Mais e cotone Ogm, il Parlamento Ue si oppone all’importazione

In data 17 Maggio 2017, il Parlamento Europeo riunito a Strasburgo per i lavori d’aula ha detto “no” all’importazione di mais geneticamente modificati e di cotone resistenti agli erbicidi, già autorizzati dalla Commissione Europea.

I prodotti interessati erano stati autorizzati dalla Commissione europea sulla base dei pareri espressi dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). L’organismo con sede a Parma, il 26 agosto 2016 si è espresso a favore del mais. Invece, ricerche indipendenti sollevano preoccupazioni in merito ai rischi dell’ingrediente attivo della 2,4-D, che potrebbe contenere impurità di diossine e furani altamente tossici che sono cancerogeni per l’uomo. Ancora una volta sugli Ogm Commissione e Parlamento Europo vanno ciascuno per la propria strada. Già nel 2015 la Commissione ha risolto il problema degli Ogm lasciando agli Stati membri facoltà di decidere se autorizzare o meno la presenza di Organismi geneticamente modificati su suolo e sui mercati nazionali anche se approvati a livello comunitario.

La risoluzione è stata approvata con 435 voti favorevoli, 216 contrari e 34 astensioni. La richiesta di autorizzazione al commercio dei prodotti contenenti mais DAS-40278-9 è stata presentata da Dow AgroSciences Europe, partner affidabile per gli agricoltori in tutto il mondo grazie a programmi di ricerca e sviluppo di livello mondiale circa soluzioni efficaci di protezione delle colture e sementi

Attualmente, le aziende che vogliono commercializzare prodotti transgenici in Europa devono presentare domanda in primo luogo all’Autorità competente di uno Stato membro. Questa viene poi trasmessa all’EFSA, che è responsabile della valutazione scientifica del rischio sia ambientale sia per la salute umana e animale. La valutazione del rischio è effettuata in stretta collaborazione con gli organismi scientifici degli Stati membri.

I deputati hanno pertanto invitato la Commissione a presentare una nuova proposta.

 

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Giovanna Bagnardi e Davide Scavuzzo

Ogm: secondo l’Avvocato Generale gli Stati membri possono adottare misure di emergenza solo in casi di rischio grave e manifesto per la salute e per l’ambiente

In data 30 marzo 2017 sono state proposte dall’Avvocato Generale Bobek le conclusioni relative alla causa C-111/16, Fidenato e a., nelle quali si suggerisce alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di stabilire che gli Stati membri possono adottare misure di emergenza riguardanti alimenti e mangimi geneticamente modificati solo qualora siano in grado di dimostrare, oltre all’urgenza, anche l’esistenza di una situazione di rischio manifesto e grave per la salute umana, per la salute degli animali e per l’ambiente.

La vicenda trae origine dalla coltivazione, da parte del sig. Fidenato e altri, di mais geneticamente modificato (mais MON 810) in violazione di un decreto interministeriale del 2013 che ne ne vieta la coltivazione sul territorio italiano. Il decreto in parola era stato adottato come misura d’emergenza ai sensi dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, nonostante non vi fossero prove scientifiche a supporto delle misure di emergenza emesse in grado di invalidare le precedenti conclusioni sulla sicurezza del mais MON 810 emesse dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Il Tribunale di Udine aveva pertanto chiesto alla Corte di Giustizia, in particolare, se fosse possibile adottare misure di emergenza sulla base del principio di precauzione.

Secondo l’Avvocato Generale, l’articolo 34 del regolamento n. 1829/2003 costituisce un’espressione concreta del principio di precauzione nello specifico contesto degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati in una situazione di urgenza. Questo principio è sancito dal regolamento n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, in particolare, l’articolo 7 consente agli Stati membri di adottare misure di emergenza al fine di scongiurare rischi per la salute umana che non sono stati ancora pienamente identificati o compresi in ragione di una situazione di incertezza sul piano scientifico.

Tuttavia, l’Avvocato Generale Bobek ritiene che tale principio generale non modifichi le condizioni chiaramente fissate dal più specifico articolo 34 in quanto:

  • il principio di legalità, che assume rilievo ancora maggiore quando gli Stati membri infliggono sanzioni penali come nel caso in esame, esige che le autorità pubbliche agiscano esclusivamente entro i limiti di quanto disposto per legge;
  • un regolamento deve essere interpretato e applicato in maniera uniforme in tutti gli Stati membri;
  • il principio di precauzione e l’articolo 34 operano in contesti diversi, visto che l’articolo 34, a differenza del principio di precauzione, si riferisce specificamente ai prodotti geneticamente modificati che sono già stati oggetto di una valutazione scientifica completa prima di essere immessi in commercio.

La conclusione dell’Avvocato Generale non cambia neanche alla luce della nuova direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio, in base alla quale la Commissione aveva vietato il mais MON 810 in 19 Stati membri, tra cui l’Italia. Secondo l’Avvocato Generale, infatti, tale direttiva è entrata in vigore dopo il decreto italiano e riguarda ambiti diversi.

 

Giovanna Bagnardi