Start up innovative: il ministro Guidi firma un decreto che estende al 2016 gli incentivi fiscali

Start up innovative: il ministro Guidi firma un decreto che estende al 2016 gli incentivi fiscali

A distanza di pochi giorni dalla emanazione del decreto che prevede la costituzione delle start up innovative anche online e senza notaio (DECRETO 17 febbraio 2016), prende il via il pacchetto di misure volte a favorire questa categoria di imprese. Si tratta di due decreti di cui, il primo prevede una estensione per l’anno in corso (2016) degli incentivi fiscali a favore di chi investe nelle start up, mentre il secondo dovrebbe rendere più agevole l’accesso al Fondo di garanzia per le PMI innovative.

Similmente a quanto previsto per il passato il decreto sugli incentivi, tra le altre cose, consentirà alle persone fisiche che investono fino a 500mila euro in start up innovative di detrarre il 19% di tale investimento. Nei casi in cui la detrazione ecceda l’imposta lorda, tale eccedenza potrà essere detratta dall’IRPEF dovuta nei periodi di imposta successivi (ma non oltre il terzo) e fino a concorrenza del suo ammontare. Per le società che investono, invece, è prevista la possibilità di dedurre dal proprio reddito complessivo ai fini IRES il 20% degli investimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a 1,8 milioni. Le percentuali salgono rispettivamente al 25% se si investe in una start up a vocazione sociale e al 27% nel caso di aziende che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. Le agevolazioni spettano fino a un ammontare complessivo dei conferimenti non superiore a 15 milioni per ciascuna start up innovativa.

La seconda misura prevede un concreto ampliamento a beneficio delle PMI innovative della possibilità di accedere al Fondo di garanzia attraverso la procedura cd “semplificata”. Con quest’ultima, in sostanza, si riconosce la possibilità di accesso senza che il gestore del Fondo stesso effettui la valutazione del merito creditizio dell’impresa beneficiaria. Tale valutazione, dunque, viene demandata al soggetto richiedente, banca o confidi.

© 2016 Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani