Start up innovative: Cancellazione per decorrenza del termine di applicabilità delle disposizioni normative in materia di start-up
Con il parere del 21 marzo 2016 (prot. n. 79330) il MISE ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese, delle start-up innovative (o degli incubatori) per le quali sono decorsi i termini di legge.
La questione sottoposta al Ministero dalla Camera di commercio di Taranto non era di poco conto. Si trattava, infatti, di chiarire se, ai fini della cancellazione dalla sezione speciale cui sono iscritte le start-up (e gli incubatori), sia sufficiente un provvedimento “autonomo” del Conservatore ovvero se sia necessario avviare un “procedimento” in contraddittorio con le imprese interessate.
Il Ministero precisa anzitutto che nel primo caso la comunicazione del decorso del termine per l’iscrizione nella sezione speciale start-up risulterebbe comunque già trasmessa dal Ministero stesso, mentre, nel secondo caso, si darebbe vita ad una complessa procedura in cui l’ufficio, avuto conoscenza della scadenza dei termine di applicabilità delle disposizioni normative in materia di startup, sarebbe tenuto ad: a) informare tramite PEC la start-up (o incubatore) dell’avvio del procedimento, consentendo di controdedurre entro un termine non superiore a dieci giorni; b) successivamente, procedere a trasmettere l’intera documentazione al giudice del registro per la valutazione della sussistenza dei requisiti normativi ai fini della cancellazione dell’impresa dalla sezione speciale.
Ad avviso del Ministero, inoltre, le comunicazioni sulla decadenza non sono “periodiche”, ma rispondono a un calendario previsto per legge e richiamato dalla Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 16/E, che fissa al 18 dicembre 2016 la cancellazione delle startup costituite tra il 20 ottobre 2010 e il 18 dicembre 2012 ed aveva fissato al 18 dicembre 2015 la cancellazione delle start-up costituite nel periodo intercorrente dal 20 ottobre 2009 e al 19 ottobre 2010
Per queste ragioni il MISE ha ritenuto opportuno che gli uffici procedano autonomamente alla cancellazione dalla sezione speciale, sebbene previa “notifica di cortesia” all’impresa da effettuarsi tramite PEC.
Naturalmente, aggiunge il Ministero, ciò non limita in alcun modo la possibilità per le imprese che abbiano interesse e requisiti di legge a richiedere ed ottenere l’iscrizione nella sezione speciale PMI innovative.
Il Parere del MISE è disponibile al seguente LINK.
© 2016 Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani