La direttiva UE sui pacchetti turistici

La direttiva UE che riconosce più diritti ai consumatori che acquistano pacchetti di viaggio “tutto compreso”

Il 25 novembre 2015 l’Unione europea (“UE”) ha adottato la Direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati (“direttiva”), con l’obiettivo di migliorare la protezione giuridica dei consumatori che acquistano pacchetti di viaggio “tutto compreso”.

Finora la protezione dei turisti che prenotano pacchetti di viaggio “tutto compreso”, preorganizzati dagli operatori turistici, ha trovato il proprio fondamento giuridico nelle previsioni della direttiva 90/314/CEE (“direttiva 90/314/CEE”), la quale riconosce a tali soggetti i seguenti diritti:

1) il diritto di ricevere tutte le informazioni necessarie anteriormente e successivamente la conclusione di un contratto di viaggio;

2) il diritto di essere rimborsati dei fondi depositati, e rimpatriati, in caso di fallimento dell’operatore turistico;

3) l’assicurazione che l’operatore turistico sia responsabile dell’esecuzione di tutti i servizi inclusi nel pacchetto di viaggio offerto.

L’avvento e l’uso sempre più crescente di internet nelle transazioni commerciali ha però reso più complicata ed incerta l’applicazione della direttiva 90/314/CEE in quanto i consumatori, che sempre più spesso prenotano online pacchetti turistici personalizzati, non sono più sicuri se, a seguito dell’acquisto delle varie combinazioni di servizi di viaggio facenti parte degli stessi, saranno o meno tutelati dalla normativa vigente.

Le innovazioni introdotte dalla direttiva

Con l’intento di eliminare tali inconvenienti e dare ulteriore impulso al settore del turismo, la direttiva adegua il corpus di diritti istituiti con la direttiva 90/314/CEE all’era digitale per il tramite di una serie di interventi di ammodernamento che perseguono il triplice obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno, incrementare il livello di protezione dei consumatori e stabilire parità di condizioni tra i professionisti operanti nel settore del turismo.

I pacchetti turistici personalizzati

Il primo intervento di adeguamento operato dalla direttiva è quello di estendere i diritti riconosciuti dalla direttiva 90/314/CEE ai pacchetti turistici  personalizzati, i cui differenti servizi siano scelti ed assemblati dal consumatore–viaggiatore.

Obblighi e responsabilità dell’organizzatore

L’organizzatore di un qualsiasi tipo di pacchetto turistico, sia esso tradizionale oppure personalizzato, ha l’obbligo giuridico di comunicare in modo chiaro, comprensibile e ben visibile al viaggiatore, prima che questo sia vincolato da un contratto o da un’offerta corrispondente, le informazioni precontrattuali relative a:

1) il prezzo del pacchetto turistico, i potenziali costi aggiuntivi e l’impossibilità che tali prezzi vengano ridotti o maggiorati, tranne se il contratto non contenga un’espressa riserva in merito.

La direttiva statuisce che, qualora l’organizzatore richieda una maggiorazione del prezzo del pacchetto turistico superiore all’8% rispetto a quello concordato, il viaggiatore ha il diritto di poter cancellare la vacanza prenotata senza il pagamento di alcuna penalità, se la disdetta viene comunicata entro un termine ragionevole previsto, oppure di accettare un’offerta alternativa di viaggio di uguale valore rispetto a quella inizialmente pattuita;

2) il diritto del viaggiatore di poter cancellare gratuitamente, prima della partenza, la vacanza prenotata, qualora nei paesi di destinazione si siano verificate circostanze eccezionali e inevitabili (quali per esempio disastri naturali, conflitti di guerra o altre situazioni serie), oppure dietro il pagamento di un indennizzo ragionevole per qualsiasi altra ragione;

3) l’assistenza garantita al viaggiatore che si trovi in situazioni di difficoltà durante il viaggio, informandolo dei servizi sanitari, delle autorità locali e dell’assistenza consolare disponibile, e aiutandolo ad effettuare comunicazioni a distanza e a procurarsi servizi turistici alternativi;

4) l’estensione delle garanzie di risarcimento delle somme anticipate e, se è incluso il trasporto passeggeri, di rimpatrio, già previste dalla direttiva 90/314/CEE per il fallimento dell’organizzatore di un pacchetto turistico, ai servizi turistici collegati, qualora il venditore oppure uno qualunque dei fornitori di tali servizi risulti essere insolvente.

Misure a tutela degli operatori

A complemento degli interventi a favore dei viaggiatori, la direttiva introduce una serie di disposizioni a tutela dei professionisti operanti nel settore del turismo, affinché venga garantita la parità di condizioni in tale mercato.

