Start up innovative: Modalità di costituzione delle società a responsabilità limitata

È percorribile facoltativamente e in via alternativa, rispetto a quanto ordinariamente previsto dal codice civile, la modalità di costituzione delle start-up innovative sotto forma di società a responsabilità limitata, pertanto, a seconda dei casi, gli uffici potranno continuare a iscrivere in sezione ordinaria e speciale start-up costituite nella forma di s.r.l. con atto pubblico. Sono queste alcune delle indicazioni pervenute dal Ministero dello Sviluppo Economico (“MISE”) con circolare 3691/C del 1 luglio 2016 e finalizzate ad illustrare la disciplina attuativa contenuta nel Decreto ministeriale 17 febbraio 2016 (“DM”) e nel decreto direttoriale 1 luglio 2016 “DR”).

Viene chiarito, anzitutto, che la scelta di concentrare la regolamentazione sul tipo societario della s.r.l. è essenzialmente dovuta a due ragioni: in primo luogo la rilevanza numerica delle start-up iscritte in sezione speciale e costituite in forma di s.r.l. (che rappresentano ad oggi oltre l’80% del numero complessivo delle start-up); in secondo luogo, si è tenuto conto del regime particolarmente favorevole, che il legislatore ha riservato alle start-up s.r.l. (e.g, la disciplina relativa alle diverse categorie di quote, all’equity crowdfunding, etc.).

Va detto poi che già nei primi mesi di quest’anno, al fine di dare concreta attuazione alle norme agevolative previste per la costituzione di tali tipologie d’imprese, il Ministero aveva elaborato un modello standard di atto costitutivo e statuto di s.r.l. secondo la procedura derogatoria delle norme codicistiche. Nello specifico, in adesione alla delega normativa, veniva regolato esclusivamente il modello standard alternativo, rimanendo disciplinato dal codice civile, dalla legge 89 del 1913 (cd legge notarile) e dalle altre norme di sistema, l’ordinaria costituzione tramite atto pubblico.

È importante ricordare che a partire dal 20 luglio 2016 per costituire una startup innovativa in forma di S.R.L., in alternativa all’atto pubblico, è possibile utilizzare il modello standard tipizzato sottoscritto con firma digitale dai contraenti. Il modello standard tipizzato può essere redatto attraverso software disponibili sul mercato, oppure con il servizio “base” Atti Startup realizzato da InfoCamere (http://startup.registroimprese.it/startup/index.html). Il servizio consente di predisporre per via telematica un atto costitutivo startup in forma di S.R.L. in modo semplice e guidato, secondo i dettami della normativa vigente.

Il MISE precisa che con il DM sono state anche delineate le modalità di deposito e conseguente iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese; si tratta di regole formali a cui i depositanti e gli uffici dovranno attenersi ai fini dell’espletamento della formalità che, lo si ricorda, ha efficacia costitutiva.

In particolare, si richiede la sottoscrizione elettronica a norma del codice dell’amministrazione digitale (“CAD”), da parte di ciascun contraente (o da parte dell’unico sottoscrittore, nel caso di s.r.l. unipersonale) da apporre sul documento elettronico, senza possibilità di prevedere modalità di sottoscrizione alternative, soprattutto al fine di consentire le necessarie e corrette verifiche degli uffici (ai sensi della direttiva del 16 settembre 2009, n. 2009/101/CE e delle norme antiriciclaggio).

In pratica, l’onere formale degli atti costitutivi risulterà assolto quando riporterà l’impronta digitale di ciascuno dei (o del) sottoscrittori, e quando esso accede a un documento informatico, nel rispetto del CAD. Ne consegue che non assolve tale onere il documento nato su supporto analogico, sottoscritto autografamente dai contraenti e poi successivamente scansionato e trasmesso (anche se sullabasedelle specifiche tecniche di cui al DR) all’ufficio del registro delle imprese (cfr. nota alla Camera di commercio di Padova del 7/12/2015, prot. 265996).

Sempre ai fini del rispetto dell’onere formale, la circolare chiarisce che il DM richiede anche che, ai fini del rispetto del principio della consensualità (di cui all’articolo 1325 cc), in caso di atto plurilaterale, tutte le sottoscrizioni debbano essere apposte entro 10gg.

Con riguardo alle verifiche che gli uffici dovranno porre in essere ai fini dell’iscrizione in sezione ordinaria (iscrizione propedeutica a quella in sezione speciale), il MISE specifica che essi alternativamente eseguiranno dei controlli preventivi giurisdizionali, amministrativi o in assenza di entrambi dell’atto pubblico. Più in dettaglio, stante l’efficacia costitutiva della formalità in parola, l’ufficio del registro delle imprese, all’atto dell’iscrizione in sezione ordinaria della s.r.l. start-up costituita sulla base del modello standard sottoscritto a norma del CAD, potrà porre in essere quattro tipi di controllo: di mera legalità formale, di legalità formaleallargatanelrispetto della regolamentazione UE, di legalità formale dedicata, di verifica antiriciclaggio. A titolo esemplificativo, l’ufficio ricevente dovrà verificare che, al di là della pertinenza nell’oggettosocialedelconcettodiproduzione,sviluppoe commercializzazione di un bene o un servizio innovativo, esso sia lecito, possibile, determinato o almeno determinabile. In ogni caso, precisa la circolare, l’ufficio è chiamato anche a verificare la capacità giuridica e di agire del o dei costituenti; la condizione patrimoniale dei sottoscrittori; che in caso di conferimenti in natura sia rispettato il disposto dell’articolo 2343 del codice civile, come richiamato dall’articolo 2463 del codice civile; la capacità giuridica del o dei comparenti,daverificarsi soprattutto con riferimento all’eventuale presenza di pene accessorie a condanne penali di natura interdittiva o inabilitativa specifica. Si tratta, in pratica, di verifiche che nella maggior parte dei casi gli uffici effettuano ordinariamente al momento dell’iscrizione.

