Start up innovative: Nuove modalità di redazione degli atti costitutivi di SRL

Start up innovative: Nuove modalità di redazione degli atti costitutivi di SRL

Nell’ambito dei progetti del governo tesi a facilitare la nascita delle startup innovative si inserisce a pieno titolo il decreto del 17 febbraio 2016 che introduce, in deroga alle ordinarie prescrizioni di legge (art. 2463 cc), la possibilità di costituire una startup innovativa mediante un modello conforme a quello standard tipizzato con firma digitale.

Ferma restando la possibilità di costituire la società nei modi ordinari (atto pubblico), il decreto prevede che l’atto costitutivo e lo statuto della società siano redatti in modalità elettronica e firmati digitalmente secondo gli standard prescritti dal codice dell’amministrazione digitale (DLgs  7  marzo  2005,  n.  82).

Gli atti potranno essere redatti direttamente dai soci della startup oppure avvalendosi dell’Ufficio del Registro delle imprese che autenticherà le sottoscrizioni e procederà in tempo reale all’iscrizione, permettendo la nascita della società contestualmente all’apposizione dell’ultima firma.

Ciò, a ben vedere, dovrebbe consentire uno snellimento delle formalità legate non solo alla costituzione ma anche alle successive eventuali modifiche dei predetti atti relativi alle società che decideranno di avvalersi di tale procedura.

Sotto un profilo squisitamente procedurale, invece, viene prevista una prima fase in cui le neo-società aderenti al nuovo sistema di redazione e modifica degli atti in parola in formato digitale verranno iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese prima di migrare nella sezione speciale riservata alle start up innovative.

Con successivo decreto direttoriale sarà approvato il modello informatico e la modulistica per la trasmissione e iscrizione al Registro delle imprese, direttamente compilabile online. Frattanto, è stato reso disponibile al seguente LINK un modello uniforme dell’atto costitutivo/statuto per start-up innovative in forma di s.r.l.

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