A tal fine, affinché un operatore turistico non incorra in ostacoli che rendano meno appetibile la prestazione di servizi turistici in altri Stati membri, la direttiva riduce la frammentazione giuridica, tramite l’adozione di regole che si applichino in modo uniforme all’interno dell’UE e che rafforzino il riconoscimento reciproco delle misure di protezione a favore dei turisti in caso d’insolvenza.

Per abbattere i costi in cui i professionisti incorrono per conformarsi alla normativa dell’UE, la direttiva, da un lato, statuisce che i viaggi di lavoro organizzati da compagnie specializzate non rientrino più nel suo ambito di applicazione, mentre dall’altro, non contempla più alcune disposizioni della direttiva 90/314/CEE che ormai sono divenute obsolete, come l’obbligo d’informazione per gli opuscoli e/o di ristampa delle brochure.

Recepimento della direttiva negli ordinamenti nazionali

A far data dalla pubblicazione del testo della direttiva nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dell’11 dicembre 2015, gli Stati Membri hanno a disposizione due anni per implementare le nuove regole, mentre gli organizzatori di pacchetti turistici godranno di ulteriori sei mesi per conformarsi ai nuovi obblighi.

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Il Regolamento sui nuovi alimenti

Il Regolamento sui nuovi alimenti

Il 25 novembre 2015 l’Unione europea (“UE”) ha adottato il Regolamento (UE) n. 2015/2283 relativo ai nuovi alimenti (“regolamento” o “nuovo regolamento”), le cui disposizioni saranno applicabili a far data dal 1° gennaio 2018.

Il nuovo regolamento persegue l’obiettivo di migliorare le condizioni di accesso sul mercato dell’UE dei prodotti alimentari nuovi ed innovativi, garantendo al contempo un elevato livello di sicurezza alimentare, la tutela della salute pubblica e del benessere dei consumatori, oltreché il corretto funzionamento del mercato interno.

Alla luce degli ultimi sviluppi del diritto UE, dell’evoluzione dei progressi tecnologici e dei pareri scientifici, il regolamento chiarisce la definizione di “nuovo alimento”, semplifica la procedura per l’autorizzazione all’immissione nell’UE di nuovi prodotti alimentari, e introduce disposizioni a tutela delle nuove prove o dei nuovi dati scientifici acquisiti dal richiedente a supporto della propria domanda di autorizzazione.

Definizione di “nuovo alimento”

Secondo le nuove disposizioni introdotte dal regolamento, un alimento potrà essere considerato “nuovo” qualora non sia stato consumato in misura significativa nell’UE prima del maggio 1997 (i.e. data in cui la prima normativa sui nuovi prodotti alimentari è entrata in vigore) e sia innovativo, oppure derivato dall’applicazione di nuovi processi di produzione e tecnologie, oppure sia stato tradizionalmente consumato al di fuori dell’UE. La nuova normativa precisa che anche gli animali interi, e quindi gli insetti interi, se non usati in misura significativa per il consumo umano nell’UE prima del maggio 1997 rientrano nella definizione di nuovi prodotti alimentari.

Ricordiamo che tra i nuovi prodotti alimentari recentemente approvati figurano l’olio ottenuto da Buglossoides arvensis, la proteina di semi di colza e l’olio di semi di coriandolo. I nuovi prodotti alimentari autorizzati comprendono prodotti tradizionalmente consumati in paesi extraeuropei, come i semi di chia (ricchi di acidi grassi omega-3), e alimenti ottenuti utilizzando le più recenti innovazioni tecnologiche, come i prodotti lattieri trattati termicamente fermentati con Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964). Altri esempi includono il “salatrim”, un grasso a valore calorico ridotto, un olio ad alto tenore di DHA derivato dalle microalghe e un succo di frutta prodotto ad alta pressione (esempio di alimento derivato da nuovi processi di produzione).

La procedura per l’autorizzazione al commercio di un “nuovo” alimento

Il regolamento rende più snella e veloce la procedura per autorizzare l’immissione sul mercato UE di un nuovo alimento. Nel contesto di tale procedura, all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (“EFSA”) spetterà, qualora richiesto, il compito di effettuare le valutazioni scientifiche necessarie per valutare i rischi derivanti dai nuovi prodotti alimentari.

L’approvazione per l’immissione nell’UE di nuovi prodotti alimentari verrà concessa solo se, a seguito di un’attenta valutazione scientifica, sarà dimostrato che questi non arrecano rischi alla sanità pubblica, il loro utilizzo non è svantaggioso dal punto di vista nutrizionale nel momento in cui questi sono destinati a sostituire un prodotto alimentare simile e non sono fuorvianti per il consumatore.

Al fine di informare correttamente il consumatore, il nuovo regolamento dispone inoltre che sull’etichetta dei nuovi prodotti alimentari possano essere applicati ulteriori requisiti specifici, come per esempio la descrizione dell’alimento, la sua origine, la sua composizione o le sue condizioni d’uso al fine di garantire che i consumatori siano a sufficienza informati sulla natura e sulla sicurezza del nuovo alimento, in particolar modo per quanto concerne i gruppi vulnerabili della popolazione.

Inoltre, è previsto l’utilizzo di una differente procedura per l’autorizzazione degli alimenti tradizionali provenienti da paesi extraeuropei, che sono qualificabili come nuovi prodotti alimentari nell’UE, in modo tale da agevolarne gli scambi.

Poiché il nuovo regolamento armonizza e centralizza a livello europeo la procedura per l’autorizzazione dei nuovi prodotti alimentari, gli Stati membri non avranno più il diritto di approvare o vietare nuovi prodotti alimentari in maniera indipendente una volta che questi saranno stati autorizzati per la commercializzazione nell’UE. Ad ogni modo, uno Stato membro potrà decidere di sospendere o limitare in maniera provvisoria l’immissione sul proprio territorio e l’uso di qualsiasi nuovo prodotto alimentare qualora ritenga che questo possa costituire un pericolo per la salute in forza delle disposizioni di salvaguardia della legislazione alimentare generale. Qualora si verifichi tale circostanza le autorità degli Stati membri dovranno informare la Commissione della misura di protezione adottata, la cui compatibilità con il diritto UE verrà valutata nell’ambito di un’apposita indagine. Nel caso in cui dovesse risultare che un nuovo prodotto alimentare è rischioso per i consumatori, la Commissione potrà immediatamente sospenderne l’autorizzazione alla commercializzazione nell’UE.

Disposizioni in materia di protezione dei dati

Le disposizioni in materia di protezione dei dati contribuiranno a proteggere gli interessi delle aziende che producono nuovi prodotti innovativi, e dovrebbero contribuire a promuovere l’innovazione nel settore dei prodotti alimentari.

In forza di tali disposizioni, le prove scientifiche di recente pubblicazione e i dati che sono protetti da proprietà industriale non potranno essere riutilizzati a beneficio di un’altra domanda di autorizzazione per un periodo di 5 anni a seguito dell’approvazione di un nuovo prodotto alimentare, purché vengano rispettate determinate condizioni.

Misure transitorie

Il regolamento dispone che le domande di autorizzazione la cui fase di valutazione da parte degli Stati membri non sia stata ancora ultimata al momento della sua applicazione, saranno disciplinate dallo stesso, con la conseguenza che spetterà alla Commissione il compito di completare tale valutazione.

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Dbj Awards – The Innovation Day

Dbj Awards – The Innovation Day
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Dbj Awards – The Innovation Day è la giornata in cui premieremo le startup e progetti d’impresa nei settori food e turismo.

I finalisti presenteranno i propri progetti a una giuria composta da Pietro Ferraris, Presidente dell’Associazione Startup Turismo e mobile business developerdi Lastminute.com group, Fabio Fraticelli, Ricercatore presso Università Politecnica delle Marche, Francisco Garcia, CEO di Chiarezza.it, Massimiliano Gazzo, Partner dello Studio De Berti Jacchia Franchini Forlani, Marco Porcaro, CEO di Cortilia, Tommaso Vincenzetti, Strategy e Development Advisor di Copernico.

A seguire, istituzioni, imprenditori, finanziatori, società leader e riconosciuti esperti del settore si confronteranno durante una tavola rotonda sul tema: “Innovare Sistemi e Modelli di Business Tradizionali nei Settori Food e Turismo”.

PROGRAMMA

10.00 – Registrazione partecipanti
10.30 – Apertura dei lavori
10.35 – Presentazione candidati start up e progetti d’impresa alla Giuria
11.15 – Coffee break
11.30 – Presentazione osservatorio DBJ Watch e Ricerca “Food& Tourism: è tempo di innovare”
12.00 – Tavola rotonda “Innovare Sistemi e Modelli di Business Tradizionali nei Settori Food e Turismo”

SERVAIR SOLUTION – Jerome Felici
ALIDAYS – Davide Catania
CREA Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’economia Agraria – Serena Tarangioli
UVET – Mario Mazzei

12.45 – Premiazione
13.00 – Light lunch

Accrediti entro il 2 febbraio – via email eventi@dejalex.com o chiamando il n.  02/725541

 

Iscrivetevi, mancano pochi giorni!

Ricordiamo a chi ha avviato una start up o un progetto di impresa che è ancora possibile inviare la propria candidatura per partecipare ai DBJAwards che si terranno il prossimo 5 febbraio presso la sede di Copernico in via Copernico n. 38

Tutte le informazioni qui:

DBJ AWARDS CARTOLINA

 

Agevolazioni fiscali per start-up innovative e incubatori certificati

Agevolazioni fiscali per start-up innovative e incubatori certificati

Articolo 25 e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 – Agevolazioni fiscali in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati

Tutti i dettagli nel nostro approfondimento : Circolare n. 16E dell’11062014