Startup innovative: al nastro di partenza la nuova semplificazione per modificare atto costitutivo e statuto

Dal 22 giugno 2017 le startup innovative (e gli incubatori certificati) costituite online con firma digitale potranno modificare il proprio atto costitutivo e statuto utilizzando una procedura semplificata online.

È questa, in sintesi, la misura attuativa prevista dal decreto firmato il 4 maggio scorso (clicca qui per visualizzarlo) che si innesta nell’ambito del più ampio piano di governo volto a facilitare la nascita e lo sviluppo di queste realtà innovative secondo gli standard prescritti dal Codice dell’Amministrazione Digitale (DLgs  7  marzo  2005,  n.  82). Con i precedenti provvedimenti (approvati con decreti del 17 febbraio e 7 luglio 2016), il MiSE aveva difatti già emanato la disciplina della nuova modalità di costituzione online delle startup innovative costituite in forma di SRL definendone le modalità di redazione (si veda il nostro articolo).

Con il successivo decreto ministeriale del 28 ottobre 2016, come anticipato in un nostro precedente comunicato, è stata quindi estesa la nuova modalità digitale alle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto che la startup innovativa e/o l’incubatore certificato può mettere in atto successivamente alla propria costituzione.

In termini pratici, l’elemento innovativo, introdotto da queste misure ministeriali, risiede dunque in una semplificazione delle modalità di costituzione di tali imprese innovative – anche ai fini della iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese presso le camere di commercio –  nonché degli atti relativi ad eventi a questa successivi, quali appunto sono le modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto.

Con il decreto del 4 maggio, si completa l’iter attuativo delle misure di digitalizzazione, grazie alle quali gli atti relativi alle fasi principali della vita delle stratup innovative potranno, in deroga alle ordinarie prescrizioni di legge che impongono la forma solenne dell’atto pubblico (art. 2463 cc), essere validamente formati e trasmessi anche in forma elettronica e, dunque, senza la necessaria presenza di un notaio rogante.

Come chiarito nel decreto, la predisposizione degli atti modificativi dovrà avvenire in un formato elaborabile Xml al quale verrà attribuito un numero di registrazione, prima che venga trasmesso  (tramite “Comunica”) all’ufficio competente per l’automatica protocollazione e le verifiche del caso (per approfondimenti sul punto si veda il nostro intervento).

 

Alessandro Foti