Fermo quanto già descritto l’ufficio avrà anche cura di verificare quanto segue: con riferimento a cittadini comunitari ed extracomunitari non a conoscenza della lingua italiana (fermo restando il criterio del bilinguismo nelle aree geografiche individuate dalle rispettive norme), che il testo sia in duplice lingua, che la conformità della traduzione sia asseverata , che il cittadino non a conoscenza della lingua sia assistito da traduttore o interprete di propria fiducia, che sottoscriverà digitalmente l’atto, indicando la propria qualità;

Attengono invece a verifiche finora non praticate dagli uffici quelle previste dalla disciplina antiriciclaggio la quale, tuttavia, non può certo essere disattesa nel caso in cui vengano costituite start-up ai sensi della procedura di cui si discute. Sul punto il MISE specificamente chiarisce che, sebbene tali uffici non siano inclusi nell’alveo di figure istituzionali chiamate a compiere verifiche del genere, ai fini di garantirne il compimento si ritiene di poter equiparare codesti uffici ai professionisti individuati dal legislatore della normativa antiriciclaggio.

Da ciò consegue che agli uffici, inter alia, spetterà il compito di adeguata verifica del titolare effettivo nonché di segnalare eventuali operazioni sospette, da individuarsi secondo i criteri e gli indicatori dettati dalla normativa in materia. Nella circolare in parola, viene anche precisato che laddove la sottoscrizione dell’atto costitutivo avvenga non all’interno dell’ufficio, ma in via remota e ove l’ufficio non possa provvedere all’identificazione de visu del o deicontraenti,sarà consentito a talune condizioni, l’utilizzo del dispositivo di firma digitale.

Naturalmente, le verifiche da parte degli uffici in materia antiriciclaggio, sono perviste nelle sole ipotesi di atto costitutivo non autenticato dal notaio o dall’ufficio assistenza qualificata alle imprese (“AQI“) presso le Camere di commercio. Poiché, diversamente, su tali soggetti incomberebbero tutti gli adempimenti antiriciclaggio.

La circolare del MISE evidenzia inoltre i possibili esiti della mancata iscrizione in sezione speciale della start-up, distinguendo due fattispecie completamente differenti. Nella pima si è in presenza di non iscrizione genetica nella sezione speciale e conseguente non iscrizione anche nella sezione ordinaria, nel qual caso saranno esperibili gli ordinari rimedi. Diverso è il caso in cui la cancellazione successiva dalla sezione speciale, in tale ipotesi infatti è consentito il mantenimento dell’iscrizione in sezione ordinaria.

Qualora invece le parti contraenti si avvalgano dell’autentica prestata dall’ufficio AQI, dovendo gli uffici camerali svolgere tutti gli accertamenti riconnessi all’autentica, la verifica del medesimo ne consente l’immediata iscrizione in sezione ordinaria e speciale e l’eventuale immediato avvio dell’attività. In queste ipotesi dovendosi procedere alla autenticazione delle sottoscrizioni digitali dei contraenti de visu, il Conservatore o la persona da esso delegata, dovrà verificare direttamente (e non per tabulas) il consenso dei contraenti stessi, che costituisce l’elemento fondamentale della “non contrarietà all’ordinamento giuridico”.

Start up innovative: Nuove modalità di redazione degli atti costitutivi di SRL

Start up innovative: Nuove modalità di redazione degli atti costitutivi di SRL

Nell’ambito dei progetti del governo tesi a facilitare la nascita delle startup innovative si inserisce a pieno titolo il decreto del 17 febbraio 2016 che introduce, in deroga alle ordinarie prescrizioni di legge (art. 2463 cc), la possibilità di costituire una startup innovativa mediante un modello conforme a quello standard tipizzato con firma digitale.

Ferma restando la possibilità di costituire la società nei modi ordinari (atto pubblico), il decreto prevede che l’atto costitutivo e lo statuto della società siano redatti in modalità elettronica e firmati digitalmente secondo gli standard prescritti dal codice dell’amministrazione digitale (DLgs  7  marzo  2005,  n.  82).

Gli atti potranno essere redatti direttamente dai soci della startup oppure avvalendosi dell’Ufficio del Registro delle imprese che autenticherà le sottoscrizioni e procederà in tempo reale all’iscrizione, permettendo la nascita della società contestualmente all’apposizione dell’ultima firma.

Ciò, a ben vedere, dovrebbe consentire uno snellimento delle formalità legate non solo alla costituzione ma anche alle successive eventuali modifiche dei predetti atti relativi alle società che decideranno di avvalersi di tale procedura.

Sotto un profilo squisitamente procedurale, invece, viene prevista una prima fase in cui le neo-società aderenti al nuovo sistema di redazione e modifica degli atti in parola in formato digitale verranno iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese prima di migrare nella sezione speciale riservata alle start up innovative.

Con successivo decreto direttoriale sarà approvato il modello informatico e la modulistica per la trasmissione e iscrizione al Registro delle imprese, direttamente compilabile online. Frattanto, è stato reso disponibile al seguente LINK un modello uniforme dell’atto costitutivo/statuto per start-up innovative in forma di s.r.l.

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