L’UE adotta un nuovo regolamento sui controlli ufficiali per garantire maggiore sicurezza nel settore agroalimentare

Il 15 marzo 2017, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il nuovo “regolamento sui controlli ufficiali” (regolamento relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio). Il nuovo regolamento rafforzerà e potenzierà il sistema dei controlli UE per farlo divenire un riferimento internazionale tra le normative integrate che coprono l’intera catena agroalimentare. Grazie all’armonizzazione delle norme comunitarie, il regolamento mira a prevenire, eliminare o ridurre il rischio per gli esseri umani, gli animali e le piante lungo la catena agroalimentare. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro saranno responsabili per l’espletamento dei controlli ufficiali atti a verificare il rispetto di tali norme.

I controlli previsti dal regolamento consistono in verifiche eseguite dai paesi dell’Unione Europea per accertarsi che le imprese rispettino le regole della catena agroalimentare. Queste regole spaziano dalla sicurezza alla qualità degli alimenti e dei mangimi, alla salute delle piante fino alla salute e al benessere degli animali. Il nuovo regolamento sui controlli ufficiali, proposto dalla Commissione nel 2013, estende la tutela introdotta dal regolamento (UE) n. 882/2004 ridefinendo le regole di controllo nella catena agroalimentare con un approccio basato sul rischio. In particolare, il nuovo regolamento comprenderà norme relative ai prodotti di derivazione animale e alla salute delle piante e consentirà alla Commissione di adeguare i requisiti di controllo alle specifiche esigenze di applicazione di ogni settore.

Ai sensi del nuovo regolamento sui controlli ufficiali, una serie di norme comuni si applicherà ai controlli di frontiera effettuati sugli animali, sui prodotti di origine animale, sulle piante e sulle altre merci che possono costituire un rischio per la salute, la sicurezza, il benessere degli animali o, in alcuni casi, dell’ambiente e che devono essere incanalate attraverso il Border Control Posts (BCPs).

Anche gli acquisti di prodotti alimentari via internet saranno oggetto di questa regolamentazione e dei controlli da essa previsti.

Gli Stati membri saranno tenuti a collaborare per lo scambio di informazioni tra le proprie autorità di controllo e tra le altre autorità responsabili di perseguire i casi di violazione della normativa.

Il nuovo regolamento sui controlli ufficiali entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea. Le regole saranno introdotte gradualmente per concedere agli Stati membri e alle imprese dell’UE il tempo di adattarsi.

Più informazioni sono disponibili al seguente link.

 

Giovanna Bagnardi

Ogm: secondo l’Avvocato Generale gli Stati membri possono adottare misure di emergenza solo in casi di rischio grave e manifesto per la salute e per l’ambiente

In data 30 marzo 2017 sono state proposte dall’Avvocato Generale Bobek le conclusioni relative alla causa C-111/16, Fidenato e a., nelle quali si suggerisce alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di stabilire che gli Stati membri possono adottare misure di emergenza riguardanti alimenti e mangimi geneticamente modificati solo qualora siano in grado di dimostrare, oltre all’urgenza, anche l’esistenza di una situazione di rischio manifesto e grave per la salute umana, per la salute degli animali e per l’ambiente.

La vicenda trae origine dalla coltivazione, da parte del sig. Fidenato e altri, di mais geneticamente modificato (mais MON 810) in violazione di un decreto interministeriale del 2013 che ne ne vieta la coltivazione sul territorio italiano. Il decreto in parola era stato adottato come misura d’emergenza ai sensi dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, nonostante non vi fossero prove scientifiche a supporto delle misure di emergenza emesse in grado di invalidare le precedenti conclusioni sulla sicurezza del mais MON 810 emesse dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Il Tribunale di Udine aveva pertanto chiesto alla Corte di Giustizia, in particolare, se fosse possibile adottare misure di emergenza sulla base del principio di precauzione.

Secondo l’Avvocato Generale, l’articolo 34 del regolamento n. 1829/2003 costituisce un’espressione concreta del principio di precauzione nello specifico contesto degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati in una situazione di urgenza. Questo principio è sancito dal regolamento n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, in particolare, l’articolo 7 consente agli Stati membri di adottare misure di emergenza al fine di scongiurare rischi per la salute umana che non sono stati ancora pienamente identificati o compresi in ragione di una situazione di incertezza sul piano scientifico.

Tuttavia, l’Avvocato Generale Bobek ritiene che tale principio generale non modifichi le condizioni chiaramente fissate dal più specifico articolo 34 in quanto:

  • il principio di legalità, che assume rilievo ancora maggiore quando gli Stati membri infliggono sanzioni penali come nel caso in esame, esige che le autorità pubbliche agiscano esclusivamente entro i limiti di quanto disposto per legge;
  • un regolamento deve essere interpretato e applicato in maniera uniforme in tutti gli Stati membri;
  • il principio di precauzione e l’articolo 34 operano in contesti diversi, visto che l’articolo 34, a differenza del principio di precauzione, si riferisce specificamente ai prodotti geneticamente modificati che sono già stati oggetto di una valutazione scientifica completa prima di essere immessi in commercio.

La conclusione dell’Avvocato Generale non cambia neanche alla luce della nuova direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio, in base alla quale la Commissione aveva vietato il mais MON 810 in 19 Stati membri, tra cui l’Italia. Secondo l’Avvocato Generale, infatti, tale direttiva è entrata in vigore dopo il decreto italiano e riguarda ambiti diversi.

 

Giovanna Bagnardi