Con il decreto del 28 ottobre 2016 (visualizza il decreto) si conclude la seconda fase di attuazione della riforma a vocazione digitale con cui il legislatore aveva demandato al MISE l’emanazione di un modello standard per la costituzione (approvato con decreto del 17 febbraio 2016) e di un modello uniforme per le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto delle startup innovative costituite in forma di SRL.
Come anticipato in un nostro precedente comunicato, l’elemento inedito dell’intero intervento attuativo delle norme agevolative in questo ambito per le start-up innovative, risiede nel fatto che i predetti atti potranno essere redatti, in deroga alle norme del Codice civile, alternativamente anche in forma elettronica.
Un primo grande passo in avanti si è avuto, infatti, già a partire dal 20 luglio 2016 data a partire dalla quale è stato possibile costituire questo tipo di società semplicemente, ed in alternativa all’atto pubblico, utilizzando il modello standard per la costituzione emanato dal MISE. È sempre utile segnalare al riguardo il servizio realizzato da InfoCamere che consente di predisporre per via telematica un atto costitutivo in modo semplice e guidato, secondo i dettami della normativa vigente (http://startup.registroimprese.it/startup/index.html).
Analogamente a quanto previsto per l’atto costitutivo, anche il nuovo modello uniforme approvato dal MISE per le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto delle startup innovative costituite in forma di SRL, dovrà essere redatto in forma elettronica e firmato digitalmente (a norma dell’art. 24 del C.A.D.). In questo caso a firmare dovranno essere il presidente dell’assemblea e ciascuno dei soci che hanno approvato la delibera (nel caso di società pluripersonale) o dell’unico socio (nel caso di società unipersonale), in conformità allo standard allegato al decreto.
Viene previsto inoltre che il documento informatico sia presentato per l’iscrizione al registro delle imprese, competente territorialmente, entro 30 giorni dall’assemblea.
Infine, sotto il profilo procedurale, il decreto prevede che l’ufficio del registro delle imprese esegua una serie di controlli (e.g., conformità dell’atto modificativo al modello approvato, validità delle sottoscrizioni, esistenza di un indirizzo PEC) ed in caso di esito positivo proceda all’iscrizione provvisoria dell’atto modificativo, entro dieci giorni dalla data di protocollo del deposito, nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con la dicitura aggiuntiva “modifica di atto costitutivo di start-up a norma dell’art. 4 comma 10-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale”.
Pare molto utile precisare che potranno avvalersi di questa procedura le startup innovative per le quali le modifiche richieste con il modello non comportino la perdita dei requisiti e la cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative. A tal fine, infatti, viene previsto che contestualmente al deposito per l’iscrizione in sezione ordinaria del registro delle imprese del verbale modificativo, la startup depositi la dichiarazione di attestazione del mantenimento dei requisiti.
Alessandro Foti
© 2016 Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani
Pingback: STARTUP INNOVATIVE: AL NASTRO DI PARTENZA LA NUOVA SEMPLIFICAZIONE PER MODIFICARE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO