Nuove regole sull’agricoltura biologica nell’UE

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In data 28 giugno 2017, la Presidenza del Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo preliminare sulla revisione delle norme comunitarie vigenti in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici. L’accordo prevede regole moderne e più uniformi in tutta l’Unione europea, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo sostenibile della produzione biologica nell’UE.

Le nuove norme mirano anche a garantire una concorrenza leale per agricoltori e operatori, prevenire le frodi e le pratiche sleali e migliorare la fiducia dei consumatori nei prodotti biologici.

L’europarlamentare, relatore e capo negoziatore dell’accordo, Martin Häusling, ha affermato: “Dopo 20 mesi di trattative siamo riusciti a raggiungere un accordo, che contribuirà alla crescita del settore biologico e aumenterà la fiducia dei consumatori nei prodotti alimentari bio. E’ stato un lavoro faticoso, ma credo che le nuove norme porteranno vantaggi per i consumatori dell’UE e gli agricoltori biologici”.

In particolare le nuove regole prevederanno, tra l’altro:

  • un rafforzamento del sistema di controllo, per aumentare la fiducia dei consumatori;
  • un’ulteriore armonizzazione e semplificazione delle regole di produzione, per rendere la vita degli agricoltori biologici più facile, migliorando la chiarezza giuridica;
  • lo sviluppo di nuovi accordi commerciali con i paesi terzi; e
  • un ampliamento del campo di applicazione delle norme sugli alimenti biologici per coprire una lista più ampia di prodotti che potranno ottenere la certificazione bio (sale, sughero, cera d’api).

L’accordo deve ancora essere approvato dal Comitato speciale Agricoltura (CSA). Dopo l’approvazione formale da parte del Consiglio, la nuova regolamentazione sarà presentata al Parlamento europeo per la votazione e al Consiglio per l’adozione definitiva. L’applicazione del nuovo regolamento è fissata a decorrere dal 1° luglio 2020.

Per ulteriori informazioni consultare il seguente LINK.

 

Giovanna Bagnardi e Davide Scavuzzo

Latte: inviato alla Commissione europea lo schema di decreto per l’etichettatura d’origine

In data 30 maggio 2016 il governo italiano ha firmato ed inviato a Bruxelles lo schema di decreto riguardante le misure per l’etichettatura d’origine del latte e dei prodotti derivati – che assumerà il nome di decreto interministeriale per l’origine in etichetta per il latte e i prodotti trasformati – che introdurrà in Italia l’indicazione obbligatoria dell’origine per i prodotti lattiero caseari.

In particolare, lo schema di decreto prevede tre diciture chiare in etichetta: il “paese di mungitura”, il “paese di confezionamento” e il “paese di trasformazione”. In ognuno dei casi andrà indicato il nome del Paese, ma qualora le tre fasi avvengano nello stesso Paese, l’indicazione di origine potrà essere assolta con l’utilizzo di una sola dicitura. Sarà in ogni caso obbligatorio indicare espressamente il Paese di mungitura del latte. Dal provvedimento resteranno esclusi solamente i prodotti Dop e Igp, che hanno già discipline ben regolamentate riguardo all’origine.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente nazionale Coldiretti Roberto Moncalvo e dal ministro per le politiche agricole Maurizio Martina, il quale ha parlato di “tappa storica per il mondo dei produttori e allevatori”. Lo stesso ministro Martina, inoltre, dopo il lancio del logo 100% italiano, ha chiesto risposte più concrete dall’Europa, ricordando come l’Italia stia portando avanti “il piano nazionale per il settore“, nel quale rientrano il taglio delle tasse del 25%, l’aumento della compensazione Iva al 10% e l’intesa con l’Abi per la moratoria di 30 mesi dei mutui delle aziende lattiere. Inoltre di recente è stato anche attuato l’accordo di filiera che permette l’intervento della Grande distribuzione organizzata a sostegno degli allevatori italiani.

Giovanna Bagnardi

© 2016 Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani

La commissione sicurezza alimentare del Parlamento europeo ribadisce il suo supporto all'introduzione dell’obbligo di indicazione del paese di origine per la carne e il latte

La commissione sicurezza alimentare del Parlamento europeo ribadisce il suo supporto all’introduzione dell’obbligo di indicazione del paese di origine per la carne e il latte

Gli europarlamentari della commissione sicurezza alimentare del Parlamento europeo (PE) hanno approvato una proposta di risoluzione non vincolante, che sarà sottoposta al voto della sessione plenaria del PE di aprile o maggio prossimi, a favore dell’introduzione dell’obbligo di indicare sull’etichetta il paese di origine della carne e del latte.

Secondo gli europarlamentari che promuovono quest’iniziativa, l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza dovrebbe essere resa obbligatoria per la carne contenuta negli alimenti trasformati, e per tutti i tipi di carne oltre a quella derivante da animali bovini, suini, caprini e dal pollame. L’obbligo dell’indicazione di origine dovrebbe riguardare anche il latte venduto singolarmente e il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari, negli alimenti non trasformati, negli alimenti a base di un singolo ingrediente e per gli ingredienti che costituiscono più del 50% di un alimento.

Alcuni sondaggi dimostrano che i cittadini europei sono fortemente a favore dell’indicazione del paese di origine per gli alimenti e, secondo uno studio della Commissione, i costi derivanti dall’obbligo di indicare il paese di origine per le carni sarebbe relativamente basso. Un tale obbligo aiuterebbe inoltre a combattere le frodi alimentari nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, proteggendo l’occupazione in un settore che sta attraversando una dura crisi.

Per maggiori informazioni si veda il seguente LINK.

 

Etichettatura presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari

Etichettatura presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari

Regolamento (UE) 1169/11 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori

Il Regolamento (UE) n. 1169/11, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (“regolamento’”), definisce i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano l’etichettatura dei prodotti alimentari.

Entrato in vigore il 13 dicembre 2014, il regolamento ha abrogato, sostituendole, le precedenti direttive in materia di etichettatura e informazioni relative ai prodotti alimentari, cioé la direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, e la direttiva 90/496/CEE, relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.

Rispetto alle abrogate direttive, il regolamento introduce le seguenti significative innovazioni:

  1. migliora la leggibilità delle informazioni obbligatorie relative a ciascun prodotto, prevedendo una dimensione minima dei caratteri;
  2. richiede una più chiara ed armonizzata presentazione nella lista degli ingredienti degli allergeni contenuti negli alimenti preimballati;
  3. rende obbligatoria la presentazione di informazioni relative agli allergeni per gli alimenti non preimballati, come quelli serviti in ristoranti e bar;
  4. a decorrere dal 13 dicembre 2016, obbliga a fornire una dichiarazione contenente determinate informazioni nutrizionali.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare qualora le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, compresi i servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto quando il luogo di partenza si trovi nel territorio degli Stati membri.

Tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e quelli destinati alla fornitura delle collettività, rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento.

Infine, con l’entrata in vigore del regolamento, incombe anche sui ristoratori l’obbligo di informazione relativo agli allergeni contenuti negli alimenti. Tale informativa deve essere fornita nei locali in cui gli alimenti vengono somministrati, per il tramite del menù o di altro materiale informativo esposto.

Le informazioni obbligatorie sugli alimenti: principi che le disciplinano, contenuto e presentazione  

Le informazioni obbligatorie sugli alimenti richieste dalla normativa in oggetto rientrano in una delle seguenti categorie:

  1. informazioni sull’identità e la composizione, le proprietà o altre caratteristiche dell’alimento;
  2. informazioni sulla protezione della salute dei consumatori e sull’uso sicuro dell’alimento. Tali informazioni riguardano in particolare:
    • gli attributi collegati alla composizione del prodotto che possono avere un effetto nocivo sulla salute di alcune categorie di consumatori;
    • la durata di conservazione, le condizioni di conservazione e uso sicuro;
    • l’impatto sulla salute, compresi i rischi e le conseguenze collegati a un consumo nocivo e pericoloso dell’alimento;
  3. informazioni sulle caratteristiche nutrizionali che consentano ai consumatori, compresi quelli che devono seguire un regime alimentare speciale, di effettuare scelte consapevoli.

Il regolamento elenca le seguenti indicazioni che obbligatoriamente dovrebbero essere riportate sull’etichetta:

  1. la denominazione dell’alimento;
  2. l’elenco degli ingredienti;
  3. qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico, che provochi allergie o intolleranze, usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito,anche se in forma alterata;
  4. la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
  5. la quantità netta dell’alimento;
  6. il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
  7. le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni di impiego;
  8. il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti;
  9. il paese d’origine o il luogo di provenienza ove richiesto;
  10. le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
  11. per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
  12. la dichiarazione nutrizionale.

Poiché il carattere leggibile delle indicazioni obbligatorie costituisce un elemento fondamentale per far sì che l’informazione contenuta nell’etichetta sia correttamente veicolata al consumatore, sono previste delle misure minime relative alla dimensione dei caratteri utilizzati per le stesse.

Inoltre, per gli alimenti preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, le informazioni obbligatorie, ad eccezione della data di scadenza, sono messe a disposizione del consumatore tramite il supporto della vendita a distanza oppure mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall’operatore del settore alimentare. Ad ogni modo, al momento della consegna del prodotto, tutte le informazioni obbligatorie devono essere nella disponibilità del consumatore.

I “simil alimenti”

Sono tali gli alimenti in cui un componente o un ingrediente che i consumatori presumono sia normalmente utilizzato o naturalmente presente è stato sostituito con un diverso componente o ingrediente. In tal caso, il componente o l’ingrediente utilizzato per la sostituzione parziale o completa andrà chiaramente indicato in etichetta.

Termine minimo di conservazione e scadenza

Il Termine minimo di conservazione (“TMC”) o la scadenza fanno parte delle indicazioni obbligatorie.

La data di scadenza, che é richiesta per i prodotti molto deperibili, è preceduta dalla dicitura “Da consumare entro il”, che rappresenta il limite oltre il quale il prodotto non deve essere consumato.

Il TRM, che invece si applica per gli alimenti che possono essere conservati più a lungo, é preceduto dalla dicitura “Da consumarsi preferibilmente entro il”. Tale dicitura indica che il prodotto, oltre la data riportata, può aver modificato alcune caratteristiche organolettiche come il sapore e l’odore ma può essere consumato senza rischi per la salute.

Paese d’Origine

Le indicazioni relative al paese d’origine o al luogo di provenienza di un alimento dovrebbero essere fornite ogni volta che la loro assenza possa indurre in errore i consumatori per quanto riguarda il reale paese d’origine o luogo di provenienza del prodotto. Per alcuni tipi di carne, l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria.

Informazioni nutrizionali

Il regolamento ha incluso tra le informazioni obbligatorie quelle sulle caratteristiche nutrizionali del prodotto. Tale indicazione consente ai consumatori, compresi quelli che devono seguire un regime alimentare speciale, di effettuare scelte consapevoli.

L’obbligo di fornire tali informazioni decorrerà dal 13 dicembre 2016. Attualmente l’impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute è permesso soltanto se sono rispettate le condizioni previste nel Regolamento (CE) n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

Ulteriori disposizioni previste dal regolamento

I prodotti e le preparazioni a base di carne nonché i prodotti della pesca che possono sembrare costituiti da un unico pezzo di carne o di pesce ma che in realtà sono frutto dell’unione di diverse parti, attuata grazie ad altri ingredienti tra cui additivi ed enzimi alimentari oppure mediante sistemi diversi, recano l’indicazione “carne ricomposta” o “pesce ricomposto”.

Inoltre, la denominazione dell’alimento comprende o è accompagnata da un’indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito (ad esempio “in polvere”, “ricongelato”, “liofilizzato”, “surgelato”, “concentrato”, “affumicato”), nel caso in cui l’omissione di tale informazione potrebbe indurre in errore l’acquirente. Nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati, la denominazione dell’alimento è accompagnata dalla designazione “decongelato”.

© 2016 Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani