro assenza possa indurre in errore i consumatori per quanto riguarda il reale paese d’origine o luogo di provenienza del prodotto. Per alcuni tipi di carne, l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria.

Informazioni nutrizionali

Il regolamento ha incluso tra le informazioni obbligatorie quelle sulle caratteristiche nutrizionali del prodotto. Tale indicazione consente ai consumatori, compresi quelli che devono seguire un regime alimentare speciale, di effettuare scelte consapevoli.

L’obbligo di fornire tali informazioni decorrerà dal 13 dicembre 2016. Attualmente l’impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute è permesso soltanto se sono rispettate le condizioni previste nel Regolamento (CE) n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

Ulteriori disposizioni previste dal regolamento

I prodotti e le preparazioni a base di carne nonché i prodotti della pesca che possono sembrare costituiti da un unico pezzo di carne o di pesce ma che in realtà sono frutto dell’unione di diverse parti, attuata grazie ad altri ingredienti tra cui additivi ed enzimi alimentari oppure mediante sistemi diversi, recano l’indicazione “carne ricomposta” o “pesce ricomposto”.

Inoltre, la denominazione dell’alimento comprende o è accompagnata da un’indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito (ad esempio “in polvere”, “ricongelato”, “liofilizzato”, “surgelato”, “concentrato”, “affumicato”), nel caso in cui l’omissione di tale informazione potrebbe indurre in errore l’acquirente. Nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati, la denominazione dell’alimento è accompagnata dalla designazione “decongelato”.

© 2016 Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani