Il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto sul delicato tema dei controlli finalizzati alle iscrizioni (cdd. verifiche preventive) ed ai successivi adempimenti (cdd. verifiche dinamiche) riguardanti startup e piccole e medie imprese innovative. Con la corposa circolare 3696 del 14 febbraio 2017, il MiSE non si è limitato ad impartire talune linee guida, cui gli uffici del registro delle imprese dovranno attenersi in sede di verifiche, ma ha anche fornito preziosi chiarimenti sia per le imprese che per i consulenti coinvolti a vario titolo in quest’ambito.
Per ragioni di semplicità abbiamo suddiviso gli argomenti trattati nella circolare in due parti; nel presente documento ci occuperemo delle indicazioni riferibili alle startup innovative mentre nel secondo tratteremo quelle relative alle PMI.
La circolare è reperibile al seguente indirizzo: goo.gl/7ypyzp
STARTUP INNOVATIVE
Verifiche preventive
Il primo dei requisiti che gli uffici devono verificare attiene alla forma societaria poiché, come prescritto dalla norma, ai fini dell’iscrizione dell’impresa innovativa nell’apposita sezione del registro, è necessario che essa sia costituita quale società di capitali non quotata. L’accertamento di questo requisito non presenta particolari ostacoli per le imprese italiane posto che tale informazione è presente proprio nei database delle camere di commercio ovvero, per quanto riguarda il requisito negativo della mancata quotazione, in quello della CONSOB. Anche per quanto riguarda le imprese comunitarie o dello SEE, non pare vi siano particolari problematiche da segnalare, rispetto ad esse peraltro, a partire dal giugno del 2017, dovrebbe trovare definitiva implementazione il B.R.I.S. (business registers interconnection system) un sistema che consentirà agli uffici coinvolti nelle verifiche nei vari paesi di scambiare le informazioni dei registri delle imprese in base a quanto previsto dalla direttiva 2002/17/UE.
Il secondo requisito si riferisce all’ “età” dell’impresa. Ai fini dell’iscrizione si richiede infatti che essa sia costituita da non più di sessanta mesi, dove per costituzione deve intendersi la data di costituzione e non già quella in cui ha avuto inizio l’attività o l’impresa è stata iscritto al registro delle imprese. Naturalmente il requisito presuppone che l’impresa sia già costituita (da almeno un anno) e non invece una neo-impresa per la quale è implicito, e dunque non necessario, l’accertamento.
Il terzo requisito attiene alla residenza dell’impresa. Al riguardo la norma rinvia alla disposizione del testo unico delle imposte sui redditi (art. 73 del Dpr 917/1986) secondo la quale, in estrema sintesi, si considera residente in Italia la società che per almeno 183 gg. ha la sede legale, dell’amministrazione o l’oggetto principale dell’attività in Italia. Assumono rilievo poi le condizioni che la disciplina pone affinché una società, costituita secondo una giurisdizione di uno dei Paesi dell’Unione o dello SEE, e che sia stabilita principalmente in un Paese differente dall’Italia, possa godere del regime di favore previsto dalla normativa italiana per le startup innovative. Si tratta in sostanza di accertare, secondo i dettami della giurisdizione domestica, se tali imprese abbiano o meno una “sede produttiva” o una “filiale” in Italia. Nello specifico, il MiSE precisa che rientrano nella prima categoria tanto la sede secondaria quanto l’unità locale di impresa “estera” mentre, per quanto attiene al concetto di “filiale”, potrà farsi utilmente riferimento alla direttiva 89/666/CE (cd. XI direttiva).
Sempre con riguardo alle verifiche da effettuare nella fase di iscrizione, il MiSE si sofferma sul requisito dell’oggetto sociale esclusivo o prevalente della società rispetto al quale si sono registrate talvolta posizioni disomogenee da parte degli uffici camerali specialmente sul significato da attribuire alla locuzione “sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico”. Ebbene, sul punto la circolare suggerisce un’”approccio teleologico” ossia fondato sulle finalità complessive della normativa. Al tal fine, il Ministero evidenzia l’importanza della valutazione di taluni elementi/requisiti quali: documentabilità del requisito dell’innovazione in relazione all’oggetto sociale onde valutarne la sua innovatività ad alto valore tecnologico; descrizione dell’effettiva attività svolta; esistenza di un sito web o in sua assenza presentation deck; eventuale incubazione.
Ulteriori precisazioni concernono i controlli preliminari sull’individuazione dei tre requisiti alternativi di cui almeno uno dev’essere necessariamente posseduto dalla società per poter essere definita startup innovativa.
In particolare, viene giustamente confermato che, per le startup costituite a norma del DM 17 febbraio 2016 (clicca qui per maggiori info), i requisiti della ricerca e sviluppo, del personale qualificato, delle privative, potranno essere accertati dagli uffici sulla base delle “dichiarazioni d’intento”.
Più in generale, con riferimento a tutte le startup innovative comunque costituite, il Ministero che la percentuale delle spese in ricerca e sviluppo, sarà oggetto di verifica e valutazione da parte degli uffici nei limiti della documentazione loro disponibile senza dunque poteri ispettivi. In merito al requisito della percentuale di dipendenti “qualificati”, viene chiarito che l’analisi degli uffici dovrà avere un triplice carattere: (i) sostanziale, ossia basata sulla valutazione delle figure lavorative previste dalla normativa giuslavoristica vigente (dipendente, parasubordinato etc.), (ii) quantitativa, ossia del controllo che l’apposito campo informativo compilato dall’impresa descriva i titoli accademici più elevati conseguiti dai membri del team, facendo emergere con chiarezza il conseguimento della percentuale abilitante, anche avvalendosi delle indicazioni fornite dalla società nell’autocertificazione; e (iii) qualitativa, che attiene alla verifica della rispondenza della percentuale alle specializzazioni del personale.
Infine, relativamente alle startup innovative a vocazione sociale, il MiSE rileva la necessità di una verifica formale della presenza del Documento di Descrizione di Impatto Sociale. Per tali imprese, in particolare, occorre che gli uffici tengano conto tanto del profilo innovativo ad alto valore tecnologico dell’oggetto sociale, quanto di quello ulteriore dell’attività svolta in via esclusiva in uno dei settori ad impatto sociale previsti dalla normativa.
Verifiche dinamiche
Nell’ambito dei controlli in itinere la circolare anzitutto riferisce che gli uffici sono chiamati a verificare sia la sussistenza sia la perdita fisiologica dei requisiti per decorso del termine massimo fissato dalla norma.
Con riguardo al mantenimento dei requisiti gli uffici sono essenzialmente chiamati a riscontrare la coerenza delle dichiarazioni contenute nell’atto di “conferma” depositato dalle imprese interessate; tuttavia, sebbene in taluni casi la conferma dei requisiti può essere assunta così com’è (si pensi alla verifica del tipo societario) in altri casi, invece, sarà opportuno riverificarli ex novo (è il caso della quotazione, della distribuzione degli utili, del valore annuale della produzione). Analogamente, gli uffici procederanno alla verifica della sussistenza dei requisiti alternativi concernenti il personale e le spese di ricerca e sviluppo, essendo invece in sostanza non modificabile (salvo casi particolari) quello delle privative e dei software.
Per quanto attiene la perdita dei requisiti, viene rammentato che il 18 dicembre 2017 si esaurirà lo speciale regime previsto per le società già esistenti alla data di entrata in vigore della norma, e quindi, a partire da quella data, le cancellazioni dalla sezione speciale non prevedranno più scaglioni preformati, ma saranno regolate in via automatica (o automatizzabile) sulla data di iscrizione della società in sezione speciale.
Alessandro Foti
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