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In data 1° agosto 2016 l’associazione tedesca Verband Sozialer Wettbewerb ha presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale, registrata presso la Corte di Giustizia dell’Unione europea come causa C-422/16, Verband Sozialer Wettbewerb eV / TofuTown.com GmbH.
Le questioni pregiudiziali sottoposte all’attenzione della Corte di giustizia hanno riguardato la possibilità di promuovere e distribuire prodotti puramente vegetali con denominazioni quali “Soyatoo burro di tofu”, “formaggio vegetale”, “Veggie-Cheese”, “Cream” e con altre denominazioni simili.
In data 14 giugno 2017 la Corte di giustizia ha pronunciato la propria sentenza, rilevando che, ai fini della commercializzazione e della pubblicità, la normativa dell’Unione di cui trattasi riserva, in linea di principio, la denominazione “latte” unicamente al latte di origine animale. Inoltre, salvo eccezioni espressamente previste, tale normativa riserva le denominazioni come “crema di latte” o “crema di panna”, “chantilly”, “burro”, “formaggio” e “yogurt”, unicamente ai prodotti lattiero-caseari, vale a dire i prodotti derivati dal latte.
La Corte da ciò ha concluso che le denominazioni sopra elencate non possono essere legittimamente impiegate per designare un prodotto puramente vegetale, a meno che tale prodotto non figuri nell’elenco delle eccezioni, circostanza che non ricorre nel caso né della soia né del tofu.
La sentenza della causa C-422/16 è disponibile al seguente LINK.
Giovanna Bagnardi e Davide Scavuzzo