Startup verso quota 9mila

È online la 15a edizione del rapporto trimestrale sui trend demografici e le performance economiche delle startup innovative italiane, che presenta dati aggiornati al 31 marzo 2018.

Per la prima volta, le startup innovative vengono raffrontate a una popolazione con caratteristiche analoghe sul piano anagrafico e dimensionale, vale a dire le altre società di capitali costituite da meno di 5 anni e con un fatturato inferiore ai 5 milioni di euro – due dei requisiti propri della definizione di startup innovativa di cui al d.l. 179/2012.

Questa evoluzione consente al lettore di mettere a fuoco con maggiore nitidezza le caratteristiche distintive del fenomeno. Spiccano alcuni dati:

  • La popolazione complessiva delle startup innovative si avvia verso le 9mila unità (8.897), in aumento di 506 unità rispetto a fine 2017. Anche i valori riguardanti la forza lavoro, con particolare riguardo alla componente dei soci (+5,6%), e il capitale sottoscritto (+18%) risultano in forte crescita.
  • La loro incidenza sul totale delle nuove società di capitali varia significativamente a seconda del settore. Ad esempio, è startup innovativa il 7,4% delle nuove imprese del comparto dei servizi. Ma scomponendo quest’ultimo sulla base della codificazione Ateco, l’incidenza aumenta notevolmente nei settori dello sviluppo di software (32,2%) e, soprattutto, della ricerca e sviluppo (65,6%).
  • Caratteristica che distingue marcatamente le startup innovative dalle altre nuove imprese è l’elevata propensione all’investimento: il rapporto tra immobilizzazioni e attivo patrimoniale è pari al 27,7%, più di sei volte maggiore rispetto al valore registrato dalle altre società di recente costituzione (4,3%).
  • La Lombardia si conferma la regione capofila per numero di startup innovative, superando quota duemila: 2.132, pari al 24% del totale nazionale. Seguono il Lazio, con 911 (10,2%), che per la prima volta supera l’Emilia-Romagna, ferma a 884 (9,9%). Al quarto posto rimane il Veneto con 822 (9,2%), seguito dalla Campania, prima regione del Mezzogiorno con 658 (7,4%).
  • Rispetto alle altre nuove società di capitali, le startup innovative sono tendenzialmente più giovani: gli under-35 compaiono in quasi una startup su due (44,4%), contro il 34,5% fatto registrare dalle altre neo-imprese.

 

Il rapporto, realizzato congiuntamente da Ministero (DG per la Politica Industriale) e InfoCamere, la società informatica del sistema camerale, in collaborazione con Unioncamere, contiene numerose altre informazioni sulla distribuzione geografica e settoriale delle startup, sull’occupazione da esse creata, nonché i principali dati di bilancio riferiti all’esercizio 2016.

Primo trimestre 2018 – Cruscotto di indicatori statistici sulle startup innovative

 

Fonte: Ministero dello sviluppo economico

Start up innovative: Cancellazione per decorrenza del termine di applicabilità delle disposizioni normative in materia di start-up

Start up innovative: Cancellazione per decorrenza del termine di applicabilità delle disposizioni normative in materia di start-up

Con il parere del 21 marzo 2016 (prot. n. 79330) il MISE ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese, delle start-up innovative (o degli incubatori) per le quali sono decorsi i termini di legge.

La questione sottoposta al Ministero dalla Camera di commercio di Taranto non era di poco conto. Si trattava, infatti, di chiarire se, ai fini della cancellazione dalla sezione speciale cui sono iscritte le start-up (e gli incubatori), sia sufficiente un provvedimento “autonomo” del Conservatore ovvero se sia necessario avviare un “procedimento” in contraddittorio con le imprese interessate.

Il Ministero precisa anzitutto che nel primo caso la comunicazione del decorso del termine per l’iscrizione nella sezione speciale start-up risulterebbe comunque già trasmessa dal Ministero stesso, mentre, nel secondo caso, si darebbe vita ad una complessa procedura in cui l’ufficio, avuto conoscenza della scadenza dei termine di applicabilità delle disposizioni normative in materia di startup, sarebbe tenuto ad: a) informare tramite PEC la start-up (o incubatore) dell’avvio del procedimento, consentendo di controdedurre entro un termine non superiore a dieci giorni; b) successivamente, procedere a trasmettere l’intera documentazione al giudice del registro per la valutazione della sussistenza dei requisiti normativi ai fini della cancellazione dell’impresa dalla sezione speciale.

Ad avviso del Ministero, inoltre, le comunicazioni sulla decadenza non sono “periodiche”, ma rispondono a un calendario previsto per legge e richiamato dalla Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 16/E, che fissa al 18 dicembre 2016 la cancellazione delle startup costituite tra il 20 ottobre 2010 e il 18 dicembre 2012 ed aveva fissato al 18 dicembre 2015 la cancellazione delle start-up costituite nel periodo intercorrente dal 20 ottobre 2009 e al 19 ottobre 2010

Per queste ragioni il MISE ha ritenuto opportuno che gli uffici procedano autonomamente alla cancellazione dalla sezione speciale, sebbene previa “notifica di cortesia” all’impresa da effettuarsi tramite PEC.

Naturalmente, aggiunge il Ministero, ciò non limita in alcun modo la possibilità per le imprese che abbiano interesse e requisiti di legge a richiedere ed ottenere l’iscrizione nella sezione speciale PMI innovative.

Il Parere del MISE è disponibile al seguente LINK.

© 2016 Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani

Start up innovative: Nuove modalità di redazione degli atti costitutivi di SRL

Start up innovative: Nuove modalità di redazione degli atti costitutivi di SRL

Nell’ambito dei progetti del governo tesi a facilitare la nascita delle startup innovative si inserisce a pieno titolo il decreto del 17 febbraio 2016 che introduce, in deroga alle ordinarie prescrizioni di legge (art. 2463 cc), la possibilità di costituire una startup innovativa mediante un modello conforme a quello standard tipizzato con firma digitale.

Ferma restando la possibilità di costituire la società nei modi ordinari (atto pubblico), il decreto prevede che l’atto costitutivo e lo statuto della società siano redatti in modalità elettronica e firmati digitalmente secondo gli standard prescritti dal codice dell’amministrazione digitale (DLgs  7  marzo  2005,  n.  82).

Gli atti potranno essere redatti direttamente dai soci della startup oppure avvalendosi dell’Ufficio del Registro delle imprese che autenticherà le sottoscrizioni e procederà in tempo reale all’iscrizione, permettendo la nascita della società contestualmente all’apposizione dell’ultima firma.

Ciò, a ben vedere, dovrebbe consentire uno snellimento delle formalità legate non solo alla costituzione ma anche alle successive eventuali modifiche dei predetti atti relativi alle società che decideranno di avvalersi di tale procedura.

Sotto un profilo squisitamente procedurale, invece, viene prevista una prima fase in cui le neo-società aderenti al nuovo sistema di redazione e modifica degli atti in parola in formato digitale verranno iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese prima di migrare nella sezione speciale riservata alle start up innovative.

Con successivo decreto direttoriale sarà approvato il modello informatico e la modulistica per la trasmissione e iscrizione al Registro delle imprese, direttamente compilabile online. Frattanto, è stato reso disponibile al seguente LINK un modello uniforme dell’atto costitutivo/statuto per start-up innovative in forma di s.r.l.